I datori di lavoro che non hanno presentato la domanda di regolarizzazione ora rischiano le sanzioni previste dal d.lgsl. 109/2012. Permesso di soggiorno solo ai lavoratori particolarmente sfruttati che denunciano
Roma – 17 ottobre 2012 – Chi è dentro la regolarizzazione è salvo. Ma da ieri famiglie e imprese che impiegano stranieri irregolari e non hanno colto quest’ultima occasione di uscire alla luce del sole vanno incontro a sanzioni severe.
Innanzitutto, vale sempre quanto previsto da anni dal Testo Unico sull’Immigrazione, secondo il quale il lavoratore va incontro all’espulsione, mentre il datore “è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.
Da ieri sono poi scattate tutte le novità introdotte dal decreto legislativo 109/2012, lo stesso che, grazie a una norma transitoria, ha dato il via alla regolarizzazione.
Chi è stato condannato (anche in via non definitiva) per aver impiegato clandestini non potrà far arrivare in Italia lavoratori stranieri con i flussi di ingresso. Inoltre, deve pagare una nuova multa pari al “costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto irregolarmente” (che verrà definito con un decreto interministeriale), soldi che serviranno a finanziare i rimpatri, ma anche progetti per l’integrazione.
Il ministero del Lavoro dovrà effettuare controlli “adeguati ed efficaci” nei settori più a rischio e riferire annualmente i risultati alla Commissione Europea. Quando verranno scoperti rapporti irregolari, si presupporrà fino a prova contraria che questi durano da “almeno tre mesi”, per calcolare differenze retributive, tasse e contributi arretrati da far versare al datore.
È poi prevista un’aggravante per le situazioni di particolare sfruttamento di lavoratori stranieri irregolari.
Le pene aumentano infatti da un terzo alla metà se i lavoratori sono più di tre, se sono minori in età non lavorativa, o se sono sottoposti a “condizioni di grave pericolo”, tenendo conto delle “caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”. Alle imprese si applica inoltre si applica all’ente una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 quote, che può arrivare fino a 150.000 euro.
Solo in questi casi di particolare sfruttamento, su proposta o con il parere favorevole della Procura, se il lavoratore denuncerà il datore e collaborerà durante il processo potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Durerà sei mesi e sarà rinnovabile per un anno o più finché si arriva alla fine del processo, ma potrà anche essere convertito in un permesso per lavoro se intanto il cittadino straniero trova un’altra occupazione, ovviamente regolare.
Elvio Pasca