in

Lavoro accessorio, fino a 7 mila € l’anno. Bastano per il permesso di soggiorno

Con il Jobs Act sale il limite annuale dei compensi per le prestazioni si lavoro accessorio. E supera il reddito minimo necessario per vivere regolarmente in Italia

 
Roma – 29 giugno 2015 – Sale il limite dei compensi per “lavoro accessorio”, con conseguenze importanti anche per i lavoratori stranieri.
 
La novità è contenuta nel Jobs Act, la riforma del lavoro, e in particolare in tre articoli del decreto legislativo pubblicato il 24 giugno che riordina le forma contrattuali (vedi sotto). “Per prestazioni di  lavoro  accessorio – spiega –  si  intendono  attività lavorative che non danno luogo, con riferimento  alla  totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di  un  anno civile”. Finora quel limite superava di poco i 5 mila euro.
 
Ci sono altri paletti. Innanzitutto, le prestazioni non possono superare i 2.000 euro per singolo datore di lavoro quanto questo è un’impresa o un professionista; chi già percepisce assegni di disoccupazione, di maternità o altre prestazioni dall’Inps non può fare lavoro accessorio per più di 3.000 euro l’anno; in agricoltura possono essere impiegati così, per attività stagionali, solo studenti e pensionati
 
Altra particolarità del lavoro accessorio è che il lavoratore non viene pagato i contanti, ma con buoni orari (o voucher) da 10 euro l’uno che il datore ha precedentemente acquistato. In quei 10 euro sono compresi anche i contributi previdenziali che verranno versati all’Inps e l’assicurazione contro gli infortuni che andrà all’Inail. 
 
Il decreto parla anche di lavoratori stranieri. Prevede infatti che “i compensi percepiti” con il lavoro accessorio “sono  computati  ai  fini  della  determinazione  del reddito necessario per il rilascio  o il  rinnovo  del  permesso  di soggiorno”.
 
Era così anche prima, ma ora che l’importo massimo è salito a 7 mila euro sarà teoricamente possibile rinnovare il permesso di soggiorno anche solo grazie al lavoro accessorio. Quel limite è infatti comunque superiore ai 5.830 euro di reddito annui richiesti per continuare a vivere regolarmente in Italia. 
 
Un fronte controverso sarà quello del lavoro domestico. Quanti privati, anziché assumere colf, badanti e babysitter con tutti i crismi del contratto collettivo (ferie, malattie, tredicesima, tfr  ecc.), preferiranno ricorrere ai "meno impegnativi" buoni del lavoro accessorio? 
 
Stranieriinitalia.it
 
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81  Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 34) 
 
 
 Art. 48 
 
                 Definizione e campo di applicazione 
 
  1. Per prestazioni di  lavoro  accessorio  si  intendono  attivita'
lavorative che non danno luogo, con riferimento  alla  totalita'  dei
committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di  un  anno
civile,  annualmente   rivalutati   sulla   base   della   variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli  operai
e degli impiegati. Fermo restando  il  limite  complessivo  di  7.000
euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le
attivita' lavorative  possono  essere  svolte  a  favore  di  ciascun
singolo  committente  per  compensi  non  superiori  a  2.000   euro,
rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. 
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere  altresi'  rese,
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali,  nel  limite
complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati  ai
sensi del comma 1,  da  percettori  di  prestazioni  integrative  del
salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a  sottrarre  dalla
contribuzione figurativa relativa alle  prestazioni  integrative  del
salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro accessorio. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: 
  a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito
delle  attivita'  agricole  di  carattere  stagionale  effettuate  da
pensionati e da giovani con meno  di  venticinque  anni  di  eta'  se
regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto
scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado,  compatibilmente  con  gli
impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque  periodo   dell'anno   se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; 
  b) alle attivita' agricole svolte  a  favore  di  soggetti  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte  da
soggetti iscritti l'anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei
lavoratori agricoli. 
  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio  da  parte  di  un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli  previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese  di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno. 
  5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di  cui
all'articolo 49 sono  computati  ai  fini  della  determinazione  del
reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno. 
  6. E'  vietato  il  ricorso  a  prestazioni  di  lavoro  accessorio
nell'ambito dell'esecuzione di appalti  di  opere  o  servizi,  fatte
salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del
lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  le  parti  sociali,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto.
 
  7.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  36  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
 
Art. 49 
 
                  Disciplina del lavoro accessorio 
 
  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i  committenti
imprenditori o professionisti  acquistano  esclusivamente  attraverso
modalita' telematiche uno o piu'  carnet  di  buoni  orari,  numerati
progressivamente e datati, per prestazioni di  lavoro  accessorio  il
cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni
rilevate per le  diverse  attivita'  lavorative  e  delle  risultanze
istruttorie del confronto con le parti  sociali.  I  committenti  non
imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso
le rivendite autorizzate. 
  2. In attesa della emanazione del decreto di  cui  al  comma  1,  e
fatte salve le prestazioni  rese  nel  settore  agricolo,  il  valore
nominale del buono orario  e'  fissato  in  10  euro  e  nel  settore
agricolo  e'  pari  all'importo  della  retribuzione   oraria   delle
prestazioni  di  natura   subordinata   individuata   dal   contratto
collettivo stipulato dalle  associazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. 
  3. I committenti imprenditori  o  professionisti  che  ricorrono  a
prestazioni  occasionali  di  tipo  accessorio  sono  tenuti,   prima
dell'inizio  della   prestazione,   a   comunicare   alla   direzione
territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche,
ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e  il  codice
fiscale  del  lavoratore,  indicando,  altresi',   il   luogo   della
prestazione con riferimento ad un arco  temporale  non  superiore  ai
trenta giorni successivi. 
  4.  Il  prestatore  di  lavoro  accessorio  percepisce  il  proprio
compenso dal  concessionario  di  cui  al  comma  7,  successivamente
all'accreditamento  dei  buoni  da  parte  del   beneficiario   della
prestazione di lavoro accessorio. Il compenso e' esente da  qualsiasi
imposizione fiscale  e  non  incide  sullo  stato  di  disoccupato  o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma  6,  il  concessionario
provvede al pagamento delle spettanze alla  persona  che  presenta  i
buoni,  effettuando  altresi'  il  versamento  per  suo   conto   dei
contributi previdenziali all'INPS,  alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  in
misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7  per
cento  del  valore  nominale  del  buono,   e   trattiene   l'importo
autorizzato dal decreto di cui al  comma  1,  a  titolo  di  rimborso
spese.  La  percentuale  relativa  al   versamento   dei   contributi
previdenziali puo' essere rideterminata con decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, in  funzione  degli  incrementi  delle
aliquote  contributive  per  gli  iscritti  alla  gestione   separata
dell'INPS. 
  6. In  considerazione  delle  particolari  e  oggettive  condizioni
sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo  stato  di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o  di  fruizione  di
ammortizzatori sociali per i  quali  e'  prevista  una  contribuzione
figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da  pubbliche
amministrazioni, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
con  decreto,  puo'  stabilire  specifiche  condizioni,  modalita'  e
importi dei buoni orari. 
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  individua  con
decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri  e  le
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e  delle
relative  coperture  assicurative  e  previdenziali.  In  attesa  del
decreto ministeriale i concessionari del  servizio  sono  individuati
nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma
1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del  decreto  legislativo  n.
276 del 2003. 
  8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma  la  previgente  disciplina
per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di  lavoro  accessorio  gia'
richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
  Art. 50 
 
           Coordinamento informativo a fini previdenziali 
 
  1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni  di  carattere  previdenziale  e  delle
relative  entrate  contributive,  conseguenti  allo  sviluppo   delle
attivita' di lavoro accessorio  disciplinate  dal  presente  decreto,
anche al fine di formulare proposte per adeguamenti  normativi  delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS  e
l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali. 
 
 

«Lavoro accessorio»: retribución de hasta 7mil euros al año, suficiente para el permiso de residencia (Migreat.it)

Occasional job, kita hanggang 7,000 euros – sapat na halaga para sa permit to stay (Akoaypilipino.eu)

意大利临时工最高年收入新政出台 (Migreat.it)

Контракт для підсобної роботи дозволить продовження дозволу на проживання (Gazetaukrainska.com)

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 2 Media: 1]

“Basta immigrazione dai Paesi musulmani”, Giorgia Meloni alle Crociate

Chhabeel, bevande dolci agli assetati. La cerimonia dei sikh di Brescia