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Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari, ex art. 9 D.L. vo 286/98

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL’IMMIGRAZIONE

N.300/C/2002/1281/P/12.214.9/1^DIV.

Roma, 3 giugno 2002

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Come è noto, l’articolo 9 del D.L.vo 286/98 prescrive, tra i requisiti necessari per ottenere la Carta di soggiorno, il regolare soggiorno almeno quinquennale dello straniero e la titolarità, in capo al medesimo, di un permesso di soggiorno che consente, in linea teorica, un numero indefinito di rinnovi.

L’interpretazione iniziale che della norma ha dato finora questo Dicastero ha sempre considerato tali requisiti concettualmente legati: ai fini di una valutazione positiva dell’istanza, sussistendo le altre condizioni previste, il possesso di un permesso di soggiorno con le predette caratteristiche doveva verificarsi durante tutto l’arco del quinquennio, senza soluzione di continuità.

Tale interpretazione, scrupolosamente applicata da codesti Uffici, ha provocato, tuttavia, una frequente adozione, da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali, di pronunce di annullamento dei provvedimenti di rifiuto della carta di soggiorno, laddove i provvedimenti erano stati emanati sulla base dell’assenza di detto legame.
In sostanza, l’Autorità giudiziaria ha in più occasioni ritenuto che il possesso di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi debba verificarsi esclusivamente al momento della presentazione dell’istanza volta ad ottenere il documento di cui all’art.9 del D.L.vo 286/98, pur dovendo sussistere il regolare soggiorno di almeno un quinquennio, durante il quale, di conseguenza, il richiedente può essere stato titolare di permessi anche privi della caratteristica in argomento.

Un’attenta riflessione sulla problematica, che ha investito anche aspetti connessi allo snellimento delle attività burocratiche degli Uffici Immigrazione, ha condotto questo Dicastero a riesaminare la posizione – assunta fino alla data odierna – in ordine alla valutazione dei requisiti previsti per la concessione del citato beneficio, aderendo ad una lettura giuridicamente meno restrittiva della norma.

In conformità a quanto ormai ritenuto dalla giurisprudenza in materia, pertanto, a parziale modifica della circolare n.300/C/2001/355/P/12.214.9/^Div. del 4 aprile 2001 (pag.2 § 3), in sede di esame delle istanze tese ad ottenere la carta di soggiorno, ai sensi del citato articolo 9, si dovrà considerare il possesso del permesso di soggiorno rinnovabile un numero indeterminato di volte come requisito sussistente al momento della richiesta e non più durante tutto l’arco del Quinquennio, fermo restando che dovrà essere accertata la condizione relativa al regolare soggiorno dello straniero nel periodo minimo prescritto dalla legge.

Nel confidare nella consueta collaborazione, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, anche alla luce delle modifiche alla. nonna in argomento, introdotte dal disegno di legge in questi giorni all’esame della Camera dei Deputati (A.C.2454), che eleveranno a sei anni il predetto periodo minimo di soggiorno regolare, in luogo dei cinque attuali.
IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa

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