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Ho perso il lavoro. Posso chiedere il sussidio di disoccupazione?

altBuongiorno. Sono stato licenziato la settimana scorsa. Posso richiedere l’indennità di disoccupazione?

16 settembre 2014 – L’indennità di disoccupazione o meglio nota come Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego) è una prestazione economica che viene erogata in favore di lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente il lavoro.

Non hanno diritto a questo tipo di prestazione gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale e i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione.

L’indennità viene erogata solo se il richiedente risulta disoccupato per motivi non dovuti alla sua personale volontà, cioè non viene erogata se il rapporto di lavoro è cessato in maniera consensuale oppure perché l’interessato ha dato le dimissioni. In questa ultima ipotesi, gli unici casi in cui viene comunque erogata la disoccupazione in caso di dimissione e se queste avvengono durante il periodo tutelato di maternità o quando siano per giusta causa.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata all’Inps esclusivamente online accedendo ai servizi telematici reperibili sul sito web dell'ente, oppure contattando telefonicamente il Contact Center (803164 da rete fissa o 06164164 da cellulare) così come mediante intermediari autorizzati come i Patronati.

Contestualmente alla domanda di disoccupazione, l’interessato deve rilasciare la “Dichiarazione di disponibilità” che sarà trasmessa direttamente dall’Inps al Centro per l’Impiego competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente.

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data in cui finisce il rapporto di lavoro.

Requisiti contributivi

Per accedere a questo beneficio è necessario che risultino versati i contributi contro la disoccupazione all’Inps per almeno 52 settimane nel biennio precedente alla data in cui inizia lo stato di disoccupazione involontario. Vengono conteggiati anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se al momento del congedo già risultava versata la contribuzione.

Importo della prestazione

La somma limite stabilita per legge che può essere erogata con questa prestazione per il 2014 è di 1.192,98 al mese. Questo importo viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

L'indennità viene calcolata sullo stipendio percepito dal lavoratore ed è pari al 75% della retribuzione mensile, quindi se il richiedente aveva uno stipendio pari a €1.000,00, l’indennità sarà pari a €750 (cioè 1.000*0.75).

Se, invece, il richiedente percepiva una retribuzione superiore a 1.192,98 euro, l'indennità verrà aumentata di un ulteriore 25% calcolato sulla differenza tra lo stipendio effettivamente percepito e la somma limite dei 1.192,98 euro. Ad esempio, se l’importo dello stipendio era di €1.250,00, l’indennità sarà pari a € 909,00 ottenuta con il seguente calcolo:

  • 1.192,98 * 0.75= 894.74
  • 1.250,00  – 1.192.98 = 57.02 (differenza tra lo stipendio e la somma limite)
  • 57.02 * 0.25 = 14.26 (aumento del 25% sulla differenza tra lo stipendio e la somma limite)
  • Totale indennità 894.74 + 14.26 = 909,00

Durata

In base all’età anagrafica del richiedente e all’anno in cui viene cessato il rapporto di lavoro, varia la durata di questo beneficio:

  • Per il 2014 il lavoratori sotto i 50 anni di età sono previste un massimo di 8 mesi, per coloro che hanno tra i 50 e i 54 anni un massimo di 12 mesi e per chi ha più di 55 anni un massimo di 14 mesi.
  • Per il 2015 le mensilità massime previste per il primo gruppo anagrafico sono 10 mesi, per il secondo si mantiene il massimo di 12 mensilità, mentre per il terzo gruppo si arriva ad un massimo di 16 mesi.

Può la prestazione decadere prima del massimo di mensilità previste?

Sì. Diverse sono le classistiche per cui decade l’erogazione del beneficio.

Ad esempio, se il richiedente trova un nuovo lavoro subordinato per una durata superiore a 6 mesi, la prestazione viene sospesa sulla base della comunicazione obbligatoria di assunzione. Anche nel caso in cui l’interessato avvia un’attività autonoma oppure inizia a percepire l’assegno ordinario di invalidità o raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia o per il pensionamento anticipato .

Anche nel caso in cui si rifiuti di partecipare ad un’attività di formazione, tirocinio, ecc oppure non si accetta un’offerta di lavoro con un livello retributivo superiore di almeno il 20% all’importo lordo dell’indennità.

 

ATTENZIONE! Se al momento del rinnovo del permesso di soggiorno non si ha un’attività lavorativa, si può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Si ricorda, inoltre, che per poter essere assunti dopo la scadenza del titolo di soggiorno, è necessario aver presentato la domanda di rinnovo entro il termine di legge previsto.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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