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Assegno di disoccupazione anche col cedolino

L’Inps: chi attende il permesso mantiene i diritti previdenziali. Scarica il messaggio Torino – 21 febbraio 2008 – Anche chi attende il permesso di soggiorno può riscuotere l’indennità di disoccupazione, cioè l’assegno mensile pagato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, a determinate condizioni, a chi ha perso il lavoro. 

L’Inps ha ribadito, in un messaggio della direzione regionale del Piemonte, i diritti di chi ha in tasca solo il cedolino e non può essere penalizzato a causa della lentezza della macchina burocratica che gestisce oggi i permessi. Anche in questo caso si fa riferimento alle direttive del ministero dell’Interno che equiparano chi ha chiesto il primo rilascio o il rinnovo ai titolari di un documento ancora valido.

Già in passato l’Inps aveva sottolineato che questi lavoratori devono essere considerati “in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell’ambito del rapporto di lavoro, anche ai fini previdenziali”. Ecco allora che potranno chiedere anche l’indennità di disoccupazione, esibendo la  ricevuta della domanda per il permesso di soggiorno presentata all’ufficio postale. Chi attende il primo rilascio dovrà esibire anche una copia del modello di richiesta del permesso rilasciata dallo Sportello unico per l’Immigrazione.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori che sono stati licenziati o si sono dimessi per giusta causa (stipendi non pagati, molestie sessuali ecc.), purchè abbiano versato almeno 52 contributi settimanali all’Inps nel biennio precedente la fine del rapporto di lavoro. Chi ha versato  meno di 52 contributi settimanali, ma è iscritto all’Inps da almeno due anni nel corso dei quali ha lavorato almeno 78 giorni, può invece chiedere l’indennità di disoccupazione ridotta.

 
INPS (Direz. Reg. Piemonte) – Messaggio 2206 del 29/01/2008

EP

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