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Decreto flussi: quale reddito per assumere una colf?

Ho presentato richiesta di nulla osta al lavoro domestico, lo scorso decreto flussi, per una cittadina filippina. Ho il timore che mi venga negata l’autorizzazione per insufficienza del reddito. Quali sono i criteri di valutazione dell’ufficio? Come dovrei regolarmi per il prossimo decreto flussi per non rischiare un rifiuto da parte dello Sportello Unico?

 

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altcolfebadantionline.it

 

Roma, 20 giugno 2011 – Il datore di lavoro che intende, invece assumere una colf o una badante deve provare di possedere un reddito pari al doppio del costo della retribuzione annuale, comprensiva di contributi Inps. Eccezionalmente il datore di lavoro affetto da patologie invalidanti che vuole assumere una badante non è tenuto a dimostrare il reddito percepito.

 

Il rilascio del nulla osta al lavoro a favore di un cittadino extracomunitario residente all’estero da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione è il risultato di un’attività complessa, nella quale più soggetti “istituzionali” sono tenuti ad esprimere un parere sulla base di condizioni stabilite dalla legge. La Questura e la DPL sono gli attori principali e dal controllo di questi dipende l’esito della procedura. La Questura effettua una verifica sul lavoratore extraUE al fine di constatare l’esistenza di condanne per determinati reati stabiliti dal testo unico sull’immigrazione (es. rapina, violenza sessuale, sfruttamento dell’immigrazione clandestina) e/o pregresse espulsioni. Se, a seguito del controllo, non emerge alcuna situazione ostativa di questo genere viene rilasciato un parere positivo. Parallelamente la Direzione Provinciale del Lavoro effettua una verifica sulla capacità reddituale del richiedente l’autorizzazione al lavoro.

La legge prevede, infatti, che il datore di lavoro per poter ottenere il nulla osta, deve possedere un reddito congruo tale da giustificare la richiesta di assunzione di un cittadino extracomunitario che si trova (o almeno dovrebbe trovarsi) nel Paese estero di origine. La DPL segue però una valutazione differente a seconda se la richiesta riguarda il settore domestico o quello del lavoro subordinato in generale (es. commesso o lavoratore edile). Se è un’impresa o una società a richiedere il nulla osta al lavoro, il calcolo sulla capacità economica viene effettuato in ordine alla concreta situazione economica dell’impresa, valutando gli indici “presuntivi” di reddito quali, ad esempio, il fatturato e l’utile (o la perdita).

Concretamente come si calcola la capacità economica?
Nel modulo inviato telematicamente dal datore di lavoro durante il “click day”, un’apposita sezione riguarda le condizioni economiche offerte al lavoratore, quali il livello di inquadramento, la mansione e l’orario di lavoro. La retribuzione mensile minima che bisogna obbligatoriamente garantire viene calcolata dalla DPL secondo le tabelle contenute nel contratto collettivo del lavoro domestico, tenendo conto del livello e della mansione indicata nella domanda. Quando la DPL verifica che, in relazione alle condizioni economiche offerte al lavoratore, il datore non possiede la congruità economica sufficiente, emette un parere negativo. Ma ciò non vuol ancora dire che la richiesta è stata definitivamente rifiutata.
Lo Sportello unico, a questo punto, invia al datore una comunicazione ufficiale con la quale lo informa che la richiesta di nulla osta sarà rigettata a causa del reddito insufficiente, invitandolo a presentare integrazioni documentali entro dieci giorni ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90.
Il datore di lavoro, deve, in questa fase, spedire con A/R copia di tutta la documentazione atta a provare il possesso del reddito sufficiente secondo il tetto minimo previsto dalla legge. La DPL riesamina quindi la domanda e se il reddito raggiunge o supera la soglia minima prevista, emette un parere positivo consentendo alla procedura di rilascio di nulla osta di andare avanti. Se non viene integrata la pratica entro i termini previsti, Lo Sportello Unico emette il decreto di rigetto a seguito del parere negativo precedentemente emesso dalla DPL, al quale il datore può opporsi proponendo un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
E’ consigliabile quindi, per il prossimo decreto flussi, fare attenzione ai “numeri”. Sicuramente, per chi non dispone di un reddito particolarmente elevato, converrà valutare una assunzione “part time”, poiché diminuendo le ore settimanali, diminuisce in proporzione il contributo annuale dovuto all’Inps (per 25 ore a settimana i contributi ammontano a circa 1.200 euro). Occorre però fare attenzione anche al fatto che influiscono negativamente sulla capacità economica del richiedente ulteriori fattori, come ad esempio un rapporto di lavoro già esistente con altro collaboratore domestico. il datore di lavoro domestico che non raggiunge il tetto minimo del reddito stabilito dalla legge per presentare la domanda, può sommare il proprio reddito con quello dei parenti di primo grado (genitori e figli) anche non conviventi o, in mancanza, con quello dei  soggetti tenuti legalmente alla sua assistenza.
Pertanto, nel caso in cui, ad esempio, nella richiesta di nulla osta al lavoro il datore abbia indicato solo il proprio reddito, valutato inadeguato dalla DPL, potrà avvalersi, in fase di integrazione,  anche dei redditi dei parenti, relativi ovviamente all’anno 2010 (esistenti cioè al momento dell’invio telematico della richiesta). 

Avv. Mascia Salvatore

 

 

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