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Cittadinanza. Quando serve il certificato penale del Paese d’origine?

Vorrei presentare la domanda di cittadinanza ma ho un dubbio. Sono arrivata in Italia con il ricongiungimento familiare quando avevo 11 anni, ma i miei mi hanno iscritto al Comune quando avevo 15 anni. Devo presentare il certificato penale del Paese d’origine oppure no?

 

09 giugno 2016 – La presentazione del certificato penale del Paese di origine, e degli eventuali di terzi Paesi di residenza, serve nel caso in cui al compimento del 14mo anno di età l’interessato non risulti già residente legalmente in Italia, cioè non risulti iscritto al registro della popolazione residente all’anagrafe comunale da prima del 14mo compleanno.

Infatti, solo chi risulta iscritto nell’anagrafe prima di aver compiuto 14 anni, e ha mantenuto la residenza ininterrottamente in Italia, può essere esonerato da presentare il certificato penale del Paese di origine. Stesso concetto di esonero si applica naturalmente ai ragazzi che sono nati in Italia da genitori stranieri, sono cresciuti qui e al compimento dei 18 anni vogliono acquisire la cittadinanza italiana.

Nella fattispecie, quindi, poichè il richiedente è arrivato in Italia da bambino ma risulta iscritto all’anagrafe solo dopo aver compiuto 14 anni, è necessario presentare il certificato penale del Paese di origine per la richiesta della cittadinanza italiana. 

Il motivo per il quale è necessario presentare il certificato penale dipende dal concetto di residenza legale. Con la circolare K.60.1 del 28 settembre 1993, il Ministero dell’Interno ha specificato che si intende legalmente residente lo straniero che ha adempito alle disposizioni dettate in materia di ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica. 

In particolare, per poter presentare la domanda di cittadinanza, si considera legalmente residente in Italia solo chi ha fatto la propria iscrizione anagrafica nel Comune nel quale dimora in seguito all’ingresso ed è in possesso del valido titolo di soggiorno. 

Infine, si ricorda che la durata del certificato penale del Paese di origine, e degli eventuali certificati di terzi Paesi, è di 6 mesi dalla data in cui è stato emesso il documento. Questo deve essere legalizzato per l’uso in Italia e tradotto in italiano nonché la traduzione deve essere legalizzata dalla Rappresentanza italiana presente nel Paese d’origine oppure giurata dinanzi il Tribunale Civile in Italia.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

 

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