in

Case popolari, il bisogno conta più della residenza: la decisione della Consulta

Roma, 9 gennaio 2025 – Attribuire un punteggio in graduatoria per l’assegnazione delle case popolari sulla base della durata della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio è illegittimo. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1, depositata l’8 gennaio, dichiarando in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione una parte della legge della Regione Toscana n. 2 del 2019.

Il cuore della decisione

Nel dettaglio, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’Allegato B, lettera c-1) della legge regionale, richiamato dall’articolo 10, che prevedeva punteggi crescenti in graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) in base alla storicità della presenza sul territorio regionale.

Secondo i giudici costituzionali, pur non configurandosi formalmente come requisito di accesso, il criterio della residenza prolungata o del lavoro stabile in Toscana finiva per assumere un peso eccessivo, a scapito della condizione di bisogno, che deve invece restare il criterio centrale nell’assegnazione degli alloggi pubblici.

Il diritto all’abitazione come diritto sociale fondamentale

La Corte ha ribadito un principio chiave: il diritto all’abitazione è un diritto sociale fondamentale, finalizzato a garantire un’esistenza dignitosa alle persone che non dispongono di risorse economiche sufficienti. Qualsiasi meccanismo che privilegi il radicamento territoriale, se scollegato dallo stato di bisogno, risulta irragionevole e contrario alla finalità del servizio pubblico.

In questo modo, ha sottolineato la Consulta, si crea una disparità di trattamento ingiustificata tra persone che versano in condizioni di fragilità analoghe, violando il principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione.

Quando il radicamento può essere considerato

La sentenza non esclude in assoluto che il radicamento territoriale possa assumere rilievo. Questo è possibile solo quando esso sia indice di una prospettiva di stabilità reale e non un criterio astratto o automatico. È il caso, ad esempio, dello stesso impianto normativo toscano che attribuisce un punteggio progressivo in base all’anzianità di permanenza in graduatoria.

Tale criterio, osserva la Corte, non premia la semplice presenza sul territorio, ma documenta l’acuirsi della sofferenza sociale derivante dalla mancata assegnazione dell’alloggio nel tempo, rimanendo quindi coerente con la finalità solidaristica dell’edilizia residenziale pubblica.

Una decisione destinata a fare scuola

La pronuncia rappresenta un precedente rilevante per tutte le regioni e gli enti locali: nelle politiche abitative pubbliche, il bisogno abitativo deve prevalere su ogni altro criterio. Le case popolari non possono diventare uno strumento di premialità territoriale, ma devono restare una risposta concreta alle situazioni di povertà e marginalità sociale.

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 1 Media: 5]

Tutori di minori stranieri non accompagnati: in Lombardia servono almeno altri 200 volontari

Decreto Flussi: al via oggi il click day per i lavoratori stranieri. Il caso del Trentino