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Dichiarazione di presenza, chi è tenuta a farla? Alcuni miei familiari vengono in visita in Italia: sono obbligati? L’esperto risponde

Roma, 3 maggio 2022 – I cittadini stranieri che entrano in Italia per stare un breve periodo, ad esempio per visita ma anche per turismo, affari o studio, non devono richiedere un permesso di soggiorno, sempre che il soggiorno sia inferiore a tre mesi o di periodo inferiore indicato nel visto.

Il venir meno quindi dell’obbligo di richiedere un permesso di soggiorno ha portato all’introduzione di altro obbligo: la presentazione della dichiarazione di presenza sul territorio italiano, cui sono tenuti gli stranieri che poi dovranno far ritorno nel proprio Paese al termine del periodo di visita/turismo/affari o studio.

Occorre distinguere però tra Paesi che aderiscono o meno all’Accordo Schengen, che ha abolito i controlli alle frontiere tra gli Stati che lo hanno firmato.

Cittadini che provengono da Paesi che applicano l’Accordo Schengen.

Coloro che provengono da tali Stati devono dichiarare la propria presenza in Italia entro 8 giorni dall’ingresso, compilando apposito documento (scaricabile al seguente link) da consegnare alla Questura della provincia in cui si trovano.

La mancata presentazione della dichiarazione, ma anche trattenersi sul territorio oltre i 90 giorni o il termine minore indicato nel visto, oltre che essere punita con una multa da 103 a 309 euro, comporta il rischio espulsione, con conseguente divieto in Italia di fare nuovamente ingresso per un determinato periodo.

Per coloro che alloggiano in un albergo o comunque altra struttura, sarà quest’ultima a comunicare alla Questura competente la loro presenza. Occorre sempre portare con sé la ricevuta della dichiarazione di presenza, che deve sempre essere esibita in caso di eventuale richiesta da parte degli agenti di Pubblica Sicurezza.

E’ importante sapere, inoltre, che se il documento di viaggio del cittadino extra-UE non presenta alcun timbro di ingresso rilasciato da uno Stato Schengen, potrà essere presunto che si sia trattenuto più del periodo ammesso dalla legge, con il rischio di espulsione. Sarà quindi opportuno, eventualmente, avere con sé prove attendibili che dimostrino il momento dell’ingresso in Area Schengen (ad esempio i biglietti aerei).

Cittadini che provengono da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen:

L’obbligo di dichiarazione della presenza in questo caso viene rispettato entrando tramite una frontiera, dove la Polizia apporrà un timbro di ingresso sul documento di viaggio del cittadino straniero.

Cittadini con permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea:

In questo caso sarà necessario comunque dichiarare la propria presenza sul territorio italiano, se non si intende richiedere un permesso di soggiorno nei casi ammessi dalla legge.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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