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Matrimonio omosessuale tra cittadino italiano e cittadino extracomunitario contratto in Spagna – carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E.

Tribunale ordinario di Reggio Emilia – I° Sez. Civile – Decreto del 13.02.2012

Importante provvedimento in materia di unità familiare, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia.
Caratteristica che rende il provvedimento, meritevole di segnalazione è il fatto che, il rapporto familiare rivendicato, ai fini del rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E., riguardava due persone dello stesso sesso. Le persone, avevano contratto matrimonio in Spagna (la normativa spagnola consente la celebrazione del matrimonio anche tra persone dello stesso sesso).
Nel caso di specie, il coniuge straniero, una volta entrato in Italia, aveva presentato la richiesta per la carta di soggiorno e tale richiesta, era stata rigettata dalla Questura di Reggio Emilia.
Contro il provvedimento di rigetto si ricorreva al Tribunale ordinario. Il Giudice accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato.
Vediamo di seguito, una sintesi della motivazione del Giudice.
Il Giudice, individua immediatamente la normativa applicabile nel D.Lgs. n, 30 del 2007 diretta applicazione della Direttiva 2004/38/CE, e considera come oggetto dell’ accertamento non lo status della ricorrente, che rimane estraneo nell’ordinamento italiano, ma il suo diritto ad ottenere un titolo di soggiorno a norma della disciplina di derivazione comunitaria.

Per valutare se il diritto sussiste o meno, viene analizzata la nozione di “coniuge”.
Nell’analisi viene richiamato l’articolo 9 della Carta europea dei diritti fondamentali, ormai in vigore dal 1° dicembre del 2009 in quanto recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, che ha “il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia”, senza alcuna limitazione alle sole coppie di diverso genere.
Il Giudice, sottolinea che anche “la dottrina ha osservato come la Carta abbia con ciò compiuto una scelta che è stata definita per certi versi storica, poiché proprio il fine di non escludere i matrimoni contratti tra persone dello stesso genere ha optato per un’espressione diversa da quella contenuta nell’art. 12 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo delle libertà fondamentali (per cui “uomini e donne in età adatta hanno diritto di risposarsi”); come rilevato dalla S.C., l’art. 9 “non richiede più come requisito necessario rinnovare la garanzia della norma stessa previste la diversità di sesso dei soggetti del rapporto” (corte di cassazione sezione 1, sent. n. 6441 del 17/3/2009 cit.)”.
“Anche a norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” continua l’Organo giudicante, “secondo l’interpretazione datane dalla fonte più autorevole, i termini “matrimonio” e “coniuge” devono essere intesi in senso inclusivo delle coppie, sposate in un paese aderente alla Convenzione, formate da persone dello stesso genere”.

Dopo l’approfondita analisi della nozione dei termini “matrimonio” e “coniuge”, alla luce della normativa sia nazionale che sovranazionale, il Giudice, rileva che il diritto a soggiornare tutelando la conservazione dell’unione familiare così come si è formata nel Paese di provenienza, è riconosciuto dal D.Lvo n. 30 del 2007, non emergendo di contro, dal dettato normativo, alcuna disposizione che consenta di limitare tale diritto tenendo conto della legge nazionale dei coniugi. Viene quindi ritenuto che “una volta che sia comprovato nella specie in via documentale, che si sia formata un’unione matrimoniale in un Paese dell’Unione, la libera circolazione del cittadino o del suo familiare debba essere garantita a prescindere dalla legge nazionale del coniugi.”

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