Roma, 11 maggio 2026 – La Rete Europea sulle Migrazioni ha pubblicato un nuovo rapporto dedicato a uno dei punti più delicati della riforma europea dell’asilo: l’uso dei concetti di “paese di origine sicuro” e “paese terzo sicuro” nell’esame delle domande di protezione internazionale.
L’Inform dell’EMN, intitolato Safe countries of origin and safe third countries: criteria for identifying and examining applications in light of the new Asylum Procedure Regulation (EU) 2024/1348, analizza gli approcci adottati dagli Stati membri dell’Unione europea e dai paesi osservatori in vista dell’applicazione del nuovo Regolamento sulla procedura di asilo, prevista da giugno 2026. Il Regolamento UE 2024/1348 punta infatti ad armonizzare le procedure di protezione internazionale nell’Unione, introducendo criteri comuni e strumenti condivisi per rendere più uniforme la gestione delle domande d’asilo.
Secondo il rapporto, su 26 paesi analizzati, 19 utilizzano già un elenco nazionale di “paesi di origine sicuri”. Si tratta di Stati considerati, in linea generale, non esposti a persecuzioni, torture, trattamenti inumani o violenza indiscriminata. Nella maggior parte dei casi, questi elenchi sono approvati attraverso decreti o decisioni ministeriali e vengono aggiornati sulla base dell’evoluzione politica, sociale e dei diritti umani nei singoli paesi.
L’effetto principale dell’inserimento di un paese in queste liste riguarda la procedura d’esame della domanda. Venti paesi applicano infatti procedure accelerate per i richiedenti provenienti da paesi di origine sicuri. In questi casi, la domanda non viene automaticamente respinta, ma il richiedente deve dimostrare che, nonostante la classificazione generale del proprio paese, la sua situazione personale lo espone a un rischio concreto.
L’Italia, segnala il rapporto, ha scelto però di escludere da queste procedure accelerate alcune categorie particolarmente fragili, come i minori non accompagnati e i richiedenti vulnerabili. È una distinzione rilevante, perché mette in evidenza uno dei nodi centrali del sistema: la necessità di conciliare rapidità amministrativa e tutela effettiva dei diritti individuali.
L’analisi dell’EMN evidenzia anche come diversi Stati abbiano introdotto eccezioni territoriali o personali. In alcuni casi, un paese può essere considerato sicuro solo per determinate aree geografiche, oppure non sicuro per specifiche categorie di persone, ad esempio in base all’orientamento sessuale, all’identità di genere, all’appartenenza religiosa o politica. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha inciso su queste prassi, spingendo alcuni paesi, come i Paesi Bassi, a rivedere o abbandonare distinzioni fondate su specifiche regioni interne.
Diverso, ma altrettanto delicato, è il concetto di “paese terzo sicuro”. In questo caso non si guarda al paese di origine del richiedente, ma a un altro Stato attraverso il quale la persona è transitata o con cui esiste un collegamento rilevante. L’idea è che la domanda possa essere dichiarata inammissibile se il richiedente avrebbe potuto ottenere protezione effettiva in quel paese terzo.
Su questo punto, il rapporto mostra un quadro più prudente e frammentato. Ventuno paesi hanno introdotto disposizioni sui paesi terzi sicuri, ma solo sei hanno adottato elenchi formali. La maggioranza preferisce invece una valutazione caso per caso, proprio perché la nozione di “sicurezza” dipende da elementi concreti: accesso reale alla procedura d’asilo, rispetto del principio di non respingimento, possibilità di ottenere protezione, condizioni di accoglienza e garanzie contro trattamenti inumani o degradanti.
Tra le principali difficoltà segnalate dagli Stati figurano i contenziosi giudiziari sulla designazione dei paesi sicuri e i problemi legati alla riammissione dei richiedenti. Anche quando un paese viene considerato sicuro, infatti, resta aperta la questione pratica e giuridica del suo effettivo consenso a riammettere la persona sul proprio territorio.
Il rapporto individua però anche alcune buone pratiche. Tra queste, la formazione specifica dei funzionari incaricati dell’esame delle domande e l’uso di sistemi digitali per individuare meglio i profili vulnerabili. L’obiettivo è evitare che l’accelerazione delle procedure porti a decisioni standardizzate, incapaci di cogliere le situazioni personali più complesse.
Il nuovo Regolamento UE 2024/1348 introduce inoltre la possibilità di elenchi comuni a livello europeo, destinati ad affiancare o superare progressivamente le liste nazionali. È uno dei passaggi più significativi della riforma: la definizione di “paese sicuro” potrebbe non dipendere più solo dalle scelte dei singoli Stati, ma da una cornice condivisa a livello dell’Unione.
La prospettiva è quella di un sistema più uniforme, ma anche più discusso. Da un lato, le istituzioni europee puntano a procedure più rapide e prevedibili; dall’altro, organizzazioni per i diritti umani e operatori del settore temono che l’uso esteso dei concetti di paese sicuro possa comprimere le garanzie individuali, soprattutto per chi appartiene a minoranze o categorie vulnerabili.
Il quadro tracciato dall’EMN conferma dunque che il 2026 sarà un passaggio cruciale per il sistema europeo di asilo. Gli Stati membri stanno già rivedendo le proprie norme interne per adeguarsi al nuovo Regolamento, ma il vero banco di prova sarà l’applicazione concreta: capire se i nuovi criteri riusciranno davvero a rendere le procedure più efficienti senza indebolire il diritto fondamentale a un esame individuale, equo e completo della domanda di protezione.


