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Tar Lombardia: l’assenza all’estero per motivi di salute non legittima il rifiuto del rinnovo del permesso

TAR LOMBARDIA sentenza n. 2321 del 2011

 

I Giudici amministrativi, con la sentenza n. 2321 del 2011, si soffermano sulla permanenza dello straniero all’estero, richiedente il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Nel caso di specie si trattava di un cittadino extracomunitario che per problemi di salute era stato costretto ad un’assenza prolungata dall’Italia e che, per questo motivo, si era visto rigettare l’istanza avanzata per il rilascio del titolo di soggiorno. Il TAR nell’affrontare la questione afferma che al richiedente il permesso di soggiorno di lungo periodo, non si applica, ai fini del computo della durata dell’ interruzione del soggiorno, il termine previsto dall’art. 13 comma 4, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, secondo il quale « il permesso di soggiorno non può essere rinnovato (…) quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi (…) salvo che detta interruzione sia dipesa (…) da (…) gravi e comprovati motivi», bensì il diverso termine previsto dall’art. 9 c. 6 del D. Lgs. 286/98 secondo il quale “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”

 

 

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