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Circolare 10/2013 INPS – Chiarimenti e disposizioni per la regolarizzazione 2012

Con la circolare 10/2013, l’Inps ha chiarito le modalità per l’invio delle comunicazioni in merito all’interruzioni del rapporto di lavoro e al disconoscimento della domanda di emersione. Ci sono, inoltre, in allegato alla circolare il modello generico per le diverse comunicazione e la comunicazione di subentro.

Interruzione del rapporto di lavoro

La circolare ribadisce che l’interruzione del rapporto di lavoro può avvenire soltanto dopo la firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e dopo l’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione.

Nei casi in cui, però, l’interruzione avvenga prima per cause di forza maggiore, bisogna dare immediata comunicazione sia al SUI che all’INPS.  In questo caso la comunicazione all’Inps può avvenire,  utilizzando il codice PIN, attraverso il sito www.inps.it o telefonando al Contact Center. Successivamente l’Inps genererà il Mav parziale per l’ultimo periodo che potrà essere spedito all’indirizzo del datore di lavoro o stampato dallo stesso sito istituzionale dell’Inps nell’area dedicata ai lavoratori domestici.

Nel caso l’interruzione del rapporto di lavoro derivi dal decesso del datore di lavoro o della persona da assistere si possono presentare due situazioni. Se non è possibile effettuare il subentro del datore di lavoro, bisogna esclusivamente telefonare al Contact Center dell’Inps indicando il pin personale e il codice fiscale del datore di lavoro assieme al codice del rapporto di lavoro. Solo in seguito l’Inps genererà il bollettino Mav parziale per l’ultimo periodo che potrà essere inviato al domicilio del datore di lavoro o stampato direttamente dall’area dedicata ai lavoratori domestici sul portale www.inps.it, inserendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro.

Nel caso, invece, si tratti di un subentro bisogna comunicare l’interruzione del rapporto di lavoro al SUI, anticipare l’intenzione del subentro all’Inps via fax all’800.803.164, compilando l’allegato 2 della circolare e inoltrando la copia della comunicazione del decesso inviata al SUI. Solo dopo l’Inps sarà in grado di spedire al datore di lavoro originario il bollettino Mav per il periodo parziale fino alla data di cessazione del rapporto interrotto, e la lettera che conferma il nuovo rapporto di lavoro con i relativi bollettini Mav al nuovo datore di lavoro.

Disconoscimento della domanda di emersione

Nel caso si tratti di un disconoscimento della domanda di emersione, il presunto datore di lavoro deve presentare una denuncia di furto d’identità presso le autorità di pubblica sicurezza e inviarne copia al SUI e all’Inps. Quest’ultimo, dopo la comunicazione, provvederà all’annullamento del rapporto di lavoro domestico, senza ulteriore conseguenze per il datore di lavoro.

Domande di emersione presentate più volte

Per tutti coloro che hanno inviato più volte la stessa domanda di emersione, l’Inps provvederà a ricondurre i rapporti di lavoro con dati identificativi coincidenti ad un unico rapporto di lavoro e per il quale si proseguirà all’invio dei Mav fino alla definizione del procedimento di emersione. Nel caso in cui i dati identificativi (codice fiscale datore di lavoro, anagrafi lavoratore, ore settimanali, livello) non coincidano, sarà il datore di lavoro a comunicare all’Inps, via fax all’800.803.164, i codici di rapporto di lavoro intende annullare e quello che intende mantenere attivi in modo di evitare invii plurimi di Mav.

Le modifiche anagrafiche e dei dati del rapporto di lavoro erano ammesse sino al 31 gennaio 2013 e comunque non saranno ammesse ulteriore richieste di modifica, successiva ad una prima già presentata.

Nel caso il rapporto di lavoro risulta instaurato prima del 9 maggio 2012, i pagamenti dei contributi relativi dovranno essere versati attraverso il modello F24 compilato come da facsimile rilasciato dall’Inps. Su tale regolarizzazione non verranno calcolate sanzioni.

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