in

Regolarizzazione. Permesso per attesa occupazione se il rapporto si interrompe prima

Sì al subentro per casi di forza maggiore. Datore e lavoratore devono comunque firmare il contratto di soggiorno. Le istruzioni del ministero dell’Interno

 

Roma – 5 dicembre 2012 – Famiglie, imprese e lavoratori che partecipano alla maratona della regolarizzazione arriveranno al traguardo solo quando saranno chiamati dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione per firmare il contratto di soggiorno. I datori di lavoroeviteranno così le sanzioni previste per chi impiega immigrati irregolari, e questi potranno finalmente mettersi in tasca un permesso di soggiorno per lavoro.

Ma che succede se il rapporto di lavoro finisce prima di quel momento? Alla domanda ha risposto ieri una circolare del ministero dell’Interno che distingue casi e soluzioni.

Il rapporto di lavoro può terminare per forza maggiore, ad esempio perché la persona che la badante stava assistendo è morta, oppure perché l’azienda chiude. In questi casi, al momento della convocazione, verrà consentito “il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto e dell’azienda subentrante”, anche modificando il rapporto di lavoro, purché ci siano i requisiti previsti dalla legge. Se il subentro non è possibile, al lavoratore verrà rilasciato un permesso per “attesa occupazione”.

Se i motivi per cui si interrompe il rapporto sono altri, il datore e i lavoratore dovranno comunque presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione e sottoscrivere il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego. La famiglia o l’impresa dovranno anche aver versato i contributi per l’effettiva durata del rapporto di lavoro e comunque per almeno sei mesi.

Solo una volta firmato il contratto, e formalizzata la rinuncia al rapporto di lavoro, il datore non sarà punibile per aver commesso reati e illeciti amministrativi impiegando una immigrato irregolare. E questo potrà chiedere il rilascio di un permesso per “attesa occupazione”.
È prevista l’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore anche se allo Sportello Unico si presenta soltanto lui. Il Viminale ricorda inoltre che, finchè la regolarizzazione non si conclude, i lavoratori non possono essere assunti da datori diversi da quelli che hanno presentato la domanda.

Infine, potrebbero esserci datori di lavoro che “disconoscono” la domanda, cioè dicono che non sono stati loro a presentarla. Il ministero dell’Interno spiega che dovranno presentare alla Polizia una denuncia per  “furto di identità” e quindi portarla allo Sportello Unico sull’Immigrazione. In questo casi la domanda verrà chiusa.

Elvio Pasca

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

Regolarizzazione. Ultima chance per chi ha versato i 1000 euro, ma non ha inviato la domanda

Corte Costituzionale sentenza n.172/2012 – illegittimità dell’art. 1-ter, comma 13, lett c) della legge di conversione n° 102/2009