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Tar Lazio 3 ottobre 2007 Rinnovo pds motivi lavoro


REPUBBLICA ITALIANA

N.                  Reg. dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.                  Reg. ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO (Sezione  II quater) 

ha pronunciato la seguente

ANNO 2007

 

SENTENZA

sul ricorso n. 610/2006, proposto da BENRAHAL Lekbir, rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco Dente e Marcello Fortunato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Lodovico Visone in Roma, Via degli Avignonesi n. 5;

CONTRO

il MINISTERO dell’INTERNO, l’UFFICIO TERRITORIALE di GOVERNO di SALERNO e la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,  con costituzione dei primi due, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

PER L’ANNULLAMENTO

previa sospensione cautelare:

         del decreto del Ministro dell’Interno prot. n. K10C134074/R del 25.7.2005, con il quale è stata respinta l’istanza prodotta dal ricorrente il 29.5.2001 ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana;

         del parere del Consiglio di Stato n. 11017 dell’1.12.2004, richiamato nel provvedimento di cui sopra;

         ove e per quanto occorra, della nota della Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo del 28.9.2005 di trasmissione del citato decreto;

         delle risultanze istruttorie richiamate nello stesso decreto, nonché di ogni altro atto istruttorio;

         di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati presentato al TAR Campania, Salerno con il n. 2295/2005;

Vista l’ordinanza collegiale n. 9/2006 del predetto TAR, con la quale, a seguito dell’eccezione di incompetenza territoriale presentata dalla difesa erariale, il predetto ricorso è stata trasmesso a questo Tribunale ove ha assunto il n. 610/2006;

Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale di Governo di Salerno;

Vista la memoria di costituzione davanti a questo Tribunale del ricorrente;

Vista la memoria prodotta dalle parti resistenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del  5 dicembre 2006 il consigliere Renzo CONTI;

Uditi, ai “preliminari”, l’avv. Giammaria, su delega, per il ricorrente, e l’avv.to dello Stato E. Pino per il Ministero dell’Interno.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato il 28 novembre 2005 e depositato il successivo 9 dicembre  presso il TAR Campania, sez. di Salerno, con il n. 2295/2005 il ricorrente espone:

         di essere di origine marocchina e di risiedere in Italia da circa 40 anni in virtù di regolare permesso di soggiorno ove da circa un decennio è titolare di un esercizio commerciale munito di autorizzazione amministrativa;

         di avere contratto matrimonio, in data 10.1.1976, con una cittadina italiana dal cui rapporto sono nati tre figli;

         che il 29.5.2001, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 5 della legge n. 91/1992, ha presentato alla Prefettura di Salerno istanza per l’acquisizione della cittadinanza italiana iuris communicatione;

         che, con D.M. del 25.7.2005, a distanza di oltre tre anni, il Ministero dell’Interno ha respinto la predetta istanza.

Ciò esposto, ha chiesto l’annullamento del predetto decreto e degli ulteriori atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi, così paragrafati dal medesimo ricorrente:

1)      violazione di legge (artt. 5, 6 e 8 L. 5.2.1992 n. 91 in relazione all’art. 3 L. n. 241/1990); eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, motivazione, erroneità manifesta); art. 97 Cost.;

2)       violazione di legge (artt. 6 e 8 L. 5.2.1992 n. 91 in relazione all’art. 10 bis L. n. 241/1990); violazione del giusto procedimento;

3)      violazione di legge (artt. 5, 6 e 8 L. 5.2.1992 n. 91 in relazione all’art. 3 L. n. 241/1990); eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità manifesta); art. 97 Cost.;

4)      violazione di legge (artt. 5, 6 e 8 L. 5.2.1992 n. 91 in relazione all’art. 3 L. n. 241/1990); eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità manifesta); violazione del giusto procedimento.

Si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno, che ha opposto l’incompetenza territoriale del TAR adito. Con ordinanza collegiale n. 9 del 12.1.2006 è stato quindi trasmesso  a questo Tribunale il relativo fascicolo, ove ha assunto il n. 610/2006, rispetto al quale si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale di Governo di Salerno con memoria del 22.11.2006, nonchè il ricorrente con atto del 28.1.2006.

La parte resistente con la predetta memoria di costituzione ha contrastato la fondatezza delle censure dedotte in ricorso.

Con ordinanza collegiale 1550 del 15.3.2006 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare sotto il profilo dell’assenza del requisito del danno grave ed irreparabile.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 5 dicembre 2006.

DIRITTO

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto del 25.7.2005, con il quale, sul presupposto del conforme parere del Consiglio di Stato n. 11017 del 1.12.2004, pure impugnato, il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata dall’odierno ricorrente, di origine marocchina, a seguito del matrimonio contratto con la cittadina italiana Postiglione Clementina, ai sensi dell’art. 5 della legge 5.2.1992 n. 91, secondo il quale “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno si mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale”.

Al riguardo il collegio osserva che non è contestato tra le parti che l’impugnato diniego è stato adottato sull’unico presupposto che, all’esito dell’istruttoria, “sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere, nel caso dell’interessato, la sussistenza di motivi inerenti la sicurezza della repubblica che, a termini dell’art. 6, comma 1, lett. c della legge suindicata, precludono l’acquisto della cittadinanza italiana”.

Ciò premesso, il ricorso è fondato in accoglimento dell’assorbente quarto motivo di gravame, nella parte in cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 8, comma 2, della legge 5.2.1002 n. 91, sull’assunto che, essendo decorso il termine biennale previsto da detta disposizione, l’Amministrazione non aveva più il potere per respingere l’istanza di cui trattasi.

Dispone, infatti, il citato art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91, che “L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni”.

Nella specie, dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa erariale, risulta che detta richiesta è stata presentata, in data 29.5.2001, alla Prefettura di Salerno presso la quale ha assunto il n. prot. 469 e, conseguentemente, alla data del 25.7.2005 di adozione dell’impugnato decreto   era abbondantemente scaduto il termine biennale, fissato dall’art. 8, secondo comma, della legge 5.2.1992 n. 91, entro il quale la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana poteva essere respinta.

Relativamente all’eccezione della difesa erariale, secondo cui nel caso in esame non sarebbe applicabile l’istituto del silenzio assenso, che in materia di immigrazione dovrebbe ritenersi vietato dalla specifica previsione dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, la stessa risulta inconferente.

Ciò nella considerazione che la preclusione di cui al citato art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992 non può dar luogo alla formazione del silenzio-assenso, ostandovi il dato normativo letterale, in quanto con la richiamata disposizione il legislatore ha inteso unicamente indicare il termine massimo per l’emanazione del diniego, scaduto il quale l’Amministrazione viene privata del potere di respingere l’istanza di riconoscimento della cittadinanza, senza che possa darsi valenza provvedimentale all’inerzia dei competenti organi amministrativi.

Occorre considerare, invero, che in tema di acquisto della cittadinanza italiana “iuris  communicatione”, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, del cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza dello Stato che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l’esercizio di tale potere, a seguito dell’inutile decorso del termine biennale previsto dalla legge in caso di mancata emissione del decreto di concessione della cittadinanza o di tardivo rigetto della relativa istanza, sussiste il diritto soggettivo alla emanazione del decreto stesso per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per dichiarare, previa verifica dei necessari requisiti, che egli è cittadino italiano (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentt. 7-7-1993, n. 7441 e 27-1-1995, n. 1000).

Nella presente fattispecie poi, l’Amministrazione non ha contestato che la domanda fosse priva della occorrente documentazione, nè che il termine sia stato interrotto o sospeso per la richiesta di documentazione integrativa.

In conclusione, e per quanto sopra argomentato, il provvedimento di diniego di cittadinanza italiana ed il presupposto parere del Consiglio di Stato risultano illegittimi essendo stati adottati quando il potere di respingere l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana era ormai decaduto per il decorso del termine biennale fissato dall’art. art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91, come dedotto dal ricorrente nel quarto motivo di gravame.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato decreto del Ministero, unitamente al presupposto parere del Consiglio di Stato, restando assorbite le ulteriori censure dedotte.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 610/2006 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del Ministero, unitamente al presupposto parere del Consiglio di Stato.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei magistrati:

Italo RIGGIO                                                                – Presidente

Renzo CONTI                                                              – Consigliere, estensore

Floriana RIZZETTO                                                      – Primo Referendario

IL PRESIDENTE                                   IL CONSIGLIERE ESTENSORE

 

 

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