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Consiglio di Stato. Valutare la situazione attuale dello straniero prima del diniego del titolo di soggiorno

Consiglio di Stato. Sentenza n°201301611-  È ormai consolidato l’orientamento in merito alla valutazione della situazione attuale dello straniero prima del diniego del permesso di soggiorno.

Con la sentenza n°201301611 del 20 marzo 2013, il Consiglio di Stato ha ribadito che la Pubblica Amministrazione non può procedere automaticamente al diniego del permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che risultano titolare di un decreto di espulsione nel passato, senza prima verificare l’ottemperanza degli obblighi di leggi così come la situazione attuale del richiedente oltre a valutare la vera pericolosità sociale.

Nel caso in esame, il cittadino extracomunitario era stato espulso nel 2002 con un nome e una nazionalità diversa. Posteriormente, nel 2009 è rientrato in Italia con un visto di lavoro subordinato, legato al nulla osta del decreto flussi 2007. Nel 2010 la Questura di Milano ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in seguito alla revoca del nulla osta da parte dello Sportello Unico della Prefettura di Bergamo. Durante il ricorso in prima istanza, il TAR ha riconosciuto la legittimità del provvedimento del Questore, rigettando l’istanza presentata dallo straniero.

Nel ricorso presentato al Consiglio di Stato, il cittadino extraUE ha ribadito che non gli era mai stato notificato il decreto di revoca del nulla osta. Inoltre, richiamando sia la Direttiva CE n. 115/2008 sia l’art. 13, commi 13 e 14 del d.lgs. 286/98 in merito alla riduzione del termine per il reingresso degli espulsi, lo straniero sosteneva di aver ottemperato al decreto di espulsione visto che è rientrato in Italia dopo oltre i 5 anni richiesti dalla legge.

I giudici in merito hanno accolto l’appello dando ragione allo straniero e annullando il provvedimento impugnato in primo grado. Hanno rilevato che, vista la mancata dimostrazione degli atti di notifica del decreto di revoca all’interessato, fatto che limita il diritto di difesa garantito dalla Costituzione, il decreto della Questura di Milano è illegittimo e quindi va annullato. Inoltre, hanno ribadito che è ormai consolidato l’orientamento in merito alla valutazione della situazione attuale dello straniero prima del diniego del soggiorno, situazione che non è stata contemplata dal Questore prima del diniego del titolo di soggiorno.

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