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Cittadinanza. Posso cambiare la domanda da residenza in matrimonio?

altSalve. Ho presentato la richiesta per la cittadinanza per residenza prima di sposarmi con un cittadino italiano e abbiamo anche un figlio. La pratica di cittadinanza è ancora in trattazione. Posso cambiare la richiesta di cittadinanza da residenza in matrimonio?

10 settembre 2013 – I cittadini stranieri che presentano la domanda per la cittadinanza italiana legata al periodo di residenza richiesta ai sensi dell’art. 9 della Legge sulla cittadinanza n. 91/92, possono chiedere alla Prefettura competente di aggiornare e modificare la richiesta dopo il matrimonio con un cittadino italiano, convertendola così in una richiesta per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della stessa Legge.

Per procedere con la modifica della domanda, l’interessato deve inviare una lettera di richiesta tramite raccomandata alla Prefettura in cui è stata depositata l’istanza, allegando copia della lettera con il protocollo K10, che gli è stata recapitata a casa, e del certificato di matrimonio.

Se il matrimonio è stato contratto in Italia, basta presentare copia del certificato rilasciato dal Comune dopo le nozze. Se invece il matrimonio è stato celebrato all’estero, il documento dovrà essere legalizzato/apostillato dal Paese estero, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana nel suddetto Paese, nonché trascritto da quest’ultima all’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (art. 4 del D.P.R. n. 572/93). Se non si esegue questa procedura, il matrimonio non può essere riconosciuto dallo Stato italiano e quindi non è valido nel territorio nazionale. L’altra condizione richiesta per la mofidica è quella che i coniugi risultino effettivamente conviventi, altrimenti viene a mancare il requisito del vincolo coniugale indispensabile per la richiesta di cittadinanza per matrimonio.

Termine della procedura e decreto
Il termine per la conclusione del procedimento è sempre di 730 giorni e decorre, in questi casi, dalla data in cui è stata inviata la richiesta di modifica della propria istanza. Ciò si deve al fatto che, presentando tale richiesta, è come se si presentassi una nuova istanza.

Se il richiedente è tuttora residente in Italia, la richiesta di modifica può essere inoltrata anche subito dopo le nozze, indipendentemente dal fatto che ci siano figli nati o adottati all’interno del matrimonio. Se invece l’interessato si trasferisce all’estero dopo le nozze, può presentare la richiesta di modifica solo dopo che siano trascorsi 3 anni dalla data del matrimonio, o dopo 1 anno e 6 mesi dal matrimonio se ci sono figli nati o adottati dalla coppia. Non esiste un limite temporale entro il quale si può presentare la richiesta dopo il matrimonio.

Cambiando la richiesta di cittadinanza da motivi di residenza a motivi di matrimonio, la competenza di valutazione della pratica è interamente del Prefetto, fatto che velocizza la richiesta in molti casi. Solo nel caso in cui il coniuge straniero abbia la residenza all’estero, la competenza è del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e, qualora sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, la competenza è del Ministro dell’Interno.

Inoltre, modificando la richiesta di cittadinanza per motivi di matrimonio, si può applicare la circolare del Ministero dell’Interno n. 6415/2011 nella quale si specifica che una volta trascorso il biennio per il trattamento della pratica, il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, essendo impossibile rigettare l’istanza oltre i 730 giorni ai sensi dell’art. 8 della Legge n.91/92. Il richiedente, quindi può far valere questo diritto davanti al giudice ordinario per richiedere la cittadinanza italiana, previa verifica dei requisiti di legge, se il Ministero non ha adottato il decreto di riconoscimento o di rifiuto della cittadinanza entro i termini stabiliti.

Infine, si ricorda che l’acquisto della cittadinanza italiana è subordinato al giuramento da effettuarsi entro 6 mesi della notifica del decreto presso il Comune di residenza. Trascorsi i 6 mesi il decreto non sarà più valido e l’interessato dovrà ripresentare una nuova domanda.

D.ssa Maria Elena Arguello
 

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