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Se mi pagano con “buoni lavoro”, vuol dire che sono assunto?

altSalve. Al momento ho un permesso di soggiorno per attesa occupazione e ho trovato una persona che mi prende al lavorare come babysitter e mi paga con i buoni lavoro. Posso richiedere il rilascio del permesso di soggiorno con questo lavoro?

25 novembre 2014 – Tutte le prestazioni lavorative che vengono remunerate tramite i “buoni lavoro” (c.d. vouchers), sono prestazioni occasionali che non implicano la stipulazione di un vero e proprio contratto di lavoro subordinato in quanto vengono svolte in modo saltuario. Infatti, questo tipo di attività lavorativa è meglio nota come “lavoro accessorio”.

Sebbene il compenso annuo percepito con questa formula lavorativa è valida per il cumulo di reddito, quindi per raggiungere l’importo necessario per il rilascio del permesso di soggiorno, non è possibile inoltrare la domanda per il soggiorno se si svolge unicamente questa attività lavorativa. Ciò vuol dire che non è possibile richiedere il rilascio oppure il rinnovo del permesso di soggiorno se non si ha altre fonti lecite di reddito, in il reddito percepito con il “lavoro accessorio” ha un’utilità esclusivamente integrativa. Questo concetto è stato ribadito nella circolare n. 4/2013 del Ministero del Lavoro.

Si ricorda, quindi, che per il richiedere il permesso per lavoro subordinato, lo straniero senza familiari a carico, deve dimostrare di aver percepito un guadagno lordo annuo almeno pari all’assegno sociale dell’anno di riferimento (€5.818,93 per il 2014),  mentre che per il permesso per lavoro autonomo, l’importo minimo è più alto ed è superiore al minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€8.500 circa). Nel caso in cui ci siano dei familiari al proprio carico, gli importi devono essere superiori in base al numero di familiari.

Tutti i cittadini extracomunitari che hanno un valido permesso di soggiorno che consenta di lavorare (anche gli studenti titolari di un permesso per studio), possono prestare la propria attività lavorativa con la formula di lavoro accessorio. Anche chi ha un permesso di soggiorno per attesa occupazione, e percepisce l’indennità di disoccupazione, può intrattenere questo tipo di lavoro saltuario senza perdere tale indennità, ricordandosi, però, che lavorare unicamente con il “lavoro accessorio” non implica il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro.

Infine, il pagamento con i buoni lavoro, come prevede la legge, è un modo di tutelare il lavoratore che presta la sua attività lavorativa in maniera occasionale. Il compenso che si percepisce con i buoni lavoro è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione. Inoltre, i pagamenti fatti con i buoni lavoro garantiscono la copertura previdenziale (INPS) e assicurativa (INAIL). Dato garantiscono una copertura previdenziale, i compensi percepiti con i buono lavoro sono riconosciuti per la pensione ma non danno diritto alle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS, come ad esempio l’indennità di disoccupazione, la maternità, la malattia, gli assegni familiari, ecc.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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