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Regolarizzazione:i chiarimenti dell’Inps

Roma 15 dicembre 2009- L’Inps con un messaggio inviato il 9 dicembre 2009, facendo seguito a numerose richieste di chiarimento ha fornito una serie di indicazioni.
Procediamo per punti:

Per quanto riguarda l’acquisizione dei rapporti di lavoro  viene ribadito che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione e  solo in un secondo momento può porre fine al rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a causa di forza maggiore sopravvenuta, come ad esempio il decesso della persona da assistere, sarà consentito, al momento della convocazione il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro purché sussistano i requisiti previsti dalla norma, ovvero il rilascio al lavoratore extracomunitario di un premesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il predetto subentro non sia possibile.

Nel caso di subentro con datore di lavoro diverso il funzionario INPS dovrà acquisire due rapporti di lavoro:
– il primo, con il datore di lavoro originario, inserendo come “data di sottoscrizione contratto di soggiorno” la data del decesso dell’assistito, che coinciderà anche con la data di cessazione del rapporto di lavoro;
– il secondo, con il soggetto subentrante, anche con dati diversi da quelli della domanda di emersione originaria relativamente alle caratteristiche del rapporto di lavoro (ore, retribuzione, etc.), con data di assunzione corrispondente al giorno successivo al decesso.
Se non può subentrare nessun familiare vengono inseriti i  dati della domanda di emersione e come data di cessazione del rapporto di lavoro la data del decesso.

Nel caso di forza maggiore o di rinuncia che impedisce il perfezionamento della procedura il funzionario dovrà acquisire il rapporto di lavoro e la relativa cessazione alla data definita da parte dello Sportello Unico.

Se la procedura non viene completata per rinuncia immotivata o mancata presentazione allo Sportello unico verranno applicate tutte le sanzioni previste dalla normativa generale nei casi di assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

Verifica e attribuzione pagamenti quota forfetaria
I pagamenti relativi alla quota forfettaria effettuata  da persona diversa da  quello che ha presentato la domanda sono validi, unico requisito necessario è che  il numero del documento di identità del lavoratore riportato sulla denuncia di assunzione sia lo stesso che è stato indicato sul mod. F24 per il pagamento della quota forfettaria.

Condizione del lavoratore interessato all’emersione
Fino a quando la procedura non è completata il cittadino di uno stato non facente parte dell’Unione Europea, non può essere assunto da altro datore di lavoro in quanto non ha ancora presentato richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, requisito necessario per l’assunzione regolare.

 Istanze di rimborso della quota forfetaria
Nel caso in cui la procedura non vien conclusa o  per irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro.
Solo in casi eccezionali, che saranno valutati dai competenti Ministeri, potrà essere disposto il rimborso.

Contributi dovuti nelle more della definizione del procedimento di emersione
 Conclusa la procedura di emersione verranno inviati i bollettini per i pagamenti dei contributi previdenziali. I  datori di lavoro che sono ancora in attesa di convocazione presso lo sportello unico riceveranno dei bollettini  provvisori per il pagamento dei contributi con un codice rapporto di lavoro provvisorio e con importo trimestrale calcolato sulla base delle ore di lavoro dichiarate e della retribuzione minima prevista per il livello contrattuale dichiarato

Dichiarazione di emersione presentata all’Inps
Molte domande di emersione sono state presentate all’Inps oppure presentate sia  all’Inps e al Ministero dell’Interno, in questi casi il Ministero ha precisato che se è stato effettuato regolarmente il pagamento del contributo forfettario  tutte quelle domande, che  non risultino acquisite dal sistema informatico lavoro possono, possono essere sanate entro e non oltre il 31.12.2009, basta contattare il servizio di “help desk” del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione all’indirizzo di posta elettronica https: // nullaostalavoro.interno.it o al numero telefonico 0648905810 per il completamento del procedimento .

Si ricorda che condizione indispensabile all’accoglimento dell’istanza di emersione è il pagamento della quota forfetaria di 500 euro, per cui, in tutti i casi in cui dagli accertamenti effettuati non risulti tale versamento bisognerà variare la domanda di emersione definendola come una normale comunicazione obbligatoria di lavoro domestico, con le norme vigenti per l’assunzione e con l’applicazione di tutte le sanzioni previste.

La circolare chiarisce nuovamente che non possono essere accettate domande di emersione, pena decadenza dall’emersione stessa  con data inizio del rapporto di lavoro successiva al 1° aprile 2009,  e  con data di cessazione coincidente o precedente alla data di presentazione, in quanto la stessa norma prevede che i datori di lavoro continuino ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

Avv. Mariangela Lioy

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