Roma, 26 gennaio 2026 – È incostituzionale escludere automaticamente dalle procedure di emersione i cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di un ingresso o soggiorno irregolare. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2026, depositata ieri, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.
Secondo la Consulta, la norma viola l’articolo 3 della Costituzione perché introduce una preclusione irragionevole e determina una disparità di trattamento, senza prevedere alcuna valutazione individuale dei casi. La disposizione, infatti, impediva l’accesso alle procedure di emersione dai rapporti di lavoro irregolari ai cittadini stranieri segnalati nel SIS per la sola inosservanza delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno.
La Corte ha rilevato come tale esclusione sia in contraddizione con le finalità stesse della disciplina sull’emersione, che mira a regolarizzare cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale ma privi di un valido titolo di soggiorno. La norma censurata finiva per trattare in modo diverso situazioni sostanzialmente identiche: da un lato escludeva chi era stato segnalato nel SIS per ingresso o soggiorno irregolare in un altro Stato dell’area Schengen, dall’altro consentiva l’accesso all’emersione a chi si trovava irregolarmente in Italia senza essere mai stato segnalato.
La Corte costituzionale ha inoltre richiamato la disciplina europea del Sistema d’informazione Schengen, come ridefinita dal regolamento UE 2018/1861, che impone agli Stati membri una valutazione caso per caso. La segnalazione nel SIS, secondo il diritto europeo, non può avere carattere automaticamente vincolante né essere di per sé ostativa al rilascio o alla proroga di un titolo di soggiorno.
Prima di assumere una decisione su una richiesta di soggiorno presentata da uno straniero segnalato nel SIS, lo Stato membro è tenuto a consultarsi con lo Stato che ha inserito la segnalazione e a valutare concretamente se la presenza della persona costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza. L’esclusione automatica prevista dalla normativa nazionale si poneva dunque in contrasto con il quadro europeo di riferimento.


