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Decreto Ministeriale 11 aprile 2008 Elenco Istituti pubblici e privati ricerca

Pubblicato il 2 maggio il decreto dell’11 aprile 2008 che istituisce l’elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca.
Il decreto dell’11 aprile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2maggio 2008 n. 102, istituisce l’elenco nel quale  dovranno iscriversi tutti gli istituti che svolgono attività di ricerca che vogliono fare arrivare in Italia dei ricercatori stranieri senza passare per le quote d’ingresso.
Questi istituti dovranno mettere a disposizione di ogni ricercatore una somma mensile pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale, i soldi per il viaggio di andata e ritorno e quelli per un’assicurazione sanitaria o per l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale. Si faranno inoltre eventualmente carico delle spese connesse all’eventuale condizione di irregolarità   del   ricercatore (ad esempio i costi    di un’espulsione) fino a sei mesi dalla cessazione della convenzione grazie alla quale l’hanno fatto arrivare in Italia.

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 aprile 2008 (pubblicato sulla G. U. n. 102 del 2 maggio 2008)
Istituzione dell’elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca,
che  accolgono  cittadini di Paesi terzi, ai fini della realizzazione
di progetti di ricerca.
            IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni   (testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell’immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero);
  Vista  la  direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura concepita
per  l’ammissione  di  cittadini  di  Paesi  terzi  a fini di ricerca
scientifica;
  Visto  il  decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17, di attuazione
della   predetta   Direttiva,   in  particolare  l’art.  1,  comma 1,
lettera b)  che  modifica  il  decreto  legislativo  n.  286/1998 con
l’inserimento  dell’art.  27-ter,  relativo  alla nuova procedura per
l’ingresso  e  soggiorno  di  cittadini stranieri, ai fini di ricerca
scientifica e denominati ricercatori;
  Considerato che, in attuazione del comma 1 del predetto art. 27-ter
i cittadini stranieri (ricercatori), in possesso di titolo idoneo per
l’accesso  al  dottorato  di  ricerca  nel  Paese di provenienza, per
svolgere  attivita’ di ricerca in Italia devono essere selezionati da
istituti  di  ricerca  iscritti  in  apposito elenco istituito presso
questo Ministero;
  Ritenuto  necessario  istituire  l’elenco  di  cui  al comma 1) del
predetto art. 27-ter;
  Ritenuto,  altresi’,  necessario determinare i requisiti che devono
possedere  gli  Istituti  pubblici  e  privati  di  ricerca  ai  fini
dell’iscrizione;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  E’  istituito  presso il Ministero dell’universita’ e della ricerca
l’elenco  degli  istituti  pubblici  e privati di ricerca che, previa
selezione,  accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini
della realizzazione di progetti di ricerca.

       
     
                               Art. 2.

  Per  essere  iscritti nell’elenco di cui all’art. 1 gli istituti di
ricerca devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) svolgere  attivita’  di  ricerca  intesa  come lavoro creativo
svolto   su   base   sistematica  per  aumentare  il  bagaglio  delle
conoscenze,  compresa  la conoscenza dell’uomo, della cultura e della
societa’,   e   utilizzare   tali   conoscenze  per  prevedere  nuove
applicazioni;
    b) mettere a disposizione per ogni ricercatore: una somma mensile
pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale; fondi da impegnare per
le  spese  per  il  viaggio  di ritorno nonche’ per la stipula di una
polizza  assicurativa  per  malattia  per  il  ricercatore  ed i suoi
familiari  od, in alternativa, per l’iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
    c) Farsi  carico delle spese connesse all’eventuale condizione di
irregolarita’    del   ricercatore,   compresi   i   costi   relativi
all’espulsione,  per  un  periodo  di  tempo  pari  a  sei mesi dalla
cessazione della convenzione di accoglienza di cui al successivo art.
4.

       
     
                               Art. 3.

  L’iscrizione  nell’elenco  di  cui  all’art. 1 e’ valida per cinque
anni  ed  e’  tacitamente rinnovata se non ricorrono le condizioni di
cui al successivo art. 5.

       
     
                               Art. 4.

  Il  ricercatore,  per essere selezionato da un istituto di ricerca,
deve  essere  in  possesso  di un titolo di studio superiore che, nel
Paese  dove  e’ stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato
di ricerca, riconosciuto idoneo rispetto al programma di ricerca.
  L’Istituto  ed  il  ricercatore, successivamente alla selezione con
esito positivo, stipulano una convenzione di accoglienza con la quale
il  ricercatore  si  impegna  a  svolgere  il  progetto  di ricerca e
l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.
  Nella  Convenzione  sono stabiliti sia il rapporto giuridico che le
condizioni   di   lavoro   nonche’   gli  impegni  economici  assunti
dall’istituto.

       
     
                               Art. 5.

  Qualora nel corso del quinquennio od al termine dello stesso per un
istituto vengano meno le condizioni di cui all’art. 2, viene disposta
la  revoca  dell’iscrizione  con apposito provvedimento comunicato al
Ministero dell’interno ed al Ministero degli affari esteri.
    Roma, 11 aprile 2008
                                                   Il Ministro: Mussi

 

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