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Ricongiungimento familiare. Cosa fare se la risposta non arriva?

Diversi mesi fa, ho fatto la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare per portare in Italia mia moglie. Ancora non ho avuto una risposta. Cosa posso fare?

 +++ aggiornato il 21 febbraio 2017  +++

10 maggio 2016 – Secondo l’attuale normativa, il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro 90 giorni, cioè 3 mesi, dalla data in cui è stata inoltrata la richiesta allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Nel caso in cui le autorità richiedono un’integrazione della pratica, il termine di 90 giorni si interrompe e ricomincia a decorrere dal giorno in cui l’interessato deposita la documentazione integrativa richiesta.

Superati i 90 giorni previsti per il trattamento della pratica, qualora lo Sportello Unico per l’Immigrazione non abbia provveduto al rilascio o al diniego del nulla osta, il richiedente può sollecitare all’ufficio di adottare il provvedimento in merito. Il sollecito si fa con una lettera che si invia tramite posta raccomandata, nella quale si inserisce il riferimento della pratica e si chiede di avere una risposta in merito alla richiesta.

Nei casi più urgenti, o quando il sollecito non basta,  il richiedente può provvedere con una diffida ad adempiere allo Sportello Unico ad adottare un provvedimento per la pratica. Anche in questo caso si tratta di una comunicazione scritta, considerata come una forma di autotutela, che va inviata tramite posta raccomandata. Se anche questo non fosse sufficiente non rimane che rivolgersi a un avvocato per avviare un’azione legale.

In passato, prima della modifica fatta con il pacchetto sicurezza del 2009 del testo normativo in materia di ricongiungimento familiare, il silenzio dello Sportello Unico determinava l’accoglimento automatico della domanda.  

Il testo previgente consentiva al familiare residente all’estero, per il quale era stato richiesto il ricongiungimento, di presentarsi direttamente al Consolato italiano per richiedere il visto, portando con sé copia della documentazione consegnata allo Sportello Unico insieme alla ricevuta di deposito, trascorsi i 90 giorni previsti all’epoca per il trattamento della pratica da parte dello Sportello Unico. Questa possibilità non esiste più. 

 

D.ssa Maria Elena Arguello

 

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