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Permesso a punti. Le circolari del Ministero dell’Interno

Ecco le spiegazioni del Viminale sull’accordo di integrazione. Chi deve firmarlo, il corso di educazione civica, gli strumenti informatici e tanto altro

Roma – 21 marzo 2012 – Il ministero dell’Interno ha emanato alcune circolari per spiegare nel dettaglio l’accordo di integrazione e il sistema di crediti (permesso a punti) legati al comportamento degli immigrati che lo firmano.

Ministero dell’Interno – circolare n. 1542 del 2 marzo 2012

Con la circolare n. 1542 del 2 marzo 2012, oltre a ribadire i contenuti dell’Accordo di integrazione si specifica che, al fine di garantire una partecipazione consapevole degli stranieri al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, si è ritenuto di assicurare l'effettiva comprensione del testo dell'Accordo e dei documenti ad esso allegati effettuando la traduzione di tali testi in 19 lingue.

Viene indicato che le Prefetture per realizzare le sessioni formative potranno concludere accordi diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo Sportello Unico e la struttura territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le università.

Per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana e della cultura civica, in assenza di idonea attestazione, lo straniero potrà far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana e di cultura civica attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello Sportello Unico, utilizzando le medesime procedure già in uso per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Viene precisato che l'articolo 4-bis del testo unico sull'immigrazione nel prevedere la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione come sanzione per la perdita dei crediti in caso di inadempimento dell'Accordo da parte dello straniero esclude che la medesima sanzione possa essere applicata nei confronti dello " straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno GE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare". Nei confronti, quindi, degli stranieri che firmatari dell'Accordo di integrazione risultino – al momento di effettuare la verifica dell'Accordo – titolari di una delle tipologie sopraindicate di permessi di soggiorno ovvero che abbiano comunque esercitato il diritto al ricongiungimento familiare non si potrà nell'ipotesi di inadempimento dell'Accordo, in applicazione della norma primaria, disporre la revoca o il diniego al rinnovo del permesso con la conseguente espulsione.

Ministero dell’Interno – circolare n. 1583 del 5 marzo 2012

Con la circolare n. 1583 del 5 marzo 2012 vengono indicate innanzitutto le modalità di utilizzo dei sistemi informatici ed informazioni per gli operatori degli Sportelli Unici.

Viene poi specificato che la sessione di formazione civica è di durata da cinque a dieci ore e si sviluppa attraverso moduli di apprendimento in formato video tradotti nelle lingue dell’Accordo.

Ministero dell’Interno – circolare n. 1869 del 7 marzo 2012

Con la circolare n. 1869 del 7 marzo 2012, il Ministero dell’Interno specifica ulteriormente i caratteri dell’accordo di integrazione.

Viene ribadito a chi è indirizzato l’accordo di integrazione, i cittadini stranieri di età superiore ai sedici anni, che fanno ingresso in Italia per la prima volta dal 10 marzo p.v. che richiedono il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei minori stranieri non accompagnati, affidati, ovvero sottoposti a tutela; le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale; gli stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale.

L’accordo ha valore biennale ed i crediti attribuiti allo straniero al momento della sottoscrizione dell’accordo devono essere aumentati a seguito della frequenza di corsi di lingua, istruzione, ecc.
Vengono poi ribaditi i motivi per i quali i crediti possono essere decurtati.

L' efficacia dell'accordo può essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero.

E’ prevista l’istituzione di una "Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione", completamente informatizzata, in cui sono inseriti i dati anagrafici dello straniero, gli estremi dell'accordo, nonché tutte le vicende modificative ed estintive dell'accordo. Per consentire allo straniero di conoscere la sua posizione, è stato predisposto un portale di accesso – htpp:/accordointegrazione.dlci.interno.it – che consente la consultazione diretta al sistema della predetta Anagrafe mediante credenziali rilasciate dallo Sportello Unico. 

Nella circolare viene evidenziato che tra Prefettura e Questura vi debba essere lo scambio telematico di dati, in modo tale che utilizzando sempre lo stesso applicativo, gli Uffici immigrazione delle Questure potranno verificare la sottoscrizione dell'accordo da parte degli stranieri che hanno fatto istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso gli Sportelli Unici, ovvero la verifica dell'adempimento dell'accordo stesso ai fini dell'eventuale rinnovo del permesso.

Viene specificato che per le istanze di permesso di soggiorno presentate presso lo Sportello Unico Immigrazione l'Accordo di Integrazione è sottoscritto prima dell'invio del modello "209", in formato elettronico.

AGGIORNAMENTI

Scarica la circolare del 6 novembre 2012.

Avv. Andrea De Rossi

 

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