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Lavoratori stagionali, cambiano le regole per l’ingresso e il soggiorno

Semplificati gli ingressi pluriennali e le conversioni dei permessi di soggiorno, norme più stringenti sull’alloggio e contro le aziende che li fanno arrivare in Italia ma poi non li assumono. Pubblicato il D.Lsg. 203/2016 con cui l’Italia ha recepito una direttiva europea

 

Roma – 10 novembre 2016 – Nuove norme per i lavoratori stagionali stranieri che ogni anno vengono a dare una mano ad aziende agricole, alberghi e ristoranti. 

È arrivato ieri in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 24 novembre il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 che recepisce la  “direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno  dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali”. Questo è il testo integrale, qui di seguito le novità principali.

Il decreto specifica che gli stagionali stranieri possono essere impiegati solo nei settori “agricolo e turistico-alberghiero”. Rende inoltre più semplice il rilascio di nulla osta pluriennali all’ingresso, che slegano l’arrivo dei lavoratori dai decreti flussi: basterà essere stati già in Italia come stagionali almeno una volta negli ultimi cinque anni e non per due anni consecutivi come oggi. 

Anche la regola del silenzio assenso dopo 20 giorni dalla richiesta del nulla osta scatterà se il lavoratore è stato qui almeno una volta negli ultimi cinque anni, mentre oggi deve essere stato qui l’anno prima. Diventa poi più semplice convertire il permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale a fronte di un’offerta di lavoro a tempo determinato o indeterminato: la richiesta potrà essere presentata dopo tre mesi di lavoro stagionale, mentre oggi questa possibilità è riservata a chi è stato già qui come stagionale negli anni precedenti. 

Una novità importante riguarda la disponibilità dell’alloggio che dovrà essere dimostrata dal datore di lavoro. Il decreto specifica che l’eventuale canone di affitto non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Inoltre, non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione. 

Più tutele, infine, per chi viene chiamato qui da aziende che non hanno le carte in regola per portare a termine l’assunzione. Se il rifiuto o la revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno saranno dovuti a cause attribuibili al datore di lavoro, questi dovrà comunque versare al lavoratore le retribuzioni che gli aveva promesso per i mesi in cui avrebbe lavorato in Italia. 

EP

 

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Lavoratori stagionali, DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 203

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