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Regolarizzazione. Consiglio di Stato: “Giusto il rigetto se c’è una segnalazione Schengen”

altSe lo straniero risulta segnalato nel Sistema di Informazione Schengen da un altro Paese aderente non può essere “regolarizzato” mediante la “sanatoria”.

Roma, 14 giugno 2013 – Con la sentenza n. 201302978 del 22 febbraio 2013 (depositata il 31 maggio 2013), il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto in primo grado dallo straniero, dando ragione al Ministero dell’Interno che aveva presentato ricorso in merito alla sentenza n. 201100305 emessa dal T.A.R. Campania che disponeva la regolarizzazione del ricorrente nonostante risultasse segnalato nel Sistema d’Informazione Schengen.

Nel presente caso, la Questura di Salerno aveva disposto l’archiviazione della richiesta del permesso di soggiorno del cittadino straniero, in seguito alla procedura di emersione del lavoro irregolare del 2009, perché risultava segnalato dalla Spagna nel sistema d’informazione condiviso tra i Paesi aderenti all’Accordo di Schengen. Il Tar aveva accolto il ricorso presentato dall’immigrato chiedendo la valutazione dell’effettiva pericolosità sociale dello straniero, mediante consultazione internazionale, evitando quindi l’automatismo tra la segnalazione e il provvedimento di rigetto. Tale parere si basava sull’incostituzionalità dell’art. 1-ter della legge 102/2009. Il Viminale, però, ha riproposto la questione al Consiglio di Stato appellandosi in particolare ai sensi dell’art. 1-ter, comma 13 della suddetta legge, che prevedeva l’esclusione dalla procedura di emersione dei cittadini stranieri segnalati come “inammissibili”, anche in base ad accordi internazionali in vigore per l’Italia.

Il Collegio, valutando l’impegno derivante dall’Accordo Schengen, ha accolto il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno sottolineando che bisogna evitare o comunque limitare le eccezioni dei casi in cui la valutazione fatta da uno Stato aderente alla Convenzione venga meno o venga minimamente messa in discussione da un altro Stato, evitando così di vanificare la finalità dell’Area Schengen. Per di più, ha confutato il profilo di incostituzionalità rilevato dal Tribunale Amministrativo contestando che è il rispetto della norma internazionale pattizia ad impedire di applicare ai provvedimenti giurisdizionale o amministrativi stranieri un parametro analogo a quello che il comma 13, lettere  a) e c), applica a quelli italiani

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