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Lavoro. Che cos’è e a chi spetta la tredicesima? L’esperto risponde

Roma, 19 dicembre 2022 – Con il mese di dicembre per alcuni lavoratori dipendenti matura la cosiddetta “tredicesima”, ovvero una retribuzione ulteriore, che verrà corrisposta generalmente con la busta paga dello stipendio di dicembre, o separatamente..
Occorre prima di tutto precisare che questa retribuzione aggiuntiva non è prevista espressamente per legge ma dai singoli contratti collettivi nazionali (CCNL) eventualmente applicati al singolo rapporto di lavoro.

COME SI CALCOLA?
L’importo della tredicesima è pari alla retribuzione che il lavoratore percepisce ogni mese e viene maturata dalla data di assunzione fino al mese di dicembre, o fino al momento in cui il rapporto di lavoro cessa.
Venendo accumulata fino a dicembre di ogni anno, l’importo maturato ciascun mese corrisponderà a 1/12 della retribuzione che normalmente viene riconosciuta al lavoratore (ad esempio: per 8 mesi di lavoro a 1800 € al mese, spetteranno 8/12, pari a 1200 €).
Quindi se il dipendente lavorerà un intero anno presso una determinata azienda, accumulerà una tredicesima piena, pari alla retribuzione mensile, altrimenti maturerà una somma proporzionale ai mesi di lavoro.
Ciò significa che anche se cessa il rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, il lavoratore avrà diritto anche a quella parte di tredicesima maturata per il periodo corrispondente di lavoro svolto.

DIRITTO ANCHE SE ASSENTI (GIUSTIFICATI) DAL LAVORO:
Inoltre, bisogna sapere che lo stesso diritto rimane anche in alcune ipotesi di assenza dal lavoro, che vengono considerate quindi “giustificate”, come:
malattia;
permessi retribuiti;
congedo matrimoniale;
congedo per maternità;
ferie;
festività;
infortunio e malattia professionale;
Cassa Integrazione o contratto di solidarietà.
Diversamente, in altre ipotesi (aspettativa non retribuita, sciopero, aspettativa per malattia del figlio, assenze ingiustificate) la tredicesima subirà una diminuzione corrispondente al periodo di assenza dal lavoro.

Infine è importante sapere che il lavoratore potrà far valere il proprio diritto alla tredicesima eventualmente sollecitando il datore di lavoro e, se necessario, agendo entro il termine di tre anni.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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