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Carta di soggiorno. Illegittima la revoca in caso di precedenti penali

Un cittadino marocchino, titolare di permesso di soggiorno Ue soggiornante lungo periodo  (ex carta di soggiorno) aveva  richiesto l “aggiornamento” del permesso Ue e la Questura di Pavia, in seguito all’istanza, aveva disposto, non solo la revoca del permesso Ue, ma anche il rifiuto di un permesso di soggiorno.

La questura aveva motivato il rifiuto sulla base dell’esistenza di segnalazioni all’Autorità giudiziaria  a carico del richiedente negli anni precedenti alla richiesta, per i reati di ricettazione, tentato omicidio, lesioni personali e minaccia. Il richiedente, secondo la Questura doveva, pertanto, ritenersi “non integrato nel tessuto sociale e pericoloso per l’ordine pubblico”.

A seguito di una prima conferma da parte del Tar del provvedimento negativo della Questura, il Consiglio di Stato al quale il cittadino marocchino si era appellato, ha dichiarato illegittimo il rifiuto della Questura basandosi sul fatto che l’art. 9 del D. Lgs. 286/98 prevede espressamente che, prima che venga disposta la revoca, occorre fare un preciso giudizio in ordine alla pericolosità dell’interessato, attenendosi anche alla valutazione sull’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio.

Scarica la sentenza Consiglio di Stato N. 05024 del 4 novembre 2015

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