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Tar: sì al rinnovo anche se c’è una denuncia penale

E’ illegittimo negare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato solo perché il titolare è sospettato di aver utilizzato un contratto falso per il primo rilascio.

 
Un cittadino senegalese, dopo aver  presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 33 della L. 189 del 2002 (c.d. sanatoria Bossi-Fini), otteneva un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Al momento del rinnovo la Questura di Lucca emetteva decreto di rigetto poichè, contestata la veridicità dell’istanza di regolarizzazione, la polizia aveva provveduto a denunciare l’extracomunitario.

Il Tar Toscana con sentenza n.157 dell’11 febbraio 2008 ha accolto il ricorso del cittadino extracomunitario affermando che “la mera denuncia penale non determina di per sé la insussistenza dei requisiti soggettivi per il rilascio del permesso di soggiorno”. Ciò in linea con quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale nonché più ampia espressione del principio contenuto  nell’art.27 della costituzione italiana il quale sancisce che  “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.

N. 157 REG. SENT. ANNO 2008 n.  418  Reg. Ric. Anno 2005

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

– I^ SEZIONE –


nelle persone dei sig.ri:

dott. Gaetano CICCIO’                      – Presidente

dott. Saverio ROMANO                     – Consigliere

dott. Bernardo MASSARI                   – Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A


sul ricorso n. 418/05 proposto da DIANKHA Mamadou rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Pedonese
ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R.,

c o n t r o


il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze,
domiciliataria ex lege,

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

del decreto emesso in data 16 dicembre 2004 con cui il Questore della Provincia di Lucca ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorni per motivi di lavoro subordinato a suo tempo avanzata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Vista l’ordinanza n. 443/05;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008, il dott. Bernardo Massari;

Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O


Riferisce il ricorrente, cittadino senegalese, di avere presentato istanza per la regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 189/2002, presentando la domanda presso lo sportello polifunzionale della Prefettura di Lucca.

A seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno in data 18 aprile 2003, la Questura di Lucca provvedeva al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Successivamente il ricorrente intratteneva rapporti di lavoro con altri soggetti, tra cui da ultimo con la Etruria star di Bartolomei Giampaolo.

In data 14 giugno 2004 inoltrava domanda di rinnovo del permesso di soggiorno nel frattempo scaduto.

Con provvedimento indicato in epigrafe, tuttavia, il Questore della Provincia di Lucca rigettava la richiesta di nuovo avendo "accertato che a seguito di indagine, la dichiarazione di emersione è risultata falsa, per cui è stato segnalato quale indagato con comunicazione notizia di reato del 13 dicembre 2004…e che in data 18 luglio 2001 sotto il falso nome di Omar Diara, nato il 29 marzo 1967 in Senegal, è stato munito di decreto di espulsione dal territorio nazionale".

Contro tale atto ricorre il sig. Diankha chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dell’art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza della motivazione e per carenza di presupposti in fatto e in diritto.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 443 depositata il 7 giugno 2005 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O


Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto emesso in data 16 dicembre 2004 con cui il Questore della Provincia di Lucca ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorni per motivi di lavoro subordinato a suo tempo avanzata dal ricorrente.

Il ricorso merita accoglimento.

Come rilevato in narrativa, il provvedimento impugnato è fondato sul duplice presupposto della falsità del contratto stipulato ai fini del perfezionamento del procedimento di regolarizzazione disciplinato dalla l. n. 189/2002, nonché dalla sopravvenuta conoscenza di un decreto di espulsione precedentemente emesso a carico del ricorrente.

Osserva il Collegio, quanto al primo profilo, che la mera denuncia penale, alla luce della interpretazione delle norme di riferimento operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 78 del 2005, non determina di per sé la insussistenza dei requisiti soggettivi per il rilascio del permesso di soggiorno (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 12 marzo 2007, n. 470 T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 13 ottobre 2006, n. 2681).

Quanto al pregresso decreto di espulsione, l’art. 1 comma 8, lett. a), d.l. 9 settembre 2002 n. 195, convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2002 n. 222 e dichiarato costituzionalmente legittimo da C. Cost., 26 maggio 2006 n. 206, esclude la revoca dell’espulsione, tra l’altro, nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ovvero quando il lavoratore, espulso con qualsiasi formula, abbia lasciato il territorio nazionale (Consiglio di Stato , sez. VI, 12 ottobre 2006, n. 6077; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 13 marzo 2007, n. 361).

Poiché dall’istruttoria condotta con l’ordinanza n. 48/05 non è emerso che il ricorrente versasse in alcuna delle predette fattispecie, non sussistevano ragioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno sotto tale aspetto.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.

In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del  23 gennaio 2008.

F.to Gaetano Cicciò   – Presidente

F.to Bernardo Massari   – Consigliere, rel. est.

F.to Mario Uffreduzzi  – Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 Febbraio 2008

Firenze, lì 11 Febbraio 2008

                             IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
                                          F.to Mario Uffreduzzi

 

                                                                                      m.p.

 

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