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Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251 Rifugiati

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche’ norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
Capo I

 
Disposizioni generali
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vistaladirettiva2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,recantenorme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi oapolidi,dellaqualificadirifugiatoodipersonaaltrimentibisognosadiprotezioneinternazionale,nonche'norme minime sulcontenuto della protezione riconosciuta;Vistalalegge25 gennaio2006, n. 29, recante disposizioni perl'adempimentodiobblighiderivantidall'appartenenza dell'ItaliaalleComunita'europee- Legge comunitaria 2005, ed in particolarel'articolo 1 e l'allegato B;Vistoiltesto unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui aldecretolegislativo25 luglio1998,n.286,esuccessivemodificazioni;VistalapreliminaredeliberazionedelConsigliodei Ministriadottata nella riunione del 26 luglio 2007;Acquisitiipareridelle competenti Commissioni della Camera deideputati;ConsideratochelecompetentiCommissionidelSenatodellaRepubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;Vistaladeliberazionedel Consiglio dei Ministri adottata nellariunione del 9 novembre 2007;Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministrodell'interno,diconcerto con i Ministri degli affari esteri, dellagiustizia,dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro edellaprevidenza sociale, della solidarieta' sociale, per le riformeele innovazioni nella pubblica amministrazione e per i diritti e lepari opportunita';E m a n ail seguente decreto legislativo:Art. 1.Finalita'1.Ilpresentedecretostabiliscele norme sull'attribuzione acittadinidi Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi,di seguito denominati: «stranieri», della qualifica di rifugiato o diprotezionesussidiaria,nonche'normesulcontenuto degli statusriconosciuti. 
 Art. 2.Definizioni1. Ai fini del presente decreto s'intende per:a) «protezioneinternazionale»:lostatusdirifugiatoe diprotezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);b) «Convenzionedi Ginevra»: la Convenzione relativa allo statusdeirifugiati,firmataa Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata conlegge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New Yorkdel 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;c) «CartadelleNazioniUnite»:Statutodelle Nazioni Unite,firmatoaS.Franciscoil26 giugno1945 e ratificato con legge17 agosto 1957, n. 848;d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea disalvaguardiadeidirittidell'uomoe delle liberta' fondamentali,ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;e) «rifugiato»:cittadinostranieroilquale,peril timorefondatodiessereperseguitatopermotividirazza, religione,nazionalita',appartenenzaadundeterminatogrupposocialeoopinionepolitica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui halacittadinanzaenonpuo'o,a causa di tale timore, non vuoleavvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trovafuoridalterritorionelqualeavevaprecedentementela dimoraabitualeperlestesseragioni succitate e non puo' o, a causa disiffattotimore,nonvuolefarviritorno,fermelecausediesclusione di cui all'articolo 10;f) «statusdi rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Statodi un cittadino straniero quale rifugiato;g) «personaammissibilealla protezione sussidiaria»: cittadinostranierochenon possiede i requisiti per essere riconosciuto comerifugiatoma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenereche,seritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide,seritornassenelPaesenel quale aveva precedentemente la dimoraabituale,correrebbeunrischio effettivo di subire un grave dannocomedefinito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa ditale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;h) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da partedelloStatodiunostranieroqualepersonaammissibileallaprotezione sussidiaria;i) «domandadiprotezioneinternazionale»:unadomandadiprotezione presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge30 dicembre1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio1990,n.39, e dal relativo regolamento di attuazione,adottatocondecretodelPresidente della Repubblica 16 settembre2004,n. 303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo statusdi protezione sussidiaria;l) «familiari»:iseguentisoggettiappartenentialnucleofamiliare,gia'costituitoprimadell'arrivonelterritorionazionale,del beneficiario dello status di rifugiato o dello statusdiprotezionesussidiaria,iqualisitrovanonelterritorionazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:a) ilconiugedelbeneficiariodellostatus di rifugiato odello status di protezione sussidiaria;b) ifigli minori del beneficiario dello status di rifugiato odellostatusdiprotezione sussidiaria, a condizione che siano nonsposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidatio sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;m) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agliannidiciottochesitrova,perqualsiasi causa, nel territorionazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;n) «Paesediorigine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedentee' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentementela dimora abituale. 
 
Capo IIValutazione delle domandedi protezione internazionale
 Art. 3.Esame dei fatti e delle circostanze1.Ilrichiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domandadi protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti glielementieladocumentazionenecessariamotivarelamedesimadomanda.L'esamee'svoltoincooperazionecon il richiedente eriguarda tutti gli elementi significativi della domanda.2.Glielementidi cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto aprodurrecomprendonoledichiarazioni e tutta la documentazione inpossesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale,anchedeicongiunti,serilevanteaifinidelriconoscimento,identita',cittadinanza,paesieluoghiin cui ha soggiornato inprecedenza,domanded'asilopregresse,itineraridiviaggio,documentidiidentita'ediviaggio,nonche' i motivi della suadomanda di protezione internazionale.3. L'esame della domanda di protezione internazionale e' effettuatosu base individuale e prevede la valutazione:a) ditutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'originealmomentodell'adozionedelladecisionein merito alla domanda,comprese,ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentaridel Paese d'origine e relative modalita' di applicazione;b) delladichiarazioneedelladocumentazionepertinentipresentatedalrichiedente,che deve anche rendere noto se ha gia'subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;c) della situazione individuale e delle circostanze personali delrichiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta',alfinedivalutarese,inbasealle circostanze personali delrichiedente,gliattiacui e' stato o potrebbe essere esposto siconfigurino come persecuzione o danno grave;d) dell'eventualita'cheleattivita'svolte dal richiedente,dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamenteoprincipalmente,acrearelecondizioninecessarieallapresentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine distabilirese dette attivita' espongano il richiedente a persecuzioneo danno grave in caso di rientro nel Paese;e) dell'eventualita'che, in considerazione della documentazioneprodottaoraccoltaodelle dichiarazioni rese o, comunque, sullabasedialtrecircostanze,sipossa presumere che il richiedentepotrebbefarricorsoallaprotezionediunaltro Paese, di cuipotrebbe dichiararsi cittadino.4.Ilfattocheil richiedente abbia gia' subito persecuzioni odannigravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce unserioindiziodella fondatezza del timore del richiedente di subirepersecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo chesi individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o idannigravi non si ripeteranno e purche' non sussistono gravi motiviumanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.5.Qualoratalunielementioaspettidelledichiarazioni delrichiedentelaprotezioneinternazionalenonsiano suffragati daprove,essisonoconsiderati veritieri se l'autorita' competente adecidere sulla domanda ritiene che:a) ilrichiedentehacompiutoogniragionevolesforzopercircostanziare la domanda;b) tuttiglielementipertinentiinsuopossesso sono statiprodottiede'stata fornita una idonea motivazione dell'eventualemancanza di altri elementi significativi;c) ledichiarazionidelrichiedentesonoritenute coerenti eplausibilie non sono in contraddizione con le informazioni generalie specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;d) ilrichiedentehapresentatoladomandadiprotezioneinternazionaleilprimapossibile, a meno che egli non dimostri diaver avuto un giustificato motivo per ritardarla;e) dairiscontrieffettuatiilrichiedentee',in generale,attendibile. 
 Art. 4.Bisogno di protezione internazionale sortodopo aver lasciato il Paese d'origine1.La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata daavvenimentiverificatisidopolapartenza del richiedente dal suoPaesediorigine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo lasua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertatocheleattivita'addottecostituisconol'espressioneelacontinuazionediconvinzioniodorientamenti gia' manifestati nelPaese d'origine. 
 Art. 5.Responsabili della persecuzione o del danno grave1.Aifinidellavalutazionedelladomandadiprotezioneinternazionale,iresponsabili della persecuzione o del danno gravesono:a) lo Stato;b) ipartitio le organizzazioni che controllano lo Stato o unaparte consistente del suo territorio;c) soggettinonstatuali,seiresponsabilidicuiallelettere a)e b),compreseleorganizzazioniinternazionali,nonpossonoo non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6,comma 2, contro persecuzioni o danni gravi. 
 Art. 6.Soggetti che offrono protezione1.Aifini dell'esame della domanda di protezione internazionale,e' valutata la possibilita' di protezione da parte:a) dello Stato;b) deipartitioorganizzazioni,compreseleorganizzazioniinternazionali,che controllano lo Stato o una parte consistente delsuo territorio.2.Laprotezionedicuialcomma 1consiste nell'adozione diadeguatemisureperimpedirechepossanoessereinflittiattipersecutoriodannigravi,avvalendositra l'altro di un sistemagiuridicoeffettivochepermettadiindividuare,diperseguirepenalmenteedipuniregliatti che costituiscono persecuzione odanno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.3.Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla unoStatoounaparteconsistentedelsuoterritorio e se fornisceprotezione,aisensidelcomma 2,si tiene conto degli eventualiorientamenticontenutinegli atti emanati dal Consiglio dell'Unioneeuropeae,overitenutoopportuno,dellevalutazionidialtrecompetentiorganizzazioniinternazionali e in particolare dell'AltoCommissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
 
Capo IIIStatus di rifugiato
 Art. 7.Atti di persecuzione1.Aifinidellavalutazione del riconoscimento dello status dirifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A dellaConvenzione di Ginevra, devono alternativamente:a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, darappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, inparticolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensidell'articolo 15,paragrafo 2,dellaConvenzionesuidirittidell'Uomo;b) costituirela somma di diverse misure, tra cui violazioni deidirittiumani,ilcuiimpattosiasufficientementegravedaesercitaresullapersonauneffettoanalogo a quello di cui allalettera a).2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro,assumere la forma di:a) attidiviolenzafisicaopsichica,compresa la violenzasessuale;b) provvedimentilegislativi,amministrativi,dipoliziaogiudiziari,discriminatoriper loro stessa natura o attuati in mododiscriminatorio;c) azionigiudiziarieosanzionipenalisproporzionateodiscriminatorie;d) rifiutodi accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguentesanzione sproporzionata o discriminatoria;e) azionigiudiziarieosanzionipenaliinconseguenzadelrifiutodi prestare servizio militare in un conflitto, quando questopotrebbecomportarelacommissionedicrimini,reati o atti cherientranonelleclausolediesclusionedicuiall'articolo 10,comma 2;f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o control'infanzia. 
 Art. 8.Motivi di persecuzione1.Alfine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli attidipersecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili aimotivi, di seguito definiti:a) «razza»:siriferisce,inparticolare,aconsiderazioniinerentialcolore della pelle, alla discendenza o all'appartenenzaad un determinato gruppo etnico;b) «religione»:include,in particolare, le convinzioni teiste,non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti dicultocelebratiinprivato o in pubblico, sia singolarmente sia incomunita',altriattireligiosio professioni di fede, nonche' leformedicomportamentopersonaleosocialefondatesu un credoreligioso o da esso prescritte;c) «nazionalita»:nonsiriferisceesclusivamenteallacittadinanza,oall'assenzadicittadinanza,madesigna,inparticolare,l'appartenenzaadungruppocaratterizzatodaun'identita'culturale,etnicaolinguistica,comunioriginigeograficheopolitiche o la sua affinita' con la popolazione di unaltro Stato;d) «particolaregrupposociale»: e' quello costituito da membrichecondividonounacaratteristica innata o una storia comune, chenonpuo'esseremutata oppure condividono una caratteristica o unafede che e' cosi' fondamentale per l'identita' o la coscienza che unapersonanondovrebbeessere costretta a rinunciarvi, ovvero quellochepossiedeun'identita' distinta nel Paese di origine, perche' vie'percepitocomediversodalla societa' circostante. In funzionedellasituazionenel Paese d'origine, un particolare gruppo socialepuo'essereindividuatoinbaseallacaratteristicacomunedell'orientamentosessuale, fermo restando che tale orientamento nonincludaattipenalmenterilevantiaisensidellalegislazioneitaliana;e) «opinionepolitica»:siriferisce,inparticolare,allaprofessionediun'opinione,unpensieroo una convinzione su unaquestioneinerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 ealle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto cheilrichiedenteabbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzionein atti concreti.2.Nell'esaminareseunrichiedenteabbia un timore fondato diessereperseguitato,e'irrilevantecheilrichiedente posseggaeffettivamentelecaratteristicherazziali,religiose, nazionali,socialiopolitiche che provocano gli atti di persecuzione, purche'unasiffattacaratteristicagli venga attribuita dall'autore dellepersecuzioni. 
 Art. 9.Cessazione1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:a) sisiavolontariamente avvalso di nuovo della protezione delPaese di cui ha la cittadinanza;b) avendopersolacittadinanza,l'abbiavolontariamenteriacquistata;c) abbiaacquistatolacittadinanzaitalianaovveroaltracittadinanzaegoda della protezione del Paese di cui ha acquistatola cittadinanza;d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato oin cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;e) nonpossa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui halacittadinanza,perche'sono venute meno le circostanze che hannodeterminato il riconoscimento dello status di rifugiato;f) setrattasidi un apolide, sia in grado di tornare nel Paesenelqualeavevaladimoraabituale,perche' sono venute meno lecircostanzechehanno determinato il riconoscimento dello status dirifugiato.2.Perl'applicazionedellelettere e)ed f)delcomma 1, ilcambiamentodelle circostanze deve avere una natura non temporanea etaledaeliminareilfondatotimore di persecuzioni e non devonosussisteregravimotiviumanitaricheimpediscono il ritorno nelPaese di origine.3.Lacessazionee'dichiaratasullabasedi una valutazioneindividuale della situazione personale dello straniero. 
 Art. 10.Esclusione1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se rientra nelcampod'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra,relativoallaprotezioneo assistenza di un organo o di un'agenziadelleNazioniUnitediversidall'Alto Commissariato delle NazioniUniteper i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa perqualsiasimotivo, senza che la posizione di tali stranieri sia statadefinitivamente stabilita in conformita' delle pertinenti risoluzioniadottatedall'assembleageneraledelleNazioniUnite, essi hannopieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.2.Lostraniero e' altresi' escluso dallo status di rifugiato ovesussistono fondati motivi per ritenere:a) cheabbiacommessoun crimine contro la pace, un crimine diguerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumentiinternazionali relativi a tali crimini;b) cheabbia commesso al di fuori del territorio italiano, primadelrilasciodel permesso di soggiorno in qualita' di rifugiato, unreatograveovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli,anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possanoessereclassificatiqualireatigravi.Lagravita' del reato e'valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italianaperil reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo adieci anni;c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e aiprincipidelleNazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negliarticoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.3.Ilcomma 2siapplicaancheallepersonecheistigano oaltrimenticoncorronoalla commissione dei crimini, reati o atti inesso previsti. 
 Art. 11.Riconoscimento dello status di rifugiato1.Ladomandadiprotezioneinternazionalehacomeesito ilriconoscimentodellostatus di rifugiato quando la relativa domandae'valutatapositivamenteinrelazioneaquanto stabilito negliarticoli 3,4,5e6,inpresenzadeipresupposti di cui agliarticoli 7e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e diesclusione di cui agli articoli 9 e 10. 
 Art. 12.Diniego dello status di rifugiato1.Sullabasediunavalutazioneindividuale,lostatusdirifugiato non e' riconosciuto quando:a) inconformita'a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6nonsussistonoipresuppostidicuiagliarticoli 7 e 8 ovverosussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10;b) sussistonofondatimotiviperritenerechelostranierocostituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;c) lostranierocostituisceunpericoloperl'ordineelasicurezzapubblica, essendo stato condannato con sentenza definitivaperireatiprevistidall'articolo 407,comma 2, lettera a), delcodice di procedura penale. 
 Art. 13.Revoca dello status di rifugiato1.Fattosalvol'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fattipertinentiediprodurre tutta la pertinente documentazione in suopossesso,larevocadellostatus di rifugiato di uno straniero e'adottatasubaseindividuale,qualora,successivamentealriconoscimento dello status di rifugiato, e' accertato che:a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;b) ilriconoscimentodellostatusdirifugiatoe'statodeterminato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo odallaloroomissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione deimedesimi fatti. 
 
Capo IVProtezione sussidiaria
 Art. 14.Danno grave1.Aifinidel riconoscimento della protezione sussidiaria, sonoconsiderati danni gravi:a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;b) latorturaoaltraformadipena o trattamento inumano odegradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di uncivilederivantedallaviolenzaindiscriminatainsituazioni diconflitto armato interno o internazionale. 
 Art. 15.Cessazione1.Lacessazionedellostatusdiprotezionesussidiariae'dichiaratasubaseindividualequandolecircostanzeche hannoindottoalriconoscimentosono venute meno o sono mutate in misuratale che la protezione non e' piu' necessaria.2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario che lemutatecircostanzeabbianonaturacosi'significativaenontemporaneachelapersonaammessaalbeneficio della protezionesussidiarianon sia piu' esposta al rischio effettivo di danno gravedi cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitariche impediscono il ritorno nel Paese di origine. 
 Art. 16.Esclusione1. Lo status di protezione sussidiaria e' escluso quando sussistonofondati motivi per ritenere che lo straniero:a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerraouncriminecontrol'umanita',qualidefinitidagli strumentiinternazionali relativi a tali crimini;b) abbiacommesso,nelterritorionazionaleo all'estero, unreatograve.Lagravita' del reato e' valutata anche tenendo contodellapena,non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo adieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;c) sisiaresocolpevoledi atti contrari alle finalita' e aiprincipidelleNazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negliarticoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;d)costituiscaunpericoloper la sicurezza dello Stato o perl'ordine e la sicurezza pubblica.2.Ilcomma 1siapplicaancheallepersonecheistigano oaltrimenticoncorronoalla commissione dei crimini, reati o atti inesso menzionati. 
 Art. 17.Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria1.Ladomandadiprotezioneinternazionalehacomeesito ilriconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformita'aquantostabilitodagliarticoli 3,4,5e6, se ricorrono ipresuppostidicuiall'articolo 14enonsussistono le cause dicessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16. 
 Art. 18.Revoca dello status di protezione sussidiaria1.Larevocadellostatusdiprotezionesussidiariadiunostranieroe'adottatase,successivamente al riconoscimento dellostatus, e' accertato che:a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;b) ilriconoscimentodellostatus di protezione sussidiaria e'statodeterminato,inmodoesclusivo, da fatti presentati in modoerroneoodallaloroomissione,odalricorsoadunafalsadocumentazione dei medesimi fatti. 
 
Capo VContenuto della protezione internazionale
 Art. 19.Disposizioni generali1.Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i dirittistabiliti dalla Convenzione di Ginevra.2.Nell'attuazionedelle disposizioni del presente capo, si tieneconto,sullabasediuna valutazione individuale, della specificasituazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, glianziani,ledonneinstatodi gravidanza, i genitori singoli configliminori,lepersoneche hanno subito torture, stupri o altreforme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. 
 Art. 20.Protezione dall'espulsione1.Fermorestandoquanto previsto dall'articolo 19, comma 1, deltestounicodelledisposizioniconcernentiladisciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui aldecretolegislativo25 luglio1998,n.286,ilrifugiatoo lostraniero ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando:a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo perla sicurezza dello Stato;b) rappresentaun pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,essendostato condannato con sentenza definitiva per un reato per ilquale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo aquattro anni o nel massimo a dieci anni. 
 Art. 21.Informazioni1.Unitamentealladecisionechericonoscelaprotezioneinternazionalee'consegnato allo straniero interessato un opuscolocontenenteinformazionisuidirittiegli obblighi connessi allostatusdiprotezionericonosciuto,redattoinuna lingua che sipresumealui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese,spagnola o araba.2.Pergarantirela piu' ampia informazione sui diritti e doverideglistatusriconosciuti,in sede di audizione del richiedente lostatusdiprotezioneinternazionalee'comunquefornitaunainformazione preliminare sui medesimi diritti e doveri. 
 Art. 22.Mantenimento del nucleo familiare1.E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei beneficiari dellostatus di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status diprotezioneinternazionalehannoi medesimi diritti riconosciuti alfamiliare titolare dello status.3. Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiariapresentisulterritorionazionalecheindividualmentenon hannodirittoatalestatuse'rilasciato il permesso di soggiorno permotivifamiliariaisensidell'articolo 30del testo unico delledisposizioniconcernentiladisciplinadell'immigrazionee normesullacondizionedellostraniero,dicuial decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286.4.Lostraniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto alricongiungimentofamiliareaisensieallecondizioniprevistedall'articolo 29delcitato decreto legislativo n. 286 del 1998. Siapplical'articolo 29-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativon. 286 del 1998.5.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano aifamiliarichesonoo sarebbero esclusi dallo status di rifugiato odalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16. 
 Art. 23.Permesso di soggiorno1.Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dellostatus di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e' rilasciatounpermessodisoggiornoper protezione sussidiaria con validita'triennalerinnovabilepreviaverificadellapermanenzadellecondizionichehannoconsentito il riconoscimento della protezionesussidiaria.Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoroeallo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro, sussistendonei requisiti. 
 Art. 24.Documenti di viaggio1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, lacompetente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato undocumento di viaggio di validita' quinquennale rinnovabile secondo i1modello allegato alla Convenzione di Ginevra.2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolaredello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alleautorita'diplomatichedelPaesedicittadinanza,laquesturacompetenterilasciaallo straniero interessato il titolo di viaggioperstranieri.Qualorasussistanoragionevoli motivi per dubitaredell'identita'deltitolaredellaprotezionesussidiaria,ildocumento e' rifiutato o ritirato.3.Ilrilasciodeidocumenti di cui ai commi 1 e 2 e' rifiutatoovvero,nel caso di rilascio, il documento e' ritirato se sussistonogravissimimotiviattinentilasicurezzanazionaleel'ordinepubblico che ne impediscono il rilascio. 
 Art. 25.Accesso all'occupazione1.Ititolaridellostatusdirifugiatoedellostatusdiprotezionesussidiariahannodirittodigoderedelmedesimotrattamentoprevistoper il cittadino italiano in materia di lavorosubordinato,lavoroautonomo,perl'iscrizioneaglialbiprofessionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sulluogo di lavoro.2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso alpubblicoimpiego,conle modalita' e le limitazioni previste per icittadini dell'Unione europea. 
 Art. 26.Accesso all'istruzione1.Iminorititolari dello status di rifugiato o dello status diprotezionesussidiariahannoaccessoaglistudi di ogni ordine egrado, secondo le modalita' previste per il cittadino italiano.2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello statusdiprotezionesussidiaria,hanno diritto di accedere al sistema diistruzionegeneraleediaggiornamentoeperfezionamentoprofessionaleneilimitieneimodistabiliti per gli stranieriregolarmente soggiornanti.3.Siapplicanoaititolaridellostatusdirifugiatoo diprotezionesussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimentodidiplomi,certificatiedaltri titoli stranieri per i cittadiniitaliani. 
 Art. 27.Assistenza sanitaria e sociale1.Ititolaridellostatusdirifugiatoedellostatusdiprotezionesussidiariahannodirittoalmedesimotrattamentoriconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale esanitaria. 
 Art. 28.Minori non accompagnati1.Quandoe'accertatalapresenza sul territorio nazionale diminorinonaccompagnati richiedenti la protezione internazionale siapplicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle moredell'adozionedeiprovvedimenticonseguenti,ilminore che abbiaespressola volonta' di richiedere la protezione internazionale puo'anchebeneficiaredeiservizi erogati dall'ente locale nell'ambitodelsistemadiprotezione per richiedenti asilo e rifugiati di cuiall'articolo 1-sexiesdeldecreto-legge30 dicembre1989, n. 416,convertito,conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,nell'ambitodellerisorsedel Fondo nazionale per le politiche e iservizidell'asilo,dicuiall'articolo 1-septiesdelcitatodecreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989.2.Fermala possibilita' di beneficiare degli specifici programmidiaccoglienza,riservatiacategoriedi soggetti vulnerabili aisensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,ilminorenon accompagnato richiedente la protezione internazionalee'affidatodallacompetente autorita' giudiziaria a un familiare,adultoeregolarmentesoggiornante,qualoraquestisiastatorintracciatosulterritorionazionale;ovenon sia possibile, siprovvedeai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio1983,n.184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui alpresentecomma sonoadottatinell'interesse prevalente del minore,avendocomunquecuradinonseparareilmedesimo dai fratelli,eventualmentepresentisulterritorio nazionale, e di limitarne alminimo gli spostamenti sul territorio stesso.3.Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore nonaccompagnato,titolaredellostatusdi protezione internazionale,sonoassunte nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 deldecretolegislativo30 maggio2005, n. 140, da stipulare anche conorganismioassociazioniumanitarieacaratterenazionaleointernazionale.Irelativiprogrammisonoattuatinel superioreinteressedelminore e con l'obbligo della assoluta riservatezza inmododatutelarelasicurezzadeltitolaredellaprotezioneinternazionale e dei suoi familiari. 
 Art. 29.Libera circolazione, integrazione e alloggio1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testounicodelle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazioneenormesullacondizionedellostraniero,dicuialdecretolegislativo25 luglio1998,n.286,ititolaridello status dirifugiatoedi protezione sussidiaria possono circolare liberamentesul territorio nazionale.2. Oltrequantoprevisto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge30 dicembre1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio1990,n.39, e dall'articolo 5 del decreto legislativo30 maggio2005,n.140,nell'attuazionedellemisureprevisteall'articolo 42delcitatodecreto legislativo n. 286 del 1998, sitieneanchecontodelleesigenzerelativeall'integrazionedeititolaridellaprotezioneinternazionaleedinparticolaredeirifugiati.3. L'accesso all'alloggio e' consentito ai titolari dello status dirifugiatoediprotezionesussidiariasecondoquantodispostodall'articolo 40,comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del1998. 
 Art. 30.Rimpatrio1.L'assistenzaalrimpatriovolontariodeititolaridellaprotezioneinternazionalee'dispostanell'ambitodeiprogrammiattuati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre1989,n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti. 
 
Capo VIDisposizioni finali
 Art. 31.Punto di contatto1.Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civiliel'immigrazione,inqualita'dipuntodi contatto, adotta, nellimitedellerisorseumane,strumentali e finanziarie disponibilisullabasedellalegislazionevigente,ognimisuraidoneaadinstaurareunacooperazione diretta e lo scambio di informazioni aifinidell'applicazionedel presente decreto con i competenti ufficidegli Stati membri dell'Unione europea. 
 Art. 32.Personale1.IlpersonalecomponentedelleCommissioniterritoriali cheprovvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve unaformazionedibaseperl'attuazionedella disciplina secondo gliordinamentidegliufficiedeiservizi in cui espleta la propriaattivita'ede' soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alleinformazionisuirifugiatiesuititolaridellaprotezionesussidiaria che apprende sulla base della attivita' svolta. 
 Art. 33.Norma finanziaria1.Per le finalita' di cui all'articolo 21 e' autorizzata la spesadi euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.2.Glioneridicui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro2.031.510perl'anno2007,in euro 11.901.820 per l'anno 2008, ineuro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 ein euro 23.229.160 a decorrere dal 2011.3.All'onerederivantedall'applicazionedelpresente decreto,valutatoineuro2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 perl'anno2008edineuro23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, siprovvedeadecorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorsedelFondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie,di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a talefine,sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnateai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle finalita'di cui al presente decreto.4.I1Ministrodell'economiaedelle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.5.IlMinisterodell'interno,ilMinisterodel lavoro e dellaprevidenzasociale,ilMinistero della salute e il Ministero dellasolidarieta' sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui alcomma 2 del presente articolo, informando tempestivamente il Ministrodell'economiaedellefinanze,aifinidell'adozionedeiprovvedimenticorrettividi cui all'articolo 11-ter, comma 7, dellalegge5 agosto1978,n.468,ovverodellemisure correttive daassumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) dellamedesimalegge.Glieventualidecretiadottati,aisensidell'articolo 7,secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n.468,prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o dellemisuredi cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alleCamere, corredati da apposite relazioni illustrative. 
 Art. 34.Disposizioni transitorie e finali1. Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge30 dicembre1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse.2.Finoalla data di entrata in vigore del decreto legislativo direcepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre2005, le norme del presente decreto si applicano secondo le proceduredicuialdecreto-legge30 dicembre 1989, n. 416, convertito, conmodificazioni,dallalegge28 febbraio1990, n. 39, e al relativoregolamentodiattuazione adottato con decreto del Presidente dellaRepubblica 16 settembre 2004, n. 303.3.Alcomma 4,primoperiodo,dell'articolo 1-sexiesdeldecreto-legge30 dicembre1989,n.416,convertito,conmodificazioni,dallalegge28 febbraio1990,n. 39, per soggettodestinatariodeiservizidiaccoglienzadicuialcomma l delmedesimoarticolo siintendeanchelostranierocon permesso diprotezione sussidiaria di cui al presente decreto.4.Allostranieroconpermessodisoggiorno umanitario di cuiall'articolo 5,comma 6,deltestounicodelledisposizioniconcernentila disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizionedello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,esuccessivemodificazioni,rilasciato dalla questura su richiestadell'organodi esame della istanza di riconoscimento dello status dirifugiato,primadell'entratainvigoredel presente decreto, e'rilasciatoalmomentodelrinnovoilpermessoperprotezionesussidiaria di cui al presente decreto.5.Aititolaridelpermessodisoggiorno umanitario di cui alcomma 4sonoriconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presentedecreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonellaRaccoltaufficialedegliattinormatividellaRepubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007NAPOLITANOProdi,PresidentedelConsigliodeiMinistriBonino,MinistroperlepoliticheeuropeeAmato, Ministro dell'internoD'Alema, Ministro degli affari esteriMastella, Ministro della giustiziaPadoaSchioppa, Ministro dell'economiae delle finanzeTurco, Ministro della saluteDamiano,Ministrodellavoro e dellaprevidenza socialeFerrero,Ministrodellasolidarieta'socialeNicolais,Ministro per le riforme e leinnovazioninellapubblicaamministrazionePollastrini,Ministroper i diritti ele pari opportunita'Visto, il Guardasigilli: Mastella 
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