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Ricongiungimento familiare. Ho una ditta individuale, come dimostro il reddito?

altHo un permesso di soggiorno per lavoro autonomo perché ho una ditta individuale, voglio portare mia moglie in Italia. Come faccio a dimostrare il reddito per il ricongiungimento familiare?

18 ottobre 2013 – Lo straniero in possesso di un valido documento di soggiorno della durata minima non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi lavoro autonomo o subordinato, può richiedere il ricongiungimento familiare se dimostra un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite.

Per il ricongiungimento con un solo familiare, il reddito lordo annuo richiesto deve essere pari all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà. Per l’anno 2013, l’importo annuo dell’assegno sociale è pari a € 5.749,90; per cui per ricongiungere un solo familiare, lo straniero dovrà dimostrare di essere in possesso di un reddito lordo annuo, già percepito o presunto, pari a € 8.624,85.

Il lavoratore autonomo titolare di una ditta individuale che vuole richiedere il ricongiungimento familiare, dovrà presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione, in originale e fotocopia, la documentazione riguardante l’alloggio e il reddito. In merito a quest’ultimo requisito, il richiedente deve presentare:

  • Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;
  • Certificato dell’attribuzione della partita IVA;
  • Eventuale licenza comunale (se prevista per il tipo di attività che svolge autonomamente);
  • Modello Unico Persone Fisiche dell’anno precedente assieme alla ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno);
  • Relazione contabile redatta dal commercialista iscritto all’albo relativa all’intero periodo lavorativo. Bisogna allegare anche copia del tesserino del commercialista che ha fatto la relazione. Questo requisito è valido non solo per chi ha avviato l’attività da meno di un anno (per cui non ha ancora fatto una dichiarazione di reddito mediante il Modello Unico) ma per tutti i lavoratori autonomi.

Nel caso in cui il richiedente non raggiunga autonomamente l’importo richiesto per il ricongiungimento, può fare il cumulo di redditi con i familiari conviventi legalmente soggiornanti in Italia. Se si opta per questa opzione, bisogna fare attenzione perché se ci sono altri familiari dichiarati a carico, sia del richiedente che della persona con la quale si fa il cumulo dei redditi, anche questi familiari vengono considerati al momento del calcolo del reddito richiesto.

D.ssa Maria Elena Arguello

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