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Si può lavorare in Italia con la carta di soggiorno rilasciata da un altro Paese europeo ?

Chi ha un permesso di soggiorno CE per cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo  rilasciato da altro Stato UE può lavorare in Italia? I suoi familiari possono raggiungerlo?

Roma – 6 aprile 2012 – Le facoltà concesse dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta “carta di soggiorno”), rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione Europea sono considerate dall’articolo 9bis del T.U. sull’immigrazione, introdotto dal d.lgs. n. 3 del 2007 in attuazione della Direttiva Europea n. 2003/109/CE.

È opportuno segnalare che il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 4285 del 2009, ha evidenziato che “lo status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi della direttiva 109/2003/CE, non è riconosciuto fuori dall’Italia, ai cittadini stranieri in possesso di una carta di soggiorno stampata su supporto cartaceo.”. Il Ministero dell’Interno ha poi emanato ulteriori circolari sull’argomento ed in particolare si segnala la circolare del 16 febbraio 2010.

Cosa è consentito
La norma prevede che il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, può chiedere di soggiornare in Italia per più di tre mesi al fine di:

–    esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma;
–    frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
–    soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso dei mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

La possibilità di lavorare è subordinata ai flussi
La possibilità di svolgere attività lavorativa, è però subordinata al sistema delle quote. In Italia infatti, uno straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in un latro Stato membro, può svolgere attività lavorativa secondo quanto previsto dal T.U. in materia di lavoro subordinato ed autonomo ossia, attraverso il meccanismo delle quote flussi. Per fare un esempio, il decreto flussi del 2011, prevedeva la possibilità di convertire 1000 permessi CE in permessi per lavoro subordinato e 500 permessi CE in permessi per lavoro autonomo.
Allo straniero quindi, viene richiesta la “conversione” del permesso e ne viene rilasciato un altro da parte delle Autorità. In merito al tipo di permesso di soggiorno rilasciato, il Ministero dell’Interno nella circolare citata, del 16 febbraio 2010, ha specificato che “Dalla semplice lettura dei disposti normativi in esame, si rileva quindi che a tali stranieri debba essere concesso un permesso di soggiorno e non già un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.”.
Perché possa infatti essere rilasciato un permesso di lunga durata, lo straniero dovrà soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 9 del T.U. (5 anni di soggiorno in Italia, disponibilità del reddito e alloggio).

I familiari
L’articolo 9bis prevede che anche i familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE, che siano già in possesso di un valido titolo di soggiorno, rilasciato dallo Stato membro possano seguire il familiare in Italia, e qualora abbiano i presupposti ed i requisiti per il ricongiungimento familiare, possono richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Se lo straniero risulta pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il permesso sarà rifiutato e, se rilasciato, verrà revocato.

Avv. Andrea De Rossi

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