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Ho un permesso di soggiorno per studio. Posso lavorare?

altBuongiorno, arrivo a settembre in Italia per frequentare l'università. Avrò un permesso di soggiorno per motivi di studio. Per mantenermi, potrò anche lavorare?

23 agosto 2013 – Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente allo straniero di svolgere un lavoro subordinato per un massimo di 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane, con un limite annuale di 1.040 ore, per il periodo di validità del soggiorno (art. 14, comma 4 D.P.R. 394/99).

Chi arriva in Italia in seguito a un visto per motivi di studio (visto di tipo D – Immatricolazione Università), entro 8 giorni dall'arrivo deve inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per studio alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora. L’istanza si presenta tramite gli Uffici postali, avvalendosi dello “Sportello Amico” (a volte presente negli Atenei). Bisogna compilare solo il modulo 1 del Mod. 209, apporre una marca da bollo di €16 (disponibile dai tabaccai) e allegare in copia:

  • Passaporto (tutte le pagine)
  • Certificazione attestante del corso di studio a seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana
  • Polizza assicurativa contro il rischio di malattia e infortunio, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno.

Alla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, lo straniero deve portare con sé il passaporto. L’importo a pagare per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite l’apposito bollettino postale, è di €107,50 e €30,00 per l’invio del kit. Lo sportello postale rilascia allo studente le ricevute che dimostrano l’avvenuta richiesta del soggiorno e la comunicazione della convocazione della Questura per il foto-segnalamento, indicando ora e luogo.

Il giorno dell’appuntamento in Questura, lo straniero deve portare con sé tutta la documentazione originale che ha allegato al kit più 4 foto tessere uguali fra di loro e recenti, oltre all’ulteriore documentazione rilasciata dall’Università dopo il perfezionamento dell’iscrizione.

È possibile verificare lo stato della pratica e anche se il soggiorno è pronto per la consegna sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it, inserendo user id e password riportati sulla ricevuta postale.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c del D.Lgs. 386/98, la durata con la quale viene rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di studio è legata alla frequenza di un corso di studio debitamente certificato. Nel caso di corsi pluriennale il permesso di soggiorno è rinnovabile se si ha i requisiti richiesti.

Si ricorda, infine, che gli studenti stranieri che sono in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio (o di formazione professionale), ancora in corso di validità e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, possono richiedere la conversione del permesso di soggiorno in soggiorno per motivi di lavoro, dimostrando di essere in possesso dei requisiti richiesti. La procedura varia a seconda del percorso di studio seguito o del mancato conseguimento dell'attestato finale.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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