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Inps: l’Assegno Unico Universale spetta anche a chi ha un permesso per protezione temporanea

Roma, 26 aprile 2023 – Con la circolare n. 41 del 07.04.2023 l’INPS ha chiarito che  tra i permessi di soggiorno che danno diritto a percepire l’assegno unico universale rientra anche il permesso per protezione temporanea, garantito alle persone in fuga dal conflitto in Ucraina.

L’assegno unico e universale costituisce un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di eta` per i figli disabili. L’assegno unico ha assorbito (dal mese di marzo 2022) diverse misure a sostegno della famiglia prima esistenti, come il bonus premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno di natalita` (bonus bebe`), l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L’assegno unico spetta anche ai cittadini stranieri. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che l’assegno unico spetta, oltre che ai cittadini italiani:
– ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, o ai loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– ai cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
– ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.
L’assegno unico spetta anche ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno, come chiarito dall’Inps nella circolare del 9 febbraio 2022 e nel messaggio del 25. luglio 2022.
Grazie ai chiarimenti forniti con la nuova circolare, l’assegno unico viene ora garantito anche alle persone in fuga dal conflitto in Ucraina, sulla base di quanto previsto  nell’articolo 4, comma 1, lettera g), del D.L. 85 del 7 aprile 2003, il quale recependo la direttiva 2001/55/CE “espressamente prevede la possibilità che vengano estese ai titolari di protezione temporanea misure assistenziali comprese quelle per l’assistenza sociale”.

Circolare INPS n. 41 del 7 aprile 2023

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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