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Decreto legge del 23 febbraio 2009 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

Decreto legge del 23 febbraio 2009 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
Decreto legge del 23 febbraio 2009 n. 11 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
Il Decreto legge n. 11 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2009.
Il Testo Unico sull’immigrazione prevedeva trenta giorni di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (Cie), casino che potevano diventare sessanta se c’erano difficoltà per l’identificazione o per reperire documenti indispensabili per il rimpatrio. Il nuovo decreto sicurezza ha triplicato questa previsione. In caso di “mancata cooperazione”  del cittadino extraue, o di “ritardi nell’ottenimento della necessaria  documentazione dai Paesi terzi”, il Questore potrà chiedere al giudice di pace una proroga di altri sessanta giorni. Se anche questi non bastano, sarà possibile un’ulteriore proroga di sessanta giorni. Di proroga in proroga, quindi, ogni clandestino potrà rimanere rinchiuso nei centri di identificazione ed espulsione (Cie) fino a un massimo di 180 giorni,  salva la possibilità di essere rimpatriato senza attendere la scadenza della proroga.  Una novità che riguarda anche chi è già ospite di queste strutture.

 

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