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Assegno unico, cade il vincolo della residenza: il sostegno si estende ai figli residenti nell’Unione europea

Roma, 5 maggio 2026 – Cambia la disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico. Con la legge n. 50 del 2026, di conversione del decreto-legge n. 19 del 2026, il cosiddetto decreto PNRR, il legislatore è intervenuto sul decreto legislativo n. 230 del 2021, modificando alcuni requisiti di accesso alla misura. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 21 aprile 2026.

La modifica più rilevante riguarda il superamento del vincolo che limitava il riconoscimento dell’assegno ai soli figli residenti in Italia. D’ora in avanti, ai fini dell’attribuzione dell’Assegno unico, saranno considerati anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché fiscalmente a carico secondo la normativa italiana vigente.

Si tratta di un cambiamento importante soprattutto per i lavoratori europei e per le famiglie che vivono situazioni transnazionali, con un genitore che lavora in Italia e figli residenti in un altro Paese dell’Unione. La norma non riguarda, invece, i figli residenti in Paesi extra-Ue, che restano fuori da questa estensione.

L’intervento arriva in risposta ai rilievi mossi dalla Commissione europea, che aveva contestato all’Italia alcuni requisiti previsti dalla disciplina dell’Assegno unico. In particolare, Bruxelles aveva ritenuto discriminatori, rispetto ai cittadini dell’Unione europea, sia l’obbligo di residenza in Italia per almeno due anni, sia il requisito della residenza dei figli sul territorio italiano. Secondo la Commissione, tali limiti potevano ostacolare indirettamente la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.

La normativa europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale prevede infatti che una persona abbia diritto alle prestazioni familiari secondo la legislazione dello Stato membro competente anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel primo Stato. È proprio su questo principio che si fonda la correzione introdotta nella disciplina italiana.

La legge n. 50/2026 elimina anche il requisito della residenza biennale in Italia, che in precedenza poteva essere sostituito, in alternativa, dalla titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale. Con la nuova formulazione dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, viene ridefinita la platea dei soggetti che possono accedere alla prestazione, includendo anche chi svolge in Italia un’attività lavorativa subordinata o autonoma che comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria, a condizione che sia in regola con il pagamento dei contributi.

Un ulteriore punto riguarda la durata dell’erogazione. La nuova disciplina stabilisce che l’assegno sia commisurato alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione lavorativa svolta in Italia. Per i lavoratori non residenti, la domanda deve essere presentata per il periodo di durata dell’attività lavorativa e deve comunque essere rinnovata annualmente a partire dal 1° marzo.

L’effetto complessivo della riforma è quindi un ampliamento della tutela, ma entro confini precisi. L’Assegno unico diventa più coerente con le regole europee sulla libera circolazione e sulla parità di trattamento, ma l’estensione resta limitata all’ambito dell’Unione europea. Per le famiglie con figli residenti in Paesi terzi, la disciplina non cambia.

La novità rappresenta un adeguamento significativo del welfare familiare italiano al contesto europeo. Allo stesso tempo, apre una fase applicativa che richiederà chiarimenti operativi, in particolare sulle modalità di domanda, sulla documentazione necessaria per attestare il carico fiscale dei figli residenti in un altro Stato membro e sul coordinamento con le regole ISEE.

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