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Il mio permesso di soggiorno è scaduto. Posso essere assunto?

Salve, ho trovato una persona che potrebbe assumermi ma ho il permesso di soggiorno scaduto da un po'. Posso lavorare lo stesso?

06 giugno 2014 – Gli stranieri presenti sul territorio italiano possono essere regolarmente assunti nell’attesa del rinnovo del permesso di soggiorno solo se sono in possesso dei cedolini che attestano la richiesta di rinnovo del documento di soggiorno.

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere stata presentata 60 giorni prima della data di scadenza oppure entro 60 giorni dopo la scadenza del documento di soggiorno.

Durante l’attesa del rilascio del documento di soggiorno, lo straniero può legittimante restare in Italia e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa. Nel caso in cui le autorità di pubblica sicurezza rilevino dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno lo notificheranno anche al datore di lavoro.

Si evidenzia che ai sensi del D.Lgs. n. 40/2014, che ha abrogato il comma 2bis dell’art. 13 del D.P.R. n. 394/99, per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non è più necessario presentare l’autocertificazione del datore di lavoro che attesta la sussistenza di un alloggio idoneo per il lavoratore nonché la copia del contratto di soggiorno.

Infatti, il documento che sostituisce il contratto di soggiorno è la denuncia del rapporto di lavoro domestico per i collaboratori familiari oppure il modello UniLav per tutti gli altri lavoratori subordinati.

Si rammenta che la comunicazione di assunzione deve essere inviata telematicamente all’Inps per i collaboratori domestici oppure al Centro per l’Impiego in tutti gli altri casi, almeno 24 ore prima dell’inizio dell’attività lavorativa (festivi inclusi).

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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