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Decreto Flussi: gli adempimenti del datore di lavoro e documentazione da presentare

Roma, 14 settembre 2022 – Il datore di lavoro che intende richiedere il nulla osta per ingresso di un lavoratore straniero, nell’ambito dei cosiddetti “flussi”, deve presentare allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente:

  • Richiesta di nulla osta;
  • Documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa per il lavoratore;
  • Proposta di “contratto di soggiorno”.

Individuazione dello Sportello Unico Competente: dove presentare domanda

Il datore di lavoro, o azienda, può presentare la domanda alla Prefettura del luogo in cui ha residenza, in quella in cui ha sede legale l’attività oppure, ancora, dove il cittadino straniero presterà l’attività lavorativa.

Tuttavia è bene sapere che lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) competente per il rilascio del nulla osta è individuato in base al luogo in cui si svolgerà l’attività lavorativa, quindi lo Sportello che abbia ricevuto la domanda del datore di lavoro provvederà a trasmetterla a quello competente.

Richiesta nominativa o numerica

La richiesta di nulla osta è generalmente nominativa, con indicazione quindi di uno specifico lavoratore risiedente all’estero, ma può essere anche numerica e quindi i lavoratori verranno individuati sulla basta di liste di collocamento predisposte dal consolato italiano di un determinato Paese, e trasmesse alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Documentazione da produrre in sede di domanda:

Il datore di lavoro, oltre ad indicare nel contratto di soggiorno il trattamento retributivo ed assicurativo e la sistemazione alloggiativa che intende riconoscere al lavoratore, dovrà allegare alla domanda di nulla osta la seguente documentazione relativa alla propria azienda:

  • Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio (se richiesta);
  • Autocertificazione della posizione fiscale e previdenziale dell’azienda;
  • Proposta di contratto di soggiorno, non inferiore a 20 ore settimanali o, per lavoratore domestico, con retribuzione mensile non inferiore all’assegno sociale.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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