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Sprar, il decreto sul nuovo funzionamento del Sistema di accoglienza per Richiedenti Asilo e RIfugiati

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 10 agosto 2016. Modalita’ di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti  del Fondo nazionale per le politiche  ed  i  servizi  dell’asilo  per  la predisposizione dei servizi di accoglienza  per  i  richiedenti  e  i beneficiari  di  protezione  internazionale  e  per  i  titolari  del permesso umanitario, nonche’ approvazione delle linee  guida  per  il funzionamento del Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e rifugiati (SPRAR). (16A06366) (GU n.200 del 27-8-2016)

 

 

                      Il MINISTRO DELL’INTERNO 

 

  Visto l’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,

citato, che prevede  la  partecipazione  degli  enti  locali  per  la

prestazione di servizi finalizzati  all’accoglienza  dei  richiedenti

asilo e dei titolari  di  protezione  internazionale  o  di  permesso

umanitario, nell’ambito del Sistema  di  protezione  per  richiedenti

asilo e rifugiati (SPRAR); 

  Visto l’art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,

citato, che ha istituito il Fondo nazionale  per  le  politiche  e  i

servizi dell’asilo per  il  finanziamento  delle  attivita’  e  degli

interventi di cui all’art. 1-sexies del medesimo decreto-legge; 

  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25  e  successive

modifiche, recante «Attuazione  della  direttiva  2005/85/UE  recante

norme minime per le procedure applicate negli Stati  membri  ai  fini

del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»; 

  Visto il decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  142  «Attuazione

della direttiva 2013/33/UE/ recante  norme  relative  all’accoglienza

dei richiedenti protezione internazionale,  nonche’  della  direttiva

2013/32/UE/, recante procedure comuni ai fini  del  riconoscimento  e

della revoca  dello  status  di  protezione  internazionale»,  ed  in

particolare gli articoli 14 e  19,  rispettivamente  sul  sistema  di

accoglienza territoriale dei richiedenti asilo e sull’accoglienza dei

i minori stranieri non accompagnati; 

  Visto l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2015,

n. 142, citato, sul sistema di accoglienza territoriale, che  demanda

ad un decreto  del  Ministro  dell’interno  la  determinazione  delle

modalita’ di presentazione da parte degli enti locali di cui all’art.

1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, delle domande  di

contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi

dell’asilo di cui  all’art.  1-septies  del  medesimo  decreto-legge,

anche in deroga al limita  dell’80%  di  cui  al  comma  2  dell’art.

1-sexies citato, nonche’ l’individuazione delle linee  guida  per  la

predisposizione dei servizi di accoglienza  da  assicurare  da  parte

degli enti locali; 

  Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 7  agosto  2015,

comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  233

del 7 ottobre 2015, con  cui  e’  stato  indetto  un  avviso  per  la

presentazione di progetti di accoglienza con scadenza nell’anno 2017; 

  Visti i decreti del Ministro dell’interno in data 27  aprile  2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  118

del 23 maggio 2015, ed in  data  30  luglio  2013,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del  4  settembre

2013, con cui sono stati indetti gli avvisi per la  presentazione  di

progetti di accoglienza, entrambi con scadenza nell’anno 2016; 

  Ravvisata l’esigenza di favorire la  rete  degli  enti  locali  che

erogano i servizi di accoglienza in favore dei richiedenti e titolari

di  protezione  internazionale  o  umanitaria,  anche  attraverso  la

maggiore  stabilita’   di   progetti   gia’   avviati,   nonche’   la

semplificazione del procedimento di accesso ai finanziamenti; 

  Ritenuto di dover adeguare le linee guida per la presentazione  dei

progetti di accoglienza e per l’accesso ai  finanziamenti  del  Fondo

nazionale per le  politiche  ed  i  servi  dell’asilo  in  precedenza

emanate, in modo da renderle conformi alle  previsioni  del  presente

decreto; 

  Acquisito il parere della Conferenza unificata di  cui  all’art.  8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta

del 3 agosto 2016; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                               Oggetto 

 

  1. Il presente decreto ha per oggetto le modalita’  di  accesso  da

parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale  per  le

politiche ed i servizi dell’asilo,  di  cui  all’art.  1-septies  del

decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  39,   per   la

predisposizione dei servizi di accoglienza  per  i  richiedenti  e  i

beneficiari  di  protezione  internazionale  e  per  i  titolari  del

permesso umanitario previsto  dall’art.  32,  comma  3,  del  decreto

legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  nonche’  l’approvazione  delle

linee guida per  il  funzionamento  del  Sistema  di  protezione  per

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui  all’art.  1-sexies  del

medesimo decreto-legge. 

                               Art. 2 

 

                      Accesso ai finanziamenti 

 

  1. Per l’accesso  ai  finanziamenti  del  Fondo  nazionale  per  le

politiche ed i servizi  dell’asilo  di  cui  all’art.  1-septies  del

decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, gli  enti  locali

di cui all’art. 1-sexies del medesimo decreto-legge presentano  entro

il 31 dicembre di ogni anno domanda di contributo recante le proposte

progettuali relative all’attivazione dei servizi  di  accoglienza  al

Dipartimento per le liberta’ civili  e  l’immigrazione.  Le  proposte

progettuali hanno durata triennale, sono valutate  dalla  commissione

di cui al comma 2 e,  ove  ammissibili,  sono  inserite  in  apposite

graduatorie predisposte periodicamente, secondo le linee guida di cui

all’art. 3. 

  2. Presso il Dipartimento per le liberta’ civili  e  l’immigrazione

e’ istituita, con provvedimento del capo Dipartimento per le liberta’

civili e l’immigrazione, la  commissione  per  la  valutazione  delle

proposte progettuali di cui al comma 1 e  per  l’autorizzazione  alla

prosecuzione dei progetti di cui al comma 3, composta  dal  Direttore

centrale dei  servizi  per  l’immigrazione  e  l’asilo  del  medesimo

Dipartimento, con funzioni di  presidente,  da  un  dirigente  di  II

fascia  in  servizio  presso  il  Ministero   dell’interno,   da   un

rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da

un rappresentante  dell’Unione  delle  province  d’Italia  (UPI),  un

rappresentante dell’Alto commissariato  delle  Nazioni  unite  per  i

rifugiati (ACNUR) e da un rappresentante delle regioni. 

  Per il  presidente  ed  ogni  componente  sono  nominati  uno  piu’

supplenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale in

servizio  presso  il  Dipartimento   per   le   liberta’   civili   e

l’immigrazione. Nella valutazione delle proposte  la  commissione  si

attiene alle indicazioni contenute  nelle  linee  guida  emanate  dal

Ministro dell’interno ai sensi dell’art. 3.  La  partecipazione  alle

sedute della commissione e’ a  titolo  gratuito  e  non  comporta  la

corresponsione di gettoni di presenza, indennita’, rimborsi  spese  o

compensi  di  qualsiasi  natura.  Per  le  attivita’  connesse   alla

valutazione delle domande, la  commissione  si  avvale  del  supporto

tecnico  del  Servizio  centrale  di  cui   all’art.   1-sexies   del

decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 

  3.  L’ente  locale  che  ha  presentato  un  progetto  ammesso   al

finanziamento del Fondo nazionale  per  le  politiche  ed  i  servizi

dell’asilo, entro sei mesi dalla scadenza della durata del  progetto,

puo’ fare domanda al Ministero dell’interno  –  Dipartimento  per  le

liberta’ civili e l’immigrazione, per la prosecuzione delle attivita’

nel triennio successivo. Il  progetto  e’  ammesso  al  finanziamento

secondo le modalita’ indicate nelle linee guida di  cui  all’art.  3,

salva la revoca dello stesso disposta ai sensi delle  medesime  linee

guida. 

  4. Per i progetti inseriti nelle graduatorie di cui al  comma  1  e

per quelli autorizzati alla prosecuzione per il  triennio  successivo

ai sensi del comma 3, il Ministro dell’interno  con  proprio  decreto

procede, in relazione alle esigenze di accoglienza,  all’assegnazione

delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche  ed  i

servizi dell’asilo, anche  in  deroga  al  limite  dell’80%  previsto

dall’art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.

416. Il decreto di ripartizione delle risorse e’ pubblicato sul  sito

internet del Ministero dell’interno con valore di  notifica  a  tutti

gli effetti di legge anche al fine del termine per l’attivazione  dei

servizi di accoglienza. 

                               Art. 3 

 

                   Approvazione delle linee guida 

 

  1. Sono approvate le linee guida per il funzionamento  del  Sistema

di protezione per richiedenti  asilo  e  rifugiati  (SPRAR),  di  cui

all’art. 1, riportate  nell’allegato  al  presente  decreto,  di  cui

costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti le modalita’ di

redazione e trasmissione delle proposte progettuali, i criteri per la

formazione delle graduatorie di cui all’art. 2, per l’ammissione alla

prosecuzione dei progetti in  scadenza,  per  la  determinazione  del

sostegno  finanziario,  nonche’  l’individuazione  dei   servizi   da

assicurare e la previsione di eventuali sanzioni  per  la  violazione

delle prescrizioni sui servizi di accoglienza. 

                               Art. 4 

 

                      Disposizione transitoria 

 

  1. In sede di prima attuazione del presente decreto gli enti locali

di cui all’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,

che hanno presentato progetti di accoglienza finanziati a valere  sul

Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo con scadenza

nell’anno 2016 , di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2013 ed  al

decreto ministeriale 27 aprile 2015, e quelli con scadenza  2017,  di

cui al decreto ministeriale 7  agosto  2015,  sono  autorizzati  alla

prosecuzione del progetto per il triennio successivo, previa  domanda

da  presentare   al   Dipartimento   per   le   liberta’   civili   e

l’immigrazione, rispettivamente entro il 30 ottobre  2016  ed  il  30

settembre  2017,  salva  la  revoca  del  progetto   disposta   dalla

Commissione di cui all’art. 2, comma 2, sulla base  delle  previsioni

delle linee guida.  Il  Ministro  dell’interno  con  proprio  decreto

procede  all’assegnazione  delle  risorse   disponibili   del   Fondo

nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, anche  in  deroga

al  limite  dell’80%  previsto  dall’art.  1-sexies,  comma  2,   del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416. Il  decreto  di  ripartizione

delle  risorse  e’  pubblicato  sul  sito  internet   del   Ministero

dell’interno con valore di notifica a  tutti  gli  effetti  di  legge

anche  al  fine  del  termine  per  l’attivazione  dei   servizi   di

accoglienza. 

  Il presente decreto sara’ sottoposto agli  organi  di  controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

    Roma, 10 agosto 2016 

 

                                                  Il Ministro: Alfano 

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2016 

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  prev.  n.

1579 

                                                             Allegato 

 

            LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

          DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 

 

    Parte I – Linee guida  per  la  presentazione  delle  domande  di

accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizio dell’asilo 

    Capo I – Criteri per la presentazione della domanda di accesso al

finanziamento del Fondo nazionale  per  le  politiche  e  i  servizio

dell’asilo 

    Capo II – Criteri di presentazione delle domande di  prosecuzione

ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del decreto 

    Capo III – Disposizioni generali 

    Capo IV – Criteri per il cofinanziamento 

    Parte II – Linee guida per i  servizi  di  accoglienza  integrata

nello SPRAR 

 

                               Art. 1. 

                               Oggetto 

 

    1. Le presenti linee guida sono emanate ai sensi dell’art. 3  del

decreto del Ministro di cui costituiscono parte integrante. 

 

                               Art. 2. 

                             Definizioni 

 

    Ai fini delle presenti linee guida si intende per: 

    a) «Capo Dipartimento»: il  Capo  Dipartimento  per  le  liberta’

civili e l’immigrazione; 

    b) «Commissione»: la Commissione di cui all’art. 2, comma 2,  del

decreto che approva le presenti linee guida; 

    c) «Domanda»: l’istanza presentata dall’ente locale per l’accesso

al contributo del FNPSA o per la prosecuzione dell’attivita’; 

    d) «Decreto»: decreto ministeriale di approvazione delle presenti

linee guida; 

    e) «Dipartimento»: il  Dipartimento  per  le  liberta’  civili  e

l’immigrazione del Ministero dell’interno; 

    f) «Direzione centrale»: la Direzione centrale dei servizi civili

per l’immigrazione e l’asilo; 

    g) «Enti  locali»:  gli  enti  di  cui  all’art.  2  del  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

    h) «Firma elettronica»: firma elettronica ottenuta attraverso una

procedura  informatica  che  garantisce  la  connessione  univoca  al

firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario puo’  conservare

un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si  riferisce  in

modo  da  consentire  di  rilevare  se  i  dati  stessi  siano  stati

successivamente  modificati,  che  sia  basata  su   un   certificato

qualificato e  realizzata  mediante  un  dispositivo  sicuro  per  la

creazione della firma; 

    i)  «Firma  digitale»:  particolare  tipo  di  firma  elettronica

qualificata, basata su un sistema di chiavi  asimmetriche  a  coppia,

una pubblica e una privata,  che  consente  al  titolare  tramite  la

chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave   pubblica,

rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la  provenienza

e l’integrita’ di  un  documento  informatico  o  di  un  insieme  di

documenti  informatici.  Ai  fini  del  presente  avviso,  per  firma

digitale si fa riferimento alla firma,  in  formato  pcks#7,  le  cui

modalita’ di rilascio, uso e verifica sono stabilite dalla  normativa

italiana vigente; 

    j) «Fondo/FNPSA»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi

dell’asilo  istituito  con  l’art.  1-septies  del  decreto-legge  30

dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28  febbraio  1990,  n.

39; 

    k)  «SPRAR»:  Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e

rifugiati di cui all’art.  1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre

1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; 

    l) «Servizio centrale»: istituito ai sensi dell’art. 1-sexies del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,  convertito  dalla  legge  28

febbraio 1990, n. 39 e affidato con convenzione ad ANCI (Associazione

nazionale dei comuni italiani); 

    m) «Manuale SPRAR»: Manuale  operativo  per  l’attivazione  e  la

gestione di servizi di accoglienza e integrazione per  richiedenti  e

titolari di protezione internazionale; 

    n) «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR»: criteri  per  la

rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero dell’interno  in

favore  degli  enti  locali  inseriti  nella  rete  SPRAR,  ai  sensi

dell’art. 1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,

convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; 

    o)  «Posta  elettronica  certificata»:  tecnologia  che  consente

l’invio di documenti informatici per via telematica  ai  sensi  degli

articoli 6 e 48 del Codice dell’amministrazione digitale  di  cui  al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  con  gli  effetti  di  cui

all’art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 

    p) «Piano  finanziario  preventivo/PFP»:  il  piano  previsionale

delle spese da sostenere annualmente per il progetto,  formulato  sul

modello apposito e da allegare obbligatoriamente alla domanda. 

Parte I

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO

                               Art. 3. 

                       Servizi di accoglienza 

 

    1. I servizi di accoglienza integrata del Sistema  di  protezione

per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR, sono prestati nel rispetto

delle presenti linee guida. 

    2. Gli enti locali proponenti richiedono  un  contributo  per  la

realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello  SPRAR  in

favore dei seguenti destinatari: 

    a) titolari di protezione internazionale ed altresi’  richiedenti

protezione internazionale, nonche’ titolari di permesso umanitario di

cui all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.

25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare; 

    b) titolari di protezione internazionale ed altresi’  richiedenti

protezione internazionale, , nonche’ titolari di permesso  umanitario

di cui all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,

n. 25, con necessita’ di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,

specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico; 

    c)  minori  stranieri  non  accompagnati/msna.   I   servizi   di

accoglienza per i minori stranieri non accompagnati possono prevedere

l’accoglienza anche in strutture appositamente dedicate, per coloro i

quali, avendo compiuto i 18 anni di eta’, restano in accoglienza  nei

tempi e con le modalita’ previste nella parte II delle presenti linee

guida. 

    3. Le modalita’ di presentazione della domanda di accesso e della

domanda di prosecuzione del progetto con le risorse  del  Fondo  sono

indicate nei capi seguenti. 

 

Capo I

Criteri per la presentazione della domanda di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo

                               Art. 4. 

                     Presentazione della domanda 

 

    1. Gli enti locali di  cui  all’art.  2,  comma  1,  del  decreto

presentano domanda di finanziamento  per  i  servizi  di  accoglienza

integrata di cui all’art. 3 delle presenti linee  guida,  secondo  il

modello di domanda e i relativi modelli predisposti dal Dipartimento,

pubblicati sui siti del Dipartimento e dello SPRAR. 

    2.  Ogni  ente  locale,  in  forma  singola  o  associata,   puo’

presentare una sola domanda di contributo per ciascuna  tipologia  di

destinatari indicati nell’art. 3 delle presenti linee guida. Nel caso

di presentazione di piu’ domande da parte del medesimo soggetto,  per

la medesima tipologia, e’ ammessa alla valutazione  quella  pervenuta

per prima. 

    3. Le domande pervenute entro il 30  settembre  di  ciascun  anno

possono  essere  esaminate  ai   fini   della   pubblicazione   delle

graduatorie per l’ammissione al finanziamento con decorrenza  dal  1°

gennaio dell’anno successivo; le domande pervenute entro il 31  marzo

di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della  pubblicazione

delle graduatorie per l’ammissione al  finanziamento  con  decorrenza

dal 1° luglio successivo. 

    4. Le domande  presentate  ai  sensi  dell’art.  4,  relative  ai

progetti con scadenza nell’anno 2016, possono essere presentate entro

il 30 ottobre 2016. 

 

                               Art. 5. 

                       Durata degli interventi 

 

    1.  La  durata  degli  interventi  di  accoglienza  integrata  e’

triennale e decorre dalla pubblicazione del decreto del  ministro  di

cui all’art. 2, comma 4, del decreto. 

    2. Il contributo, secondo i principi della contabilita’  generale

dello Stato,  viene  assegnato  distintamente  per  ciascun  anno  di

durata. 

 

                               Art. 6. 

                           Enti attuatori 

 

    1. Per la realizzazione  dei  servizi  di  accoglienza  integrata

indicati dalle presenti linee guida  l’ente  locale  proponente  puo’

avvalersi di uno o piu’ enti attuatori, secondo  quanto  indicato  al

capo III. 

 

                               Art. 7. 

           Capacita’ ricettiva dei servizi di accoglienza 

 

    1. I servizi di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari

di cui all’art. 3 assicurano una disponibilita’ non inferiore a dieci

posti. La capacita’ recettiva in ciascuna  struttura  di  accoglienza

non puo’, di norma, superare i sessanta posti e, in ogni  caso,  deve

evitare eccessive concentrazioni. 

    2. All’assegnazione dei posti provvede direttamente la  Direzione

centrale, tramite il Servizio centrale,  che  li  puo’  eventualmente

destinare a beneficiari con caratteristiche diverse rispetto a quelle

indicate. Gli  enti  locali  che  presentano  domanda  di  contributo

possono destinare una percentuale non superiore al 30 per  cento  dei

posti  complessivi  disponibili  per  l’accoglienza   delle   persone

presenti sul proprio territorio appartenenti alle  categorie  di  cui

all’art. 3 delle presenti linee guida, previo nulla osta del Servizio

centrale. 

 

                               Art. 8. 

                 Domanda di accesso al finanziamento 

 

    1.  A  pena  di  inammissibilita’,  la  domanda  di  accesso   al

finanziamento e’ presentata esclusivamente mediante accesso  al  sito

internet predisposto dal Dipartimento liberta’ civili e  immigrazione

(https://fnasilo.dlci.interno.it), compilando i  modelli  di  cui  al

successivo comma 4. 

    2. Non sono ammessi invii cartacei della domanda di contributo  e

della documentazione allegata, ne’ altre forme di presentazione. 

    3. Con  la  presentazione  della  domanda  l’ente  proponente  si

impegna al rispetto di quanto previsto nelle presenti linee guida. 

    4. Ai fini della presentazione  della  domanda  e’  richiesta  la

seguente documentazione: 

    a)  domanda  di  contributo  firmata  digitalmente   dal   legale

rappresentante (o da persona munita di comprovati  poteri  di  firma)

dell’ente locale (modello A); 

    b)  piano  finanziario  preventivo  e   relativa   relazione   di

cofinanziamento redatti ai sensi di quanto previsto nei capi III e IV

delle presenti linee guida (modello C); 

    c) relazione di cofinanziamento, redatta in conformita’ a  quanto

previsto nel capo IV delle presenti linee guida; 

    d)  scheda/e  descrittiva  della  struttura/e,  corredata/e:   da

planimetria, almeno 5 fotografie (esterno; camera; servizio igienico;

sala comune; cucina) (modello B); 

    e)  relazione  dell’ufficio  tecnico  comunale,   o   da   questi

asseverata qualora prodotta da  soggetto  privato,  per  ogni  unita’

immobiliare indicata nella domanda. In caso di comprovati motivi  che

impediscono la produzione del  documento  tecnico  al  momento  della

presentazione  della  domanda,  l’ente  locale   aggiudicatario   del

finanziamento deve provvedervi entro  trenta  giorni  dalla  data  di

pubblicazione del decreto del ministro di cui all’art.  2,  comma  4,

del decreto. Per le strutture destinate all’accoglienza dei msna deve

essere prodotta  autorizzazione  al  funzionamento/accreditamento  in

base alla normativa regionale e nazionale laddove non sussista ancora

un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri  21  maggio  2001,  n.  308,   recante   «requisiti   minimi

strutturali per l’autorizzazione all’esercizio dei  servizi  e  delle

strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma  dell’art.

11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»; 

    f)  dichiarazione  sostitutiva   di   atto   notorio   attestante

l’idoneita’ delle strutture (modello B1); 

    g) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  riguardante  la

sussistenza dei requisiti richiesti  per  l’ente  attuatore  (modello

B2); 

    h) lettere di adesione di eventuali enti locali non  appartenenti

all’ente proponente di cui all’art. 4 delle presenti linee guida  che

offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio  insistono

le strutture di accoglienza. 

 

                               Art. 9. 

              Modalita’ di presentazione della domanda 

 

    1.       Per       l’accesso       al        sito        internet

(https://fnasilo.dlci.interno.it)   predisposto   dal    Dipartimento

liberta’ civili e immigrazione  ai  fini  della  presentazione  della

domanda di finanziamento, i soggetti proponenti  debbono  uniformarsi

ai seguenti requisiti tecnici di partecipazione: 

    a) Posta  elettronica  certificata:  al  fine  di  utilizzare  un

sistema di posta elettronica con valenza legale attestante l’invio  e

la consegna di documenti informatici,  i  soggetti  proponenti  hanno

l’obbligo di dotarsi nell’ambito  della  partecipazione  al  presente

avviso pubblico di una casella di  Posta  elettronica  certificata  –

PEC. Al fine dell’attivazione della PEC,  il  richiedente  deve  fare

richiesta a un gestore autorizzato al rilascio della stessa; 

    b) Firma digitale: al fine  di  permettere  l’identificazione  in

modo certo dei firmatari delle domande di  contributo,  e’  richiesto

che i firmatari stessi (legali rappresentanti degli enti  richiedenti

o loro delegati) si dotino di firma digitale. Al fine di ottenere  il

rilascio della firma digitale,  la  persona  interessata  deve  farne

richiesta al gestore autorizzato. 

    2.       Per       l’utilizzo       del       sito       internet

(https://fnasilo.dlci.interno.it)    predisposto    dal     Ministero

dell’interno,   i   soggetti   proponenti   debbono   preliminarmente

registrarsi allo stesso. A tal fine, e’ necessario  disporre  di  una

casella di posta elettronica certificata e della firma  digitale.  La

procedura di registrazione al sito e’ completamente on line. 

    3. Usando le credenziali (login e password) fornite  in  fase  di

registrazione, i soggetti proponenti registrati accedono  ad  un’area

riservata nella quale potranno: 

    a) compilare i modelli della documentazione indicata nell’art. 8; 

    b) caricare tutti i modelli richiesti in formato  elettronico;  i

tipi di allegati accettati sono:  .doc,  .docx,  .xls,  .xlsx,  .pdf,

.p7m,  .tif,  .jpg,  .txt  ,  .odt,  .ods,  .rtf.  Si  sottolinea  la

necessita’ che tutti gli  allegati  forniti,  in  particolare  quelli

prodotti tramite scanner siano completi e leggibili in tutte le  loro

parti; 

    c) generare il file, in formato pdf,  contenente  la  domanda  di

contributo, comprensivo dei suindicati modelli da scaricare e firmare

digitalmente; 

    d) caricare il file «domanda di contributo» (con estensione  .pdf

o .p7m) firmato digitalmente e inviare la domanda. 

    4.  L’avvenuto  positivo  invio  della  domanda  viene  attestato

esclusivamente da una ricevuta inviata  automaticamente  dal  sistema

informatico all’indirizzo di posta elettronica  certificata  indicata

dal soggetto proponente in fase di registrazione. La data e l’ora  di

invio del messaggio di  posta  elettronica  certificata  di  ricevuta

faranno   fede   quale   istante    di    inoltro    della    domanda

all’amministrazione ai fini del riscontro del rispetto  del  termine.

In subordine fara’ comunque fede l’orario di ricezione riportato  nel

sistema informatico. 

 

                              Art. 10. 

                      Cause di inammissibilita’ 

 

    1. Sono inammissibili: 

    a)  le  domande  presentate  da  soggetti,  in  forma  singola  o

associata, diversi da quelli  indicati  dall’art.  4  delle  presenti

linee guida; 

    b) le domande prive di firma digitale o  sottoscritte  con  firme

digitali difformi da quelle definite all’art. 10,  comma  1,  lettera

b), delle presenti linee guida; 

    c) le domande presentate secondo modalita’ differenti  da  quelle

indicate  all’art.  10  delle  presenti  linee  guida  o  redatte  su

formulari non conformi ai modelli predisposti dal Dipartimento; 

    d) una seconda domanda di contributo per la medesima tipologia di

destinatari dei servizi di accoglienza presentata da un ente  locale,

anche se in forma associata. 

 

                              Art. 11. 

                         Cause di esclusione 

 

    1. Sono escluse dalla valutazione le domande di contributo: 

    a) che non  prevedono  l’attuazione  di  servizi  di  accoglienza

integrata indicati dalle presenti linee guida e/o rivolti a tipologie

di destinatari diverse da quelle previste dalla medesime linee guida; 

    b)  rispetto  alle  quali  l’ente  locale  proponente  non  abbia

prodotto i chiarimenti e le integrazioni richieste dalla  Commissione

entro il termine perentorio indicato nella richiesta. 

    2. Sono escluse dal finanziamento,  salvo  differimento  concesso

dalla Direzione centrale, sentito il Servizio centrale, le domande di

contributo: 

    a) i cui relativi servizi non siano attivati entro quarantacinque

giorni dalla data di pubblicazione del decreto del  ministro  di  cui

all’art. 2 del decreto; 

    b) per i progetti autorizzati  ai  lavori  di  adeguamento  delle

strutture che non vengono ultimati entro i sessanta giorni successivi

alla pubblicazione del decreto del Ministro di  cui  all’art.  2  del

decreto. 

 

                              Art. 12. 

            Punteggi per la formazione delle graduatorie 

 

    1. La Commissione elabora le graduatorie di cui  all’art.  17  in

base ai seguenti criteri e sub-criteri: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

    2. Per i progetti presentati dagli enti locali  siti  in  regioni

con un basso numero di progetti attivi la Commissione puo’ attribuire

un punteggio aggiuntivo da 1 a 10  secondo  parametri  predeterminati

dalla  stessa   Commissione   sulla   base   della   percentuale   di

partecipazione degli enti locali allo SPRAR in ambito regionale. 

    3. In caso di parita’ di punteggio, precede in graduatoria l’ente

locale che ha presentato per primo la domanda. 

 

                              Art. 13. 

        Modalita’ e limiti di assegnazione del finanziamento 

 

    1.  I  progetti  ritenuti  ammissibili  dalla  Commissione   sono

finanziati nel caso in cui abbiano totalizzato almeno 60 punti, sulla

base dei criteri indicati all’art. 12 delle presenti linee guida. 

    2.  Gli  enti  locali  di  cui  al  comma   1   sono   finanziati

progressivamente  in  base   alla   disponibilita’   finanziaria,   a

scorrimento secondo l’ordine di graduatoria; laddove  vi  siano  enti

locali ammessi ma non finanziati per indisponibilita’ di risorse  del

Fondo si tiene conto della maggiore anzianita’ di pubblicazione della

graduatoria. 

 

Capo II

Criteri di presentazione delle domande di prosecuzione ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del decreto

                              Art. 14. 

                       Domanda di prosecuzione 

 

    1. Gli enti locali di  cui  all’art.  2,  comma  3,  del  decreto

presentano domanda di prosecuzione per ciascun progetto di  cui  sono

titolari, secondo il modello di domanda e i relativi modelli allegati

resi disponibili sui siti del Dipartimento e dello SPRAR. La  domanda

e’  firmata  elettronicamente  dal  legale  rappresentante  dell’ente

titolare e presentata entro e non oltre  i  sei  mesi  precedenti  la

scadenza del finanziamento triennale. 

    2. Con la domanda si chiede la  prosecuzione  del  progetto  gia’

attivo e si allega il relativo piano finanziario  preventivo  redatto

secondo il modello disponibile sui  siti  del  Dipartimento  e  dello

SPRAR che tiene conto: 

    a) della necessita’ di mantenere invariato il  numero  dei  posti

autorizzati ed attivi ed il costo complessivo del progetto; 

    b)  della  entita’  in  termini   percentuali   del   contributo,

riconosciuto a valere sul FNPSA, di  cui  ai  capi  III  e  IV  delle

presenti linee guida; 

    c)  del  mantenimento  del  coefficiente  del   personale,   come

autorizzato per il triennio precedente. 

    3. Gli enti locali di cui all’art. 4 del decreto, nel  presentare

domanda  di  prosecuzione  tengono  conto  di  quanto  previsto   dal

precedente comma 2 nonche’: 

    a)  della  possibilita’  di  comprendere  nel  Piano  finanziario

preventivo i posti aggiuntivi attivi e autorizzati.  A  tal  fine  il

costo complessivo del progetto deve comprendere il costo  ammesso  al

finanziamento, cui si aggiunge il costo annuale dei posti  aggiuntivi

autorizzati; 

    b) della necessita’ di allocare risorse pari ad almeno il 7%  del

costo complessivo nella voce del PFP «I – Spese per  l’integrazione».

Tale percentuale non puo’ comprendere l’eventuale cofinanziamento; 

    c) della necessita’ che ciascun ente  locale  si  avvalga  di  un

Revisore indipendente ai sensi del  capo  III  delle  presenti  linee

guida. 

    4. Gli enti locali non autorizzati alla prosecuzione del progetto

possono presentare nuova domanda ai sensi del capo I  delle  presenti

linee guida. 

 

                              Art. 15. 

              Modalita’ di presentazione della domanda 

 

    1.  La   domanda   di   prosecuzione   deve   essere   presentata

esclusivamente        tramite        il         sito         internet

(https://fnasilo.dlci.interno.it)   predisposto   dal    Dipartimento

liberta’  civili  e  immigrazione  con  le  modalita’  indicate   nel

precedente art. 9 compilando e inviando i modelli  richiesti  per  la

specifica procedura: 

    a) domanda firmata digitalmente dal legale rappresentante  (o  da

persona munita  di  comprovati  poteri  di  firma)  dell’ente  locale

(modello D); 

    b)  piano  finanziario  preventivo  e   relativa   relazione   di

cofinanziamento redatti ai sensi di quanto previsto nei capi III e IV

delle presenti linee guida (modello C); 

    c) relazione di cofinanziamento, redatta in conformita’ a  quanto

previsto nel capo IV delle presenti linee guida. 

 

Capo III

Disposizioni generali

                              Art. 16. 

                   Commissione per la valutazione 

                e verifica delle proposte progettuali 

 

    1. La Commissione di cui all’art. 2, comma 2, del  decreto  puo’,

per  comprovate  esigenze  dettate  dal   numero   di   enti   locali

interessati,  attivare  una  o  piu’  sottocommissioni  composte  dai

componenti supplenti nominati ai sensi del medesimo art. 2. 

    2. La Commissione e’ validamente costituita  con  la  maggioranza

dei componenti e delibera a maggioranza  dei  presenti;  in  caso  di

parita’ prevale il voto del presidente. 

    3. La Commissione, nel corso  della  valutazione,  puo’  chiedere

chiarimenti  in  relazione   alla   documentazione   presentata   e/o

integrazioni documentali. Le richieste sono effettuate esclusivamente

tramite Posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  PEC  indicato

dall’ente locale al momento della presentazione della domanda. 

    4. Nel caso in cui le risorse del Fondo subiscono  una  riduzione

finanziaria o mutano  le  esigenze  in  termini  di  accoglienza,  il

contributo  viene  ridotto,  da  parte  della   Commissione   tramite

riduzione di posti, in misura proporzionale a tutti i progetti. 

 

                              Art. 17. 

       Valutazione delle proposte progettuali di cui al capo I 

 

    1.  La  Commissione  puo’  chiedere  variazioni  della  capacita’

ricettiva in base  alle  risorse  finanziarie  disponibili  e/o  alle

necessita’ di accoglienza  nazionali  e/o  alle  caratteristiche  del

territorio di riferimento nonche’ delle strutture di accoglienza. 

    2. La Commissione puo’ stabilire il costo  massimo  di  progetto,

fissato in base alla totalita’ delle domande pervenute  e/o  chiedere

rimodulazioni del progetto  e  del  relativo  piano  finanziario;  si

riserva altresi’ di acquisire elementi quali-quantitativi di contesto

al fine di stabilire i parametri  del  costo  massimo  del  progetto,

determinato sulla  base  dei  principi  amministrativi  di  coerenza,

economicita’  e  efficienza  dei  servizi  dedicati,  nonche’   sulla

specificita’ dei servizi. 

    3.  All’esito  dell’esame  delle  domande  presentate  ai   sensi

dell’art. 2, comma 1, del decreto la Commissione assegna  i  punteggi

in relazione alle singole categorie di destinatari di cui all’art. 3,

comma 2, delle presenti linee guida e forma con cadenza semestrale le

relative graduatorie ai fini della emanazione del decreto di  cui  2,

comma 4. 

 

                              Art. 18. 

      Verifica delle domande di prosecuzione di cui al capo II 

 

    1. Ai fini della autorizzazione alla prosecuzione dei progetti di

accoglienza,  la  Commissione,   acquisita   la   domanda,   verifica

l’adeguatezza del PFP e della  documentazione  prodotta  per  ciascun

progetto per il quale e’ stata presentata la domanda. 

    2. Nelle more della verifica, gli enti titolari di  finanziamento

sono autorizzati al proseguimento dell’accoglienza delle persone gia’

prese in carico. 

    3. La  Commissione  puo’  non  autorizzare  la  prosecuzione  dei

progetti degli enti locali che hanno riportato penalita’  durante  il

triennio precedente. 

    4. La Commissione, ultimata la verifica, predispone l’elenco  dei

progetti ammessi alla prosecuzione per  il  triennio  successivo,  ai

fini dell’emanazione  del  relativo  decreto  di  assegnazione  delle

risorse del Fondo. 

    5. Nel caso  di  mancata  autorizzazione  alla  prosecuzione,  la

Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, provvede al

trasferimento delle persone  ancora  in  accoglienza  e  fornisce  le

indicazioni circa i tempi e le modalita’  di  chiusura  del  progetto

nonche’ le procedure per il riconoscimento o  la  restituzione  degli

eventuali accreditamenti di risorse non ancora spese. 

 

                              Art. 19. 

                    Piano finanziario preventivo 

 

    1. Gli enti locali, di cui ai capi I e  II  presentano  il  Piano

finanziario preventivo e  la  relazione  di  cofinanziamento  tenendo

conto  delle  spese  ammissibili  di  cui   al   Manuale   unico   di

rendicontazione, nonche’ un  co-finanziamento  da  parte  degli  enti

nella misura minima del 5% del costo complessivo del progetto. 

 

                              Art. 20. 

                      Requisiti delle strutture 

 

    1. Gli enti locali si avvalgono di strutture: 

    a) residenziali e civili abitazioni,  adibite  all’accoglienza  e

ubicate sul territorio dell’ente locale proponente o  di  altro  ente

locale nell’ambito della  medesima  provincia,  a  esso  associato  o

consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto; 

    b) pienamente e immediatamente fruibili; 

    c) conformi  alle  vigenti  normative  comunitarie,  nazionali  e

regionali,  in  materia   residenziale,   sanitaria,   di   sicurezza

antincendio e antinfortunistica nonche’, nel caso  di  strutture  per

minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o  accreditate  come

previsto  dalla  vigente  normativa  nazionale  e/o   regionale   per

l’accoglienza dei minori, laddove non sussiste ancora un  recepimento

regionale del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21

maggio 2001,  n.  308,  recante  «requisiti  minimi  strutturali  per

l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a  ciclo

residenziale e semi residenziale a norma dell’art. 11 della  legge  8

novembre 2000, n. 328»; 

    d) predisposte e  organizzate  in  relazione  alle  esigenze  dei

beneficiari, tenendo conto delle  caratteristiche  delle  persone  da

accogliere; 

    e) ubicate in  centri  abitati  ovvero  in  luoghi  adeguatamente

serviti dal trasporto pubblico al fine  di  consentire  una  regolare

erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata. 

    2. All’atto di  presentazione  della  domanda  l’ente  locale  e’

tenuto a produrre una relazione dell’ufficio tecnico per ogni  unita’

immobiliare indicata  nella  dichiarazione  sostitutiva  e  descritta

nella/e scheda/e strutture, prodotte ai sensi dell’art. 9,  comma  4,

lettera d-bis), delle presenti linee guida.  In  caso  di  comprovati

motivi che impediscano la produzione del predetto  documento  tecnico

nei tempi previsti, l’ente locale  aggiudicatario  del  finanziamento

dovra’  provvedervi  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del

decreto emanato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto.  In  caso

di servizi di accoglienza  per  minori  stranieri  non  accompagnati,

l’ente locale proponente, deve produrre copia dell’autorizzazione e/o

accreditamento delle strutture individuate. 

 

                              Art. 21. 

                           Enti attuatori 

 

    1. Per la realizzazione  dei  servizi  descritti  dalle  presenti

linee  guida  l’ente  locale  puo’  avvalersi  di  uno  o  piu’  enti

attuatori, selezionati attraverso procedure  espletate  nel  rispetto

della normativa di riferimento. 

    2.  Gli  enti  attuatori  devono  possedere  una  pluriennale   e

consecutiva esperienza nella presa in carico di  richiedenti/titolari

di protezione internazionale, comprovata da attivita’  e  servizi  in

essere, al momento della presentazione della domanda  di  contributo,

nonche’, nel caso di servizi di accoglienza per minori stranieri  non

accompagnati, dimostrare la pluriennale e comprovata esperienza nella

presa in carico di tale tipologia di soggetti. 

    3. Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, e’ obbligatorio  –

fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall’ente  locale

proponente – indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i

servizi indicati nel presente decreto. 

    4.  Nel  caso  in  cui  l’ente  attuatore  sia  una   ATI/ATS/RTI

(associazione  temporanea  di  impresa/associazione   temporanea   di

scopo/raggruppamento temporaneo di  impresa),  raggruppata  in  forma

orizzontale tutti i compartecipanti  sono  chiamati  a  possedere  il

requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella  presa  in

carico dei richiedenti e  titolari  di  protezione  internazionale  o

umanitaria nonche’, eventualmente, dei minori. 

    5.  Nel  caso  in  cui  l’ente  attuatore  sia  una   ATI/ATS/RTI

(associazione  temporanea  di  impresa/associazione   temporanea   di

scopo/raggruppamento temporaneo di  impresa),  raggruppata  in  forma

verticale i compartecipanti devono essere in possesso  dei  requisiti

di pluriennale e consecutiva  esperienza  ciascuno  relativamente  ai

servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati

dal documento di costituzione. 

    6. E’ data la possibilita’ di formalizzare  l’associazione  o  il

raggruppamento anche successivamente all’ammissione dell’ente  locale

al finanziamento, in ogni caso  nel  rispetto  dei  termini  e  delle

modalita’ previsti dalla vigente normativa di riferimento. 

 

                              Art. 22. 

          Variazioni del servizio di accoglienza finanziato 

 

    1. I servizi indicati nelle  domande  di  contributo  ammesse  al

riparto  del  Fondo,  non  possono  subire,  nella  fase   attuativa,

variazioni. 

    2. Previa apposita domanda, la Direzione centrale,  acquisito  il

parere del Servizio centrale, autorizza l’ente locale alla variazione

dell’ente attuatore per scadenza naturale della convenzione stipulata

o per altre causa di estinzione anticipata della stessa. 

    3. La richiesta di  variazione  delle  strutture  di  accoglienza

corredata della documentazione dei cui all’art. 8, comma  4,  lettere

d), e) ed f), delle presenti linee guida e’ presentata alla Direzione

centrale che, acquisito il parere  del  Servizio  centrale,  comunica

l’eventuale nulla osta. 

    4.  La  rimodulazione  del  piano  finanziario   preventivo,   da

presentare  al  Servizio   centrale,   non   puo’   pregiudicare   la

continuazione  e  la   qualita’   dei   servizi   offerti,   e   deve

obbligatoriamente attenersi a quanto previsto nel «Manuale unico  per

la rendicontazione SPRAR». La  macro  voce  «Integrazione»  di  detto

piano   finanziario   preventivo   non   puo’   subire    diminuzioni

dell’ammontare  complessivo  fissato  nella  domanda  di   contributo

approvata. 

    5. La richiesta di variazione del numero  dei  posti  complessivi

del progetto e’ presentata alla Direzione centrale che, acquisito  il

parere del Servizio centrale, autorizza la variazione. 

    6. Le  variazioni  apportate  senza  la  prevista  autorizzazione

comportano l’applicazione dei punteggi di penalita’ di  cui  all’art.

27 delle presenti linee guida. 

 

                              Art. 23. 

          Piano finanziario preventivo e costi dei servizi 

 

    1. Il piano finanziario deve essere  redatto  in  conformita’  al

modello di «Piano finanziario preventivo» tenendo conto  delle  spese

ammissibili  e  dei  limiti  di  cui  al  «Manuale   unico   per   la

rendicontazione SPRAR». 

    2. L’ente locale e’ tenuto a presentare il piano finanziario, che

avra’ valore per ognuna delle  annualita’  del  triennio  finanziato,

fatta salva la possibilita’  di  rimodulazione  cosi’  come  previsto

«Manuale unico per la rendicontazione SPRAR». 

    3. Nel redigere il «Piano  finanziario  preventivo»  si  dovranno

allocare risorse pari ad almeno il 7%  del  costo  complessivo  nella

voce «I – Spese per l’integrazione»; non potendosi  ricomprendere  in

detta percentuale l’eventuale cofinanziamento. 

    4. Gli enti locali che presentano  domanda  di  finanziamento  ai

sensi del capo I delle presenti linee guida possono imputare i  costi

di adeguamento delle strutture. La misura di tale intervento non puo’

superare il 3,33% del costo annuo complessivo, a valere su  tutto  il

triennio ammesso a finanziamento. 

    5. I lavori di adeguamento di  cui  al  punto  precedente  devono

essere ultimati entro e non  oltre  sessanta  giorni  dalla  data  di

pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione delle  risorse

del Fondo, che ha valore di notifica. 

    6. Gli enti locali che  presentano  domanda  di  prosecuzione  di

erogazione dei servizi di accoglienza integrata  (accreditamento)  in

conformita’ con quanto previsto dal capo  II,  non  possono  imputare

costi di adeguamento delle strutture se non a  seguito  di  specifica

autorizzazione da parte della Direzione centrale, sentito  il  parere

del Servizio centrale. 

 

                              Art. 24. 

                         Costi inammissibili 

 

    1. Non sono ammissibili i costi per l’acquisto di  immobili,  ne’

quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l’acquisto

degli stessi. 

    2. Non sono ammissibili i costi di adeguamento delle strutture da

adibire all’accoglienza, che abbiano beneficiato, o per le quali  sia

stato richiesto, un contributo a valere su altre risorse nazionali  o

comunitarie. 

    3. Non sono ammissibili a carico della quota  di  contributo  del

FNPSA le valorizzazioni di beni, servizi o personale. 

    4. E’  vietato  il  subappalto  della  gestione  dei  servizi  di

accoglienza   finanziati.   Si   considera   subappalto   anche    il

frazionamento  dei  singoli  servizi  previsti   dalla   domanda   di

contributo, in capo direttamente all’ente locale proponente  o  degli

eventuali enti attuatori. 

 

                              Art. 25. 

              Presentazione del rendiconto e controlli 

 

    1. Il  rendiconto  delle  spese  sostenute  dall’ente  locale  e’

presentato alla Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, con

le modalita’ indicate  nel  «Manuale  unico  per  la  rendicontazione

SPRAR». Il rendiconto  deve  essere  conforme  al  Piano  finanziario

preventivo originario o  rimodulato  successivamente,  come  previsto

all’art. 3,  comma  3.  L’ente  locale  e’  tenuto  a  conservare  la

documentazione contabile relativa alle  spese  sostenute  per  almeno

cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto. 

    2. L’ente locale e’ chiamato ad  avvalersi  della  figura  di  un

Revisore  indipendente,  che  assume  l’incarico  di  effettuare   le

verifiche   amministrativo-contabili    di    tutti    i    documenti

giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione,

della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della

esattezza e dell’ammissibilita’ delle spese  in  relazione  a  quanto

disposto dalla legislazione nazionale  e  comunitaria,  dai  principi

contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di  rendicontazione

SPRAR». L’attivita’ di verifica si sostanzia in  un  «certificato  di

revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione  delle

spese sostenute. 

    3. L’incarico di revisione puo’ essere affidato a: 

    a) professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto

presso il Ministero dell’economia e  delle  finanze  o  revisori  dei

conti degli enti locali iscritti all’albo tenuto presso il  Ministero

dell’interno); 

    b) societa’ di servizi o di revisione contabile. In  questo  caso

e’ necessario che il soggetto preposto alla  firma  (persona  fisica)

sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero  dell’economia  e

delle finanze e sia munito di formale delega  per  la  sottoscrizione

della documentazione in nome e per conto della societa’ di servizi  o

di revisione. 

    4. L’ente locale presenta, con cadenza  semestrale,  al  Servizio

centrale per il  successivo  inoltro  alla  Direzione  centrale,  una

scheda di monitoraggio dei servizi erogati e una relazione intermedia

e annuale sull’attivita’ svolta e sui  risultati  raggiunti,  redatta

anche  sulla  base  degli  esiti  delle  procedure  di  integrazione,

compresa quella linguistica, e  sul  grado  di  adesione  in  termini

numerici agli altri servizi erogati. 

    5. L’ente locale  ha  l’obbligo  di  inviare,  al  momento  della

presentazione  della  rendicontazione  delle  spese   sostenute,   la

scansione dei giustificativi di spesa, delle relative quietanze e  di

tutta la documentazione di  supporto,  comprendente  tra  l’altro  il

numero  delle  prestazioni  erogate,  nelle  modalita’  che  verranno

stabilite e comunicate  dal  Servizio  centrale.  Le  scansioni  sono

accompagnate da dichiarazione ai sensi  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 445/2000, a firma di  un  responsabile  dell’ente

locale, attestante il fatto che le stesse  sono  copia  conforme  dei

documenti originari. 

    6. L’ente locale ha l’obbligo di rispettare tutte  le  previsioni

normative in materia di tracciabilita’ e pubblicita’  dell’intervento

con particolare riguardo, ma non esclusivamente,  a  quanto  previsto

dalla delibera CIPE n. 24/2004 in merito al Codice unico di progetto,

e dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,

relativamente alla parte sulla tracciabilita’ dei flussi finanziari. 

    7. La Direzione centrale, avvalendosi del supporto  del  Servizio

centrale, dispone verifiche e ispezioni sui servizi degli enti locali

assegnatari del contributo. 

 

                              Art. 26. 

                              Economie 

 

    1. Le eventuali economie maturate nella fase  di  attuazione  del

servizio  non  sono   automaticamente   acquisite   all’ente   locale

assegnatario. L’utilizzazione delle stesse puo’ avvenire solo  previa

autorizzazione  della  Direzione   centrale,   fino   a   esaurimento

dell’assegnazione finanziaria, per le stesse finalita’ indicate nella

domanda  di  contributo,  ovvero  restituite  secondo  le   modalita’

indicate dalla Direzione centrale. 

 

                              Art. 27. 

                        Revoca del contributo 

 

    1. All’atto dell’assegnazione  del  contributo  per  l’avvio  dei

progetti o per la prosecuzione degli stessi ai sensi degli articoli 2

e 4 del decreto, a ciascun progetto  viene  attribuito  un  punteggio

complessivo/annuale di 20 punti. Tale punteggio subisce decurtazioni,

nella misura indicata nella tabella riportata in  calce  al  presente

articolo, a seguito  della  accertata  inosservanza  di  uno  o  piu’

obblighi previsti dal presente decreto e dalle presenti linee guida. 

    2. Per ogni inosservanza accertata viene inviato all’ente  locale

un  avviso  da  parte  della  Direzione  centrale,  con  l’invito   a

ottemperare alle inosservanze rilevate entro  il  termine  assegnato,

pena la decurtazione del punteggio. 

    3. La decurtazione del punteggio attribuito  puo’  comportare  la

revoca,  parziale   o   totale,   del   contributo,   attraverso   un

provvedimento  del  Direttore  centrale,  in   misura   proporzionale

all’entita’ dell’inosservanza accertata. 

    4. La revoca parziale del contributo e’ disposta in  presenza  di

una decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti  complessivi.

Nello specifico e’  prevista  una  decurtazione  pari  alle  seguenti

percentuali del contributo assegnato al netto del cofinanziamento: 

 

            +—————–+————————-+

            |     punti di    |     percentuale di      |

            |    penalita’    |      decurtazione       |

            +—————–+————————-+

            |         8       |           5%            |

            +—————–+————————-+

            |         9       |           7%            |

            +—————–+————————-+

            |        10       |           9%            |

            +—————–+————————-+

            |        11       |           11%           |

            +—————–+————————-+

            |        12       |           13%           |

            +—————–+————————-+

            |        13       |           15%           |

            +—————–+————————-+

 

    La revoca totale del contributo puo’ essere disposta in  presenza

di  una  decurtazione  di  punteggio  compresa  tra  14  e  20  punti

complessivi. 

    5. In caso di revoca, l’importo del contributo da  restituire  e’

versato  dall’ente  locale  secondo  le   modalita’   contenute   nel

provvedimento di decadenza adottato dal Direttore centrale. 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Capo IV

Criteri per il cofinanziamento

                              Art. 28. 

                           Cofinanziamento 

 

    Il  cofinanziamento  obbligatorio  indicato  nella   domanda   di

contributo presentata dall’ente  locale  puo’  essere  apportato  sia

dallo stesso ente locale oppure dall’eventuale ente attuatore o anche

da enti locali partners indicati nella domanda di  contributo  e  dei

quali sia allegata la formale lettera di partnernariato/adesione. 

    Il cofinanziamento puo’ consistere nella valorizzazione di  beni,

servizi o  personale  messi  a  disposizione  del  progetto  o  nella

disponibilita’ di denaro e deve  essere  dettagliato  analiticamente,

mettendo in evidenza tutte le voci del Piano finanziario preventivo a

cui viene destinato, evidenziando per ciascuna voce,  secondo  quanto

di seguito indicato, i criteri  e  i  metodi  di  valorizzazione  che

contribuiscono alla sua determinazione. 

    Macrovoce P – Nel  caso  di  cofinanziamento  mediante  personale

dell’ente  locale  o  dell’eventuale   ente   attuatore   o   partner

stabilmente impiegato  nel  progetto,  dovra’  essere  indicato,  per

ciascuna  unita’,  la  mansione,  il  numero  di   ore   giornaliere,

settimanali o mensili lavorate, il costo  orario  (comprensivo  degli

oneri fiscali e contributivi),  e  di  conseguenza  il  costo  totale

previsto per ciascuna unita’ di personale. 

    Da tale tipo di cofinanziamento  sono  esclusi  i  volontari:  in

quanto tali non rappresentano un costo ne’ per l’ente locale, ne’ per

l’eventuale ente attuatore e pertanto non possono essere valorizzati. 

    Microvoci L1, L2 – Nel caso di cofinanziamento mediante opere  di

ristrutturazione (vedi art. 15, comma 2 del decreto  ministeriale  di

cui  il  presente  allegato  e’  parte  integrante)  e   manutenzione

ordinaria  degli  immobili  dovra’  essere   prodotto   il   relativo

preventivo  di  spesa  o,  se  effettuate  da  personale  interno  al

progetto, il costo dei materiali da acquistare allegando preventivo. 

    Microvoce L3 – Nel caso sia prevista la stipula di  un  contratto

di locazione degli immobili si dovra’ inviare il contratto stesso, se

gia’ stipulato, oppure documentazione idonea a  comprovare  il  costo

d’affitto annuo oggetto del cofinanziamento (dichiarazione preventiva

del locatore). 

    Qualora la valorizzazione della voce «affitto  locali»  avvenisse

attraverso la messa a disposizione gratuita di immobili di proprieta’

dell’ente locale o dell’ente attuatore o di altri partner o anche  di

altri soggetti pubblici o privati, il documento da produrre sara’  la

perizia di stima del virtuale canone  annuo  d’affitto  calcolato  al

valore di mercato, effettuata dall’ufficio tecnico  dell’ente  locale

nel caso di immobili  di  proprieta’  dello  stesso  o  da  eventuale

soggetto  professionalmente  abilitato  nel  caso  di   immobili   di

proprieta’ di privati o di altri enti, sia essi pubblici che privati. 

    Nel  caso  di  immobili  non  di  proprieta’   dell’ente   locale

proponente,   la   perizia   di   stima   predisposta   dal   tecnico

professionalmente   abilitato   dovra’    essere    obbligatoriamente

asseverata con giuramento.  Se  la  struttura  risultasse  essere  di

proprieta’ di un soggetto terzo privato, e’  necessario  produrre  la

cessione a uso gratuito  dell’immobile  all’ente  locale  o  all’ente

attuatore. 

    Microvoce L4 – Nel caso di cofinanziamento  della  voce  «pulizia

locali e relativi materiali» deve essere  indicata  la  modalita’  di

svolgimento del servizio valorizzato e, se il servizio  stesso  fosse

gia’  contrattualizzato  con   ditte   specializzate,   deve   essere

specificato il costo complessivo del contratto e l’eventuale parziale

applicazione dello stesso alle strutture previste dal  progetto,  con

l’indicazione  dell’importo  parziale  complessivo  da  imputare   al

progetto stesso. 

    Se  invece  il  servizio  venisse  contrattualizzato  ad  hoc   e

riguardasse unicamente il progetto territoriale  di  accoglienza,  va

indicato il costo complessivo concordato per il  servizio,  allegando

il preventivo di spesa della ditta  che  si  intende  incaricare.  In

questa microvoce puo’ essere  altresi’  imputato  il  cofinanziamento

relativo  all’acquisto  dei  materiali  qualora  il  servizio   venga

effettuato con personale stabilmente impiegato di cui alla  microvoce

P4: in questo specifico caso valgono i criteri dettati per  il  costo

dei materiali nelle precedenti microvoci L1 e L2. 

    Microvoce L5 – Nel caso di  cofinanziamento  della  voce  «utenze

delle strutture d’accoglienza» dovra’ essere  allegato  un  dettaglio

delle spese mensili comprensive  di  tutte  le  utenze  previste  per

ciascuna   struttura   asservita,   obbligatoriamente   firmato   dal

responsabile di progetto per l’ente locale e  per  la  valorizzazione

dovra’ essere utilizzato il criterio storico per  quei  progetti  che

sono stati finanziati anche  negli  anni  precedenti,  mentre  per  i

progetti di prima presentazione e comunque anche per quelli che hanno

gia’ presentato domande negli anni precedenti senza essere stati  mai

ammessi al finanziamento il criterio di stima si atterra’ a riscontri

oggettivi in base alla conformazione,  grandezza  e  posizione  delle

strutture da asservire. 

    Microvoci  B1,  B2  –  Qualora  vengano  cofinanziate   le   voci

contrassegnate con i codici B1 e B2 e’ necessario  allegare  l’elenco

dei beni di cui verra’ imputato il  noleggio  o  il  leasing  con  il

preventivo del rispettivo costo se non esiste gia’ il contratto. 

    Se invece il contratto e’ gia’ in essere e’  necessario  allegare

la  copia   dello   stesso   con   l’indicazione   della   quota   di

cofinanziamento, qualora non venga imputato totalmente al progetto. 

    Nel caso invece che si voglia procedere all’acquisto ex novo,  e’

necessario allegare preventivo dei  cespiti  da  acquistare,  il  cui

costo, se inferiore a  516,00  euro  verra’  considerato  interamente

imputabile (non ammortizzabile), mentre se  superiore  dovra’  essere

valorizzato soltanto per la quota di ammortamento triennale. 

    Non e’ possibile cofinanziare queste  voci  con  beni  acquistati

negli anni precedenti con il finanziamento del Fondo nazionale per le

politiche dell’asilo. 

    A  tal  fine,  in   caso   di   cofinanziamento   mediante   beni

precedentemente acquisiti dall’ente  locale,  dall’ente  attuatore  o

partner, bisognera’ allegare la relativa fattura d’acquisto e inoltre

sara’ necessario allegare la dichiarazione dell’ente cui  la  fattura

stessa e’ intestata che tali beni non hanno goduto  nei  cinque  anni

precedenti di finanziamenti nazionali o comunitari. 

    Microvoci G1, G2, G3 – Il cofinanziamento di tali  voci  comporta

necessariamente  una   valutazione   preventiva   dei   bisogni   dei

beneficiari sulla base dei prezzi di mercato e della  quantita’  (per

il vitto e gli effetti letterecci), mentre per le spese per la salute

ci si dovra’ limitare a un’indicazione  di  massima  dell’importo  in

denaro da impegnare. 

    Pertanto nel caso di vitto oltre alla previsione di un importo da

spendere in denaro si potranno valorizzare  anche  eventuali  risorse

alternative  (banco  alimentare,  etc.),  mentre  per   gli   effetti

letterecci  e’  necessario  allegare  un  preventivo  d’acquisto  che

specifichi le quantita’ e il prezzo unitario di ciascun pezzo. 

    Microvoce G4 – Nel caso di spese di trasporto o di altri  servizi

messi a disposizione dall’ente  locale,  ente  attuatore  o  partner,

sara’  necessario  indicare  il  criterio  di  calcolo   dell’importo

valorizzato come  cofinanziamento  (costo  del  singolo  biglietto  o

dell’abbonamento fornito, misura  del  cofinanziamento  che  potrebbe

essere anche parziale). 

    Microvoce G5 – Anche nel caso di spese  di  scolarizzazione,  per

esempio,  si  dovra’  indicare  il  criterio  di  calcolo  utilizzato

indicando il  costo  mensile  ad  personam  del  servizio  di  mensa,

dell’autobus  per  il  trasporto  degli  alunni,   dell’asilo   nido,

dell’attivita’ di doposcuola, etc. per il numero dei beneficiari  dei

servizi e per i mesi in cui tali servizi sono erogati. 

    Per l’acquisto di libri invece e’ necessario allegare  preventivo

base per la scuola elementare o per la scuola media. 

    Microvoce G6 – In questo caso sara’ necessario soltanto  indicare

il contributo unitario  giornaliero  previsto  per  i  beneficiari  e

l’indicazione della misura del cofinanziamento, che  potrebbe  essere

anche parziale ma che chiaramente potra’ essere solo in denaro. 

    Microvoci G7,  I1  –  Nel  caso  di  cofinanziamento  della  voce

«alfabetizzazione» o della voce «corsi di  formazione  professionali»

vanno indicate le modalita’ del servizio, specificando se esso  viene

messo in atto autonomamente oppure usufruendo  di  strutture  esterne

specializzate, anche pubbliche. 

    In entrambi i casi vanno obbligatoriamente dettagliati  i  costi,

tenendo conto delle peculiarita’ che sono insite nelle due differenti

modalita’ di esecuzione del servizio. 

    Macrovoci S, T – Nel caso di consulenze di  qualsiasi  natura  si

dovra’ comunque indicare il costo  presuntivamente  previsto  per  il

singolo  intervento,  moltiplicandolo  per  il  numero   d’interventi

previsti nell’anno. 

    Microvoce I2 – Qualora s’intendesse  cofinanziare  in  denaro  la

microvoce  in  questione  e’  necessario  prevedere  l’ammontare  del

rimborso  che  s’intende  erogare  al   singolo   tirocinante   oltre

all’importo dell’assicurazione obbligatoria  per  gli  infortuni  sul

lavoro, qualora quest’ultima non fosse pagata dall’azienda presso  la

quale si svolge il tirocinio. 

    Microvoci I3, I4 e I5 – Trattandosi di  spese  che  si  collegano

direttamente al processo di uscita dei beneficiari dal  progetto  per

agevolarne la sistemazione  abitativa  (I3  ed  I4)  o  comunque  per

assicurare loro piccole risorse finanziarie (I5), nel caso di  uscita

senza individuazione  di  un  progetto  specifico,  la  modalita’  di

cofinanziamento si sostanzia nella previsioni di importi in denaro da

impegnare per il pagamento di canoni di locazione  anticipati  oppure

per l’acquisto di mobili e arredi e infine  per  la  costituzione  di

liquidita’ da spendere nei primi giorni d’uscita dal progetto. 

    Il  tutto  secondo  quanto  previsto   dal   Manuale   unico   di

rendicontazione dello SPRAR. 

    Microvoce I6 – Nel caso di cofinanziamento di questa  micro  voce

e’  necessario  specificare  anche  genericamente  la  natura   degli

interventi previsti e il relativo preventivo di spesa  da  impegnare,

anche sulla base di  precedenti  esperienze,  in  particolare  per  i

progetti che da anni accedono al contributo. 

    Microvoci A1 e A2 –  Il  cofinanziamento  di  tali  microvoci  e’

strettamente legato alle  occasioni  di  partecipazione  agli  eventi

previsti. Per i trasporti pubblici la previsione e’ proporzionale  al

numero di risorse  stabilmente  impiegate  e  al  costo  unitario  di

abbonamenti, biglietti etc., che chiaramente deve  essere  alla  base

del conteggio preventivo. 

    Microvoce A3 –  Vale  anche  per  questa  microvoce  il  criterio

proporzionale enunciato in quella precedente, anche se in questo caso

e’ il numero dei beneficiari a essere assunto come parametro. 

    Dovranno essere allegati, per le spese assicurative, i preventivi

di spesa delle assicurazioni per infortuni e  responsabilita’  civile

dei beneficiari. 

    Per le fototessere e  le  schede  telefoniche  internazionali  si

fara’ riferimento ai costi di mercato e  chiaramente  al  numero  dei

beneficiari da accogliere. 

    Microvoce  A4  –  Questa  specifica  voce,  proprio  perche’  non

preventivamente definibile, poco si presta  ad  essere  cofinanziata.

Tuttavia, per fare un esempio, il costo della fidejussione che l’ente

locale potrebbe richiedere all’eventuale ente attuatore e’ facilmente

prevedibile  e  quindi  di  conseguenza  agevolmente  cofinanziabile.

L’imprevedibilita’ delle spese potrebbe essere cofinanziata  altresi’

con un «fondo spese impreviste» che, eventualmente, sulla base  delle

risultanze  annuali,   potrebbe   essere   aumentato,   diminuito   o

eventualmente azzerato in occasione della rimodulazione  di  novembre

del Piano finanziario preventivo. 

    Nel caso che venga cofinanziato  il  costo  del  rilascio  o  del

rinnovo dei permessi di  soggiorno  i  preventivi  sono  strettamente

riferibili al numero dei beneficiari e al costo della  documentazione

burocratica (marche etc.). 

    Microvoci Ci1 e Ci2 – Il  costo  delle  spese  telefoniche  e  di

carburante imputate come cofinanziamento  dovra’  essere  parametrato

rispettivamente  al  numero  di  telefoni   e   automezzi   messi   a

disposizione del  progetto  durante  l’anno.  In  particolare  per  i

progetti gia’  finanziati  negli  anni  precedenti  sara’  necessario

riferirsi allo storico di questa tipologia di spesa. 

    Microvoce Ci3 – Nel caso di cofinanziamento di  questa  microvoce

e’ necessario indicare  il  fabbisogno  annuale  presunto,  che  puo’

riferirsi a un preventivo di minima rilasciato da  un  fornitore,  il

cui importo,  se  se  ne  ravvisera’  la  necessita’,  potra’  essere

adeguato in occasione  della  rimodulazione  di  novembre  del  Piano

finanziario preventivo. 

    Microvoce Ci4 – Qualora  si  volesse  cofinanziare  le  spese  di

essenziale  allestimento  e  gestione  di  uffici  di  supporto  alle

attivita’  del  progetto,  bisognera’  allegare  i   preventivi   per

l’acquisto, il noleggio  o  il  leasing  di  mobili  e  arredi  e  la

previsione di spesa relativa all’affitto  e  alle  utenze,  anche  in

quota parte, come indicato alla microvoce L5. 

    Per  l’eventuale  valorizzazione,  invece,  di  locali  messi   a

disposizione gratuitamente a  uso  ufficio  valgono  le  regole  gia’

indicate in L3 per le perizie di stima del virtuale canone  annuo  di

locazione. 

 

               Scheda descrittiva del cofinanziamento 

 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Parte II

LINEE GUIDA PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELLO SPRAR

                              Art. 29. 

Obiettivo del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

 

    1. I servizi di accoglienza  dello  SPRAR  hanno  come  obiettivo

principale   la   (ri)conquista   dell’autonomia   individuale    dei

richiedenti/titolari  di  protezione  internazionale  e  di  permesso

umanitario accolti. 

    2. In quest’ottica diventa essenziale  collocare  al  centro  del

Sistema di protezione le  persone  accolte,  rendendole  protagoniste

attive del proprio percorso di accoglienza  e  integrazione  anziche’

meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma

protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza. 

    3. Di conseguenza quella proposta dallo SPRAR  e’  un’accoglienza

integrata. 

 

                              Art. 30. 

          Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti 

 

    1. Per accoglienza  integrata  s’intende  la  messa  in  atto  di

interventi materiali di base (vitto e alloggio),  insieme  a  servizi

volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali  alla

(ri)conquista dell’autonomia individuale. 

    2. L’accoglienza integrata e’  costituita  dai  seguenti  servizi

minimi garantiti obbligatori: 

    mediazione linguistico-culturale; 

    accoglienza materiale; 

    orientamento e accesso ai servizi del territorio; 

    insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i

minori; 

    formazione e riqualificazione professionale; 

    orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 

    orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 

    orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 

    orientamento e accompagnamento legale; 

    tutela psico-socio-sanitaria. 

    3. Ai destinatari delle misure di  accoglienza  e’  rilasciato  a

cura dell’ente gestore un tesserino di riconoscimento, recante  anche

l’indicazione della struttura di accoglienza, secondo il formato e le

modalita’ indicate nel Manuale di cui al punto successivo. 

    4. Per le modalita’ di attivazione e di gestione  di  servizi  di

accoglienza integrata per i richiedenti e i  titolari  di  protezione

internazionale o umanitaria  si  rinvia  al  «Manuale  operativo  per

l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione

per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di  seguito

denominato «Manuale SPRAR» e al  «Manuale  unico  di  rendicontazione

SPRAR» (a cura dal  Servizio  centrale,  disponibili  sul  sito  web:

http://www.sprar.it). 

 

                              Art. 31. 

                      Servizi minimi garantiti 

 

1. Mediazione linguistico-culturale. 

    Il   servizio   di   mediazione   linguistico-culturale   e’   da

considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. 

    Gli  enti  locali  hanno  obbligo  di  garantire  la   mediazione

linguistico-culturale  al  fine  di  facilitare  la  relazione  e  la

comunicazione – sia linguistica (interpretariato),  che  culturale  –

tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e  il  contesto

territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). 

2. Accoglienza materiale. 

    Gli enti locali hanno l’obbligo di: 

    garantire il vitto e soddisfare la  richiesta  e  le  particolari

necessita’ in modo da rispettare le tradizioni culturali e  religiose

delle persone accolte; 

    fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per  l’igiene

personale  in  quantita’  sufficiente  e  rispettando   le   esigenze

individuali; 

    erogare pocket money secondo le modalita’ stabilite  dal  Manuale

unico di rendicontazione SPRAR e dal Manuale SPRAR; 

    rispettare la normativa vigente in  materia  di  accoglienza  dei

minori,   avvalendosi   anche,   quando   opportuno,    dell’istituto

dell’affido familiare. 

3. Orientamento e accesso ai servizi del territorio. 

    Gli enti locali hanno l’obbligo di: 

    garantire le procedure  di  iscrizione  anagrafica  degli  aventi

diritto; 

    facilitare i beneficiari nell’accesso  e  nella  fruibilita’  dei

servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale SPRAR; 

    garantire l’assistenza sanitaria e facilitare la presa in  carico

dei beneficiari e la tutela della salute; 

    garantire l’inserimento  scolastico  dei  minori  e  l’istruzione

degli adulti; 

    garantire ai beneficiari l’accesso, la fruibilita’ e la frequenza

dei corsi di apprendimento e approfondimento della  lingua  italiana,

senza interruzioni nel corso dell’anno, per un numero  minimo  di  10

ore settimanali. In  assenza  di  servizi  adeguati  sul  territorio,

adottare le  misure  necessarie  per  l’acquisizione  degli  elementi

linguistici; 

    garantire l’iscrizione ai corsi di educazione per  gli  adulti  e

monitorarne la successiva frequentazione; 

    orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti

pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.). 

4. Formazione, riqualificazione professionale. 

    Gli enti locali hanno l’obbligo di: 

    predisporre  strumenti  volti  alla  valorizzazione  dei  singoli

background  tenendo   conto   delle   aspettative   dei   beneficiari

(curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.); 

    orientare  e  accompagnare  i  beneficiari  alla   formazione   e

riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi,  etc.)  al

fine di favorire l’acquisizione di nuove competenze; 

    facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio  e

professionali e favorire l’accesso all’istruzione universitaria. 

5. Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo. 

    Gli enti locali hanno l’obbligo di: 

    garantire l’informazione sulla normativa italiana in  materia  di

lavoro,  l’orientamento  ai  servizi  per  l’impiego   presenti   sul

territorio e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo  (contratto

di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.); 

    facilitare i  percorsi  di  inserimento  lavorativo  in  ambienti

protetti,  la’  dove  le  caratteristiche   personali   dei   singoli

beneficiari  o  le  condizioni  di  vulnerabilita’  –  permanenti   o

temporanee – lo richiedano. 

6. Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo. 

    Gli enti locali hanno l’obbligo di: 

    garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia; 

    favorire l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, nonche’ al

mercato  privato  degli  alloggi  attraverso  azioni  di  promozione,

supporto   ed   eventuale   intermediazione   tra    beneficiari    e

locatori/proprietari; 

    facilitare  i  percorsi  di  inserimento  abitativo  in  ambienti

protetti,  la’  dove  le  caratteristiche   personali   dei   singoli

beneficiari  o  le  condizioni  di  vulnerabilita’  –  permanenti   o

temporanee – lo richiedano. 

7. Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale. 

    Gli enti locali hanno l’obbligo di: 

    promuovere la realizzazione di attivita’ di  sensibilizzazione  e

di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari  e

la comunita’ cittadina; 

    promuovere  e  sostenere  la  realizzazione   di   attivita’   di

animazione socio-culturale  mediante  la  partecipazione  attiva  dei

beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.); 

    costruire e consolidare  la  rete  territoriale  di  sostegno  al

progetto coinvolgendo  gli  attori  locali  interessati  (Prefettura,

Questura, Forze  dell’ordine,  Tribunale  per  i  minorenni,  Giudice

tutelare, agenzie  educative,  centri  di  formazione  professionale,

centri per l’impiego); 

    promuovere  la   partecipazione   dei   beneficiari   alla   vita

associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di  eventi

interamente auto-organizzati. 

8. Orientamento e accompagnamento legale. 

    Gli enti locali hanno l’obbligo di: 

    garantire l’orientamento e l’accompagnamento  nell’interlocuzione

con  gli  attori  istituzionali  preposti  alle  diverse  fasi  della

procedura di riconoscimento della protezione internazionale; 

    garantire l’orientamento e l’informazione legale sulla  normativa

italiana ed europea in materia d’asilo; 

    garantire  l’orientamento  e  l’accompagnamento  in  materia   di

procedure  burocratico-amministrative  per  la  regolarizzazione  sul

territorio; 

    garantire l’informazione sulla normativa italiana in  materia  di

ricongiungimento    familiare,    il    supporto    e    l’assistenza

all’espletamento della procedura; 

    garantire  la  verifica  degli  adempimenti   amministrativi   di

segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in

materia di presa in carico dei minori; 

    garantire  il  supporto  per  la  regolarizzazione  dello  status

giuridico del  minore  non  richiedente  o  titolare  di  protezione,

finalizzata all’integrazione sul territorio; 

    garantire  l’informazione  sui  diritti  e   i   doveri   sanciti

dall’ordinamento italiano; 

    garantire l’informazione sui programmi di rimpatrio  assistito  e

volontario. 

9. Tutela psico-socio-sanitaria. 

    Gli enti locali hanno l’obbligo di: 

    garantire  l’attivazione  di  supporto  sanitario   di   base   e

specialistico; 

    garantire l’attivazione del sostegno psico-sociale in  base  alle

specifiche esigenze dei singoli beneficiari; 

    garantire l’orientamento, l’informazione e  l’accompagnamento  in

materia di protezione sociale e previdenza; 

    nel caso di beneficiari  con  esigenze  specifiche  di  presa  in

carico,   garantire   l’attivazione    dei    necessari    interventi

psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che  attuino  le

misure di assistenza e supporto; 

    costruire e consolidare la collaborazione con gli attori  che,  a

diverso  titolo,  possono  partecipare  ai  percorsi   di   supporto,

riabilitazione  e  cura  dei  beneficiari  portatori  di   specifiche

esigenze socio-sanitarie; 

    costruire  e  consolidare  la  collaborazione  con  gli   attori,

pubblici e privati, che a diverso  titolo  possono  partecipare  alla

gestione di eventuali situazioni emergenziali. 

    10. Nel caso di beneficiari con disagio mentale e/o  psicologico,

le  attivita’  dei  progetti  di  accoglienza  vanno  a  integrare  e

completare l’attivita’ di valutazione dei bisogni  e  di  definizione

del  programma  terapeutico-riabilitativo  individuale  attivato  dai

servizi per la salute  mentale  del  territorio.  Pertanto  gli  enti

locali sono obbligati nello specifico a: 

    attivare programmi di supporto e  di  riabilitazione  in  maniera

concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta; 

    programmare la presa in carico diretta da parte dei  dipartimenti

di salute mentale presso le proprie strutture residenziali  la’  dove

la situazione clinica lo richieda. 

    11. Nel caso  di  beneficiari  disabili  e/o  con  necessita’  di

assistenza  sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  specialistica   e/o

prolungata, attivare programmi di  supporto,  cura  e  riabilitazione

concordati con la struttura sanitaria preposta. 

    12. Nel caso di beneficiari minori  con  particolari  fragilita’,

attivare tutte le misure specialistiche piu’ idonee per gestire  tali

fragilita’, in modo da assicurare un’effettiva protezione  e  tutela,

attraverso  il  coinvolgimento  di  figure  professionali   altamente

specializzate: 

    medici  e  psicologi  con  specializzazioni  adeguate,  anche  in

etnopsichiatria; 

    infermieri, operatori OSS, OSA; 

    ogni altra figura professionale idonea a trattare le specificita’

di ciascun caso. 

    Pertanto   l’ente   locale   e’   tenuto   al   potenziamento   e

consolidamento della rete locale,  per  la  gestione  di  tali  casi,

attraverso uno stretto raccordo con tutti gli attori di riferimento: 

    dipartimento  di  salute   mentale   e   relativo   servizio   di

neuropsichiatria infantile; 

    strutture e servizi ospedalieri e eventuali centri specialistici; 

    strutture      sanitarie       specialistiche       di       tipo

medico-sanitario-diagnostico. 

    13. Nel caso in  cui  il  minore  sia  stato  segnalato  con  una

specifica diagnosi della struttura di prima accoglienza  o  da  altra

struttura dovra’ essere acquisita la relativa documentazione. In  tal

caso, l’equipe che prende in carico il minore deve raccordarsi con la

struttura di provenienza per l’acquisizione di tutte le  informazioni

utili a dare continuita’ agli interventi avviati. 

 

                              Art. 32. 

              Aggiornamento e gestione della banca dati 

 

    1. Gli enti locali hanno l’obbligo di: 

    registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre

giorni lavorativi dall’ingresso e dall’uscita; 

    inserire le informazioni relative ai servizi e ai  corsi  erogati

dal progetto; 

    aggiornare i  dati  relativi  ai  beneficiari  (audizione  presso

Commissione   territoriale,   permesso   di   soggiorno,   esperienze

lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.)  entro  cinque

giorni lavorativi dagli avvenuti modifiche delle informazioni; 

    richiedere le proroghe dell’accoglienza; 

    inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative

del  progetto  entro  cinque  giorni  lavorativi  dall’autorizzazione

formale da parte del Ministero; 

    aggiornare  la  sezione  relativa  agli  operatori  (specificando

funzione, recapiti telefonici, e-mail  e  fax)  entro  cinque  giorni

lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti. 

    Per gli  aspetti  pratici  e  operativi  si  rimanda  al  Manuale

operatore e visitatore banca dati SPRAR, scaricabile  dal  sito  web:

http://www.sprar.it. 

    2. A cura della Direzione centrale, per il tramite  del  Servizio

centrale, sono periodicamente inviati alle regioni i  dati  aggregati

relativi al numero dei progetti finanziati e  al  numero  di  persone

accolte. 

 

                              Art. 33. 

                      Equipe multidiscliplinare 

 

    1. Gli enti locali hanno l’obbligo di: 

    garantire un’equipe multidisciplinare  con  competenze,  ruoli  e

modalita’ di organizzazione cosi’ come previsti dal Manuale SPRAR. E’

necessario  che  l’equipe  lavori   in   sinergia   con   le   figure

professionali e le competenze presenti negli altri  servizi  pubblici

locali, anche  attraverso  la  stipula  di  protocolli,  convenzioni,

accordi di programma; 

    garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza

pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto  e  in  grado  di  garantire

un’effettiva presa in carico delle persone in accoglienza; 

    garantire adeguate modalita’ organizzative nel lavoro e  l’idonea

gestione  dell’equipe  attraverso  attivita’  di   programmazione   e

coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento  e  formazione  del

personale coinvolto, supervisione  psicologica  esterna,  momenti  di

verifica e di valutazione del lavoro, etc.; 

    nel caso di servizi di accoglienza per persone disabili  e/o  con

disagio mentale  o  psicologico  e/o  con  necessita’  di  assistenza

sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  specialistica  e/o  prolungata,

garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari

locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi  di

programma) e le realta’ del privato sociale, nonche’ a dimostrare  la

comprovata esperienza nella presa in  carico  di  tale  tipologia  di

beneficiari; 

    nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori  stranieri

non  accompagnati,  garantire  la  stretta  collaborazione   tra   il

progetto, i servizi socio-educativi locali (attraverso la stipula  di

protocolli, convenzioni, accordi  di  programma)  e  le  realta’  del

privato sociale, nonche’ dimostrare la  comprovata  esperienza  nella

presa in carico di tale tipologia di beneficiari. 

 

                              Art. 34. 

                      Strutture di accoglienza 

 

    1. Gli enti locali hanno l’obbligo di: 

    avvalersi di strutture  residenziali  adibite  all’accoglienza  e

ubicate sul territorio  dell’ente  locale  che  presenta  domanda  di

contributo o di  altro  ente  locale  –  nell’ambito  della  medesima

provincia –  a  esso  associato  o  consorziato,  ovvero  formalmente

aderente al progetto; 

    rispettare  la  normativa  vigente   in   materia   residenziale,

sanitaria,  di  sicurezza  antincendio  e   antinfortunistica   nelle

strutture adibite all’accoglienza; 

    osservare – per le strutture dedicate specificamente  ai  minori,

alle persone con disabilita’ fisica e  agli  anziani  –  i  requisiti

minimi, cosi’ come previsto dalla normativa  nazionale,  laddove  non

sussista ancora un recepimento regionale del decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti

minimi strutturali per l’autorizzazione all’esercizio dei  servizi  e

delle strutture a ciclo residenziale  e  semi  residenziale  a  norma

dell’art. 11 della legge 8  novembre  2000,  n.  328»  in  merito  ai

criteri di autorizzazione e accreditamento delle strutture; 

    predisporre  e  organizzare  le  strutture  di   accoglienza   in

relazione  alle  esigenze  dei  beneficiari   tenendo   conto   delle

caratteristiche delle persone che si intendono accogliere; 

    avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei centri  abitati

oppure, se in prossimita’ degli stessi, in luoghi  ben  collegati  da

frequente trasporto pubblico e/o privato; 

    avvalersi della relazione dell’Ufficio  tecnico  comunale,  o  di

relazione di  altri  professionisti  validata  dallo  stesso  Ufficio

tecnico comunale, per ogni unita’  abitativa  impiegata  al  fine  di

attestare i requisiti di cui sopra. 

 

                              Art. 35. 

                       Tempi dell’accoglienza 

 

    1. Il richiedente protezione internazionale accolto  nello  SPRAR

ha diritto all’accoglienza fino alla notifica della  decisione  della

Commissione   territoriale.   Dal   momento   della   notifica    del

riconoscimento della protezione internazionale  o  della  concessione

della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto e’ di

ulteriori sei mesi, fatte salve eventuali proroghe. 

    2. In caso, invece, di esito negativo, l’eventuale  presentazione

del ricorso  avverso  la  decisione  della  Commissione  territoriale

consente al richiedente  protezione  internazionale  di  rimanere  in

accoglienza secondo i termini stabiliti dall’ordinamento giuridico. 

    3. Il beneficiario che entra  in  accoglienza  gia’  titolare  di

protezione internazionale o umanitaria,  ha  diritto  all’accoglienza

fino a sei mesi fatte salve eventuali proroghe. 

 

                              Art. 36. 

                      Proroghe dell’accoglienza 

 

    1.  I  tempi  di   accoglienza   dei   titolari   di   protezione

internazionale  o  umanitaria  possono   essere   prorogati,   previa

autorizzazione del Ministero dell’interno per il tramite del Servizio

centrale, per complessivi ulteriori sei  mesi,  ovvero  per  maggiori

periodi  temporali,  secondo  le  effettive  esigenze  personali.  La

proroga  e’  concessa  per  circostanze  straordinarie,   debitamente

motivate,  in  relazione  ai  percorsi  d’integrazione  avviati  o  a

comprovati motivi di salute. 

    2. Per il minore straniero  non  accompagnato  e’  in  ogni  caso

previsto il protrarsi dell’accoglienza fino ai  successivi  sei  mesi

dal compimento della maggiore eta’. Per i neo maggiorenni richiedenti

o titolari di protezione internazionale o  umanitaria,  decorso  tale

periodo,  un’opportunita’  di  proroga  nel  medesimo   progetto   e’

consentita sulla base delle circostanze straordinarie sopra indicate,

preferibilmente all’interno di strutture adibite all’accoglienza  dei

neomaggiorenni, finalizzate al raggiungimento dell’autonomia.  Per  i

neo maggiorenni con altro titolo di soggiorno  l’accoglienza  termina

allo scadere dei sei mesi dal compimento della maggiore eta’. 

 

                              Art. 37. 

                            Trasferimenti 

 

    1. Considerato che tutti gli enti locali sono  tenuti  a  gestire

servizi di accoglienza integrata per garantire  la  presa  in  carico

della   generalita’    di    richiedenti/titolari    di    protezione

internazionale e umanitaria, i trasferimenti dei  beneficiari  da  un

progetto SPRAR ad un altro SPRAR  saranno  autorizzati  dal  Servizio

centrale solo a condizione di disponibilita’ di posti e nei  seguenti

casi: 

    emersione di situazioni di disagio mentale; 

    emersione  di  condizioni  sanitarie  comportanti   un’assistenza

domiciliare specialistica e/o prolungata; 

    sopraggiunta maggiore eta’, una volta decorsi gli  ulteriori  sei

mesi consentiti, qualora il neomaggiorenne, richiedente o titolare di

protezione internazionale o umanitaria,  necessiti  di  terminare  il

proprio percorso di accoglienza, in assenza di  posti  specificamente

destinati ai neomaggiorenni presso lo stesso servizio di  accoglienza

per minori. 

 

                              Art. 38. 

                       Revoca dell’accoglienza 

 

    1. L’accoglienza dei  titolari  di  protezione  internazionale  e

umanitaria puo’ essere revocata nei casi previsti  dal  contratto  di

accoglienza predisposto dal singolo progetto territoriale, attraverso

un formale provvedimento dell’ente locale, previo parere del Servizio

centrale. 

    2. E’ in ogni caso disposta la  revoca  dell’accoglienza,  previo

parere del Servizio centrale, nei casi indicati  dal  Manuale  SPRAR,

disponibile sul sito dello SPRAR. 

    3. Nel caso di richiedenti protezione  internazionale  la  revoca

dell’accoglienza  deve  necessariamente  essere   disposta   con   un

provvedimento  motivato  del  prefetto  territorialmente  competente,

sulla base della normativa vigente. 

 

                              Art. 39. 

                  Relazioni, schede di monitoraggio 

              e presentazione dei rendiconti finanziari 

 

    1. Gli enti locali hanno l’obbligo di: 

    stipulare la convenzione con  l’eventuale  ente  attuatore  entro

sessanta  giorni  dalla  comunicazione   da   parte   del   Ministero

dell’interno dell’ammissione al contributo; 

    presentare al Servizio centrale le relazioni annuali  (intermedie

e finali) sulle attivita’ svolte dal progetto, compilate  in  maniera

esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei  termini

stabiliti; 

    presentare al Servizio centrale, nei termini stabiliti, la scheda

semestrale e annuale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SPRAR

relativa alle presenze e ai servizi erogati; presentare i  rendiconti

finanziari al Servizio centrale nei termini stabiliti  e  sulla  base

delle  modalita’  previste  nel  Manuale  unico  di   rendicontazione

scaricabile dal sito web: http://www.sprar.it) 

    effettuare il trasferimento dei fondi ministeriali  all’eventuale

ente attuatore entro sessanta giorni  dalla  data  di  accreditamento

degli stessi nel conto dell’istituto tesoriere. 

 

                              Art. 40. 

        Modalita’ di raccolta, archiviazione e gestione dati 

 

    1. Gli enti locali hanno l’obbligo di: 

    garantire  la  raccolta,  l’archiviazione  delle  informazioni  e

l’accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e

ai servizi offerti, in osservanza  del  decreto  legislativo  del  30

giugno 2003, n. 196; 

    mettere  a  disposizione   del   Servizio   centrale   tutta   la

documentazione relativa  al  progetto  territoriale  di  accoglienza,

laddove necessario o richiesto; 

    aderire alla  rete  informatica  gestita  dal  Servizio  centrale

assicurando, in conformita’ alla normativa vigente per la privacy, la

disponibilita’  dei   mezzi   tecnici   necessari   al   collegamento

informatico; 

    aggiornare  in  maniera  tempestiva  la  Banca  dati,  garantendo

l’attendibilita’  e  la  veridicita’  dei  dati  inseriti,   avendone

designato un responsabile. 

    2. L’ente locale, con cadenza semestrale,  presenta  al  Servizio

centrale per il  successivo  inoltro  alla  Direzione  Centrale,  una

scheda di monitoraggio dei servizi erogati e una relazione intermedia

e finale sull’attivita’ svolta. 

 

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