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In viaggio per l’estate? Occhio al permesso!

Solo chi ha un documento valido può spostarsi liberamente tra l’Italia il proprio Paese o all’interno dell’area Schengen. Deve invece rimanere qui chi attende la regolarizzazione

Roma – 15 luglio 2014 – Chi sta programmando un viaggio in patria per le ferie estive farebbe bene a controllare la situazione del suo permesso di soggiorno. Vediamo come regolarsi per non rischiare brutte sorprese.

Chi ha un permesso valido può tornare in patria e quindi rientrare in Italia quando vuole, l’importante è portare con sé il permesso.

Può poi spostarsi per turismo, senza chiedere visti, in tutti i Paesi Schengen: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta e Svizzera. Se invece sceglie un Paese non Schengen, deve verificare se in base agli accordi  con il proprio Paese d’origine ha bisogno di un visto per visitarlo.

Per chi invece attende il rinnovo del permesso di soggiorno, il viaggio di andata o di ritorno tra l’Italia e il proprio Paese d’origine non deve prevedere il passaggio o scali in un Paese Schengen. Bisogna portare con sé il passaporto, il permesso scaduto e la ricevuta dell'ufficio postale (cedolino) da esibire alla polizia di frontiera.

Chi attende il primo permesso di soggiorno per lavoro o ricongiungimento familiare può viaggiare nell’Area Schengen solo se ha un visto di ingresso del tipo “Schengen uniforme” valido per tutta la durata del viaggio, altrimenti può solo viaggiare tra l’Italia e il suo Paese d’origine senza tappe europee. In ogni caso, insieme a cedolino e passaporto, dovrà esibire il visto rilasciato dal consolato che specifica il motivo del soggiorno in Italia.

Deve invece rimanere qui chi attende ancora la regolarizzazione, perché la ricevuta della domanda non è un documento valido per rientrare in Italia. Prima di essere liberi di viaggiare verso il proprio Paese d’origine, i lavoratori devono quindi attendere la convocazione allo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno e la presentazione della richiesta di rilascio del permesso.

EP
 

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