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Direttiva Europea Rimpatri approvata il 18 giugno 2008

Il Parlamento europeo ha approvato con 369 si’, 197 no e 106 astenuti la Direttiva sui rimpatri, senza modifiche al testo di compromesso. La Direttiva riguarda le norme per il rimpatrio dei cittadini extracomunitari clandestini.
In particolare prevede di dare la priorita’ ai rimpatri volontari – stabilendo tra l’altro che una decisione di rimpatrio deve anzitutto fissare «un periodo congruo» per la partenza volontaria che abbia una durata compresa tra sette giorni e trenta giorni – ma stabilisce anche le modalita’ per quelli obbligatori (tali misure dovranno essere «proporzionate», non potranno eccedere «un uso ragionevole della forza» e dovranno essere attuate, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale, «in ottemperanza ai diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell’integrità fisica del cittadino»).
I provvedimenti di allontanamento possono comportare un divieto di reingresso per non più di 5 anni, se non è stato concesso il periodo di ritorno volontario o se l’obbligo di rimpatrio non è stato rispettato. D’altra parte, è prevista la possibilità di prolungare oltre i cinque anni tale divieto se il cittadino in questione «rappresenta una grave minaccia per l’ordine pubblico, per la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale».
Gli Stati membri possono però astenersi dall’imporre un divieto di ingresso, revocarlo o sospenderlo in singoli casi, per motivi umanitari o per altri motivi.
Per quanto rigurda le condizioni di vita nei centri di permanenza temporanea i cittadini trattenuti in un centro, su richiesta, devono avere la possibilità di entrare, a tempo debito, in contatto con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti. Inoltre, le pertinenti e competenti organizzazioni ed organismi nazionali, internazionali e non governativi devono avere la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea, previa autorizzazione. Particolare attenzione deve essere prestata alla situazione delle persone vulnerabili e vanno assicurati le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie.
La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poi dovrà essere recepita dai singoli Stati membri.

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