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Che cos’è un protesto?

Salve, vorrei cosa sapere cosa accade se si emette un assegno senza che vi siano soldi in banca.

Il protesto
L’emissione di un assegno senza che vi siano i fondi necessari a coprirlo, fa si che chi ha emesso l’assegno sia protestato e segnalato a tutti gli operatori economici attraverso un sistema informatico.

 

Il “protesto” consiste in una segnalazione che viene fatta ad un registro informatico (Registro Informatico dei Protesti Cambiari o anche Bollettino Ufficiale dei Protesti) sul fatto che una determinata persona non onora i suoi debiti, o per meglio dire è considerato un cattivo pagatore.
Questo può avvenire quando si emette un assegno senza che vi siano i fondi per riscuoterlo, oppure quando si sottoscrive un cambiale o un vaglia ed entro il termine prefissato non avviene il pagamento.
Il protesto è un atto ufficiale, fatto da un notaio o da un pubblico ufficiale, a cui viene data pubblicità al fine di informare tutti coloro che hanno rapporti economici con il soggetto protestato che quest’ultimo non paga i suoi debiti.
Ovviamente, essere protestati e segnalati, comporta una serie di conseguenze negative, tra le quali quella considerata più rilevante è la pressoché impossibilità di ottenere un prestito o un finanziamento da una banca o da altro istituto di credito. Gli istituti di credito infatti, prima di accordare un prestito o un finanziamento effettuano delle verifiche e, qualora risulti che il richiedente è protestato molto probabilmente non concederanno il prestito (quindi sarà impossibile richiedere ad esempio un mutuo, un prestito per acquistare un bene o un servizio, una carta di credito, un prestito personale). Un’altra conseguenza negativa è determinata dall’immediata eseguibilità dell’atto di protesto. Ciò significa che il creditore, rivolgendosi al Tribunale, potrà immediatamente soddisfare il suo credito sugli eventuali beni di proprietà del debitore protestato con l’ausilio degli ufficiali giudiziari.
Ciò detto si consiglia quindi non emettere assegni sapendo con vi sono i soldi sufficienti per onorare il pagamento, o firmare cambiali non avendo la certezza di poter pagare l’importo dovuto.

Cosa fare in caso di protesto
Nel caso in cui si dovesse essere protestati, è bene sapere che si possono aprire diversi scenari.
Si può decidere di non pagare o di pagare. Se si decide di non pagare si rimane segnalati nel bollettino ufficiale dei protesti per cinque con tutte le conseguenze negative che ciò comporta.
Se si decide di pagare, occorre sapere che oltre all’importo per il quale si è stati protestati occorrerà sostenere altre spese (le spese del protesto, gli interessi e così via). Pagare consente però di far cancellare il protesto e le segnalazioni, con la possibilità di accedere di nuovo al credito bancario.
Le procedure, possono essere però diverse a seconda che il protesto sia conseguenza dell’emissione di un assegno privo dei fondi necessari a pagarne l’importo oppure che sia conseguenza del mancato pagamento di cambiali entro il termine. In alcuni si deve chiedere la cancellazione alla camera di Commercio, in altri casi invece è necessario ottenere un provvedimento di riabilitazione rivolgendosi al Tribunale.

Protesto per cambiale non pagata, ed importo pagato entro 12 mesi dal protesto
Nel caso in cui il protesto sia stato elevato per una cambiale non pagata ed il debitore provvede ad estinguere il debito entro un anno dal protesto, è possibile ricorrere alla cancellazione senza presentare alcuna istanza al Tribunale.
Attenzione, perché ciò non vale per gli assegni che siano stati protestati, per i quali è sempre necessario ricorrere al Tribunale.
Per richiedere la cancellazione occorre presentare un’apposita domanda presso la Camera di commercio competente per territorio, pagando una marca da bollo di 14,62 euro e i diritti di segreteria (circa 8 euro). Si deve allegare l’atto di protesto e il titolo in originale con una dichiarazione da parte della banca o del creditore che il debito è stato pagato insieme agli interessi ed ad altre eventuali spese che il creditore abbia dovuto sostenere per ottenere il pagamento (Quietanza di pagamento). La domanda va indirizzata al presidente della camera di commercio che deve pronunciarsi entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza. Se accoglie la richiesta dispone la cancellazione e cura, sotto la propria responsabilità, l’esecuzione della stessa entro 5 giorni.
Qualora mancasse la risposta entro 20 giorni o l’istanza non fosse accolta il debitore può rivolgersi all’Autorità giudiziaria del suo luogo di residenza. In quest’ultimo caso si consiglia comunque di rivolgersi ad un avvocato.

Protesto per cambiale non pagata, ed importo pagato dopo 12 mesi dal protesto e protesto per assegni non coperti
Nel caso in cui il debitore paghi il debito oltre gli interessi a distanza di oltre un anno dal protesto oppure nel caso in cui il protesto sia levato per un assegno non pagato si deve necessariamente richiedere la riabilitazione rivolgendosi al Tribunale allegando i documenti che provano l’avvenuto pagamento.
Anche in questo caso si consiglia di rivolgersi ad un legale per avviare al meglio la procedura presso il Tribunale. Se il Giudice valuta positivamente il pagamento il protesto viene annullato e con il provvedimento del Tribunale e si può essere nuovamente autorizzati ad emettere assegni. Dopo il provvedimento del Tribunale, ci si può rivolgere alla Camera di Commercio per ottenere la cancellazione.
La riabilitazione può essere richiesta solo nel caso in cui non si siano subiti altri protesti nell’ultimo anno. Nel caso di emissione di un assegno senza fondi necessari per coprirlo, oltre al protesto, viene effettuata anche la segnalazione alla CAI (Centrale Allarme Interbancaria). Il CAI è una centrale informatica alla quale vengono segnalati tutti i dati dell’assegno che risulta scoperto (le generalità di chi lo ha emesso, il numero dell’assegno e così via). La segnalazione è automatica se chi ha emesso l’assegno non provvede al pagamento dell’importo, oltre gli interessi e le spese entro 60 giorni che decorrono dalla comunicazione della mancanza di fondi per pagare l’assegno. L’iscrizione nella CAI comporta la revoca all’emissione di assegni per un periodo di 6 mesi oltre al divieto per qualunque banca o ufficio postale di pagare assegni emessi dal soggetto segnalato e aprire allo stesso nuovi conti.

Protesto illegittimo
Se il protesto è stato fatto erroneamente il soggetto protestato può rivolgersi direttamente alla camera di commercio per richiedere l’annullamento. In caso di rigetto o di mancata risposta da parte del presidente della camera di commercio il debitore può ricorrere al Tribunale chiedendo eventualmente anche l’emissione di un provvedimento d’urgenza in Tribunale con l’ausilio di un legale.

Se il debitore non paga
Se il debitore decide di non pagare, la segnalazione, rimarrà nei bollettini informatici per cinque anni dopodiché sarà cancellata automaticamente dal sistema. E’ opportuno sapere però, come già accennato, che il debitore sarà comunque soggetto alle procedure di pignoramento da parte del creditore.

 

 

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