in

Sono un cittadino dell’Unione Europea e voglio fare un viaggio in Italia: se ho bisogno di cure durante il soggiorno devo pagarmele?

Roma, 11 maggio 2022 – Ad ogni cittadino dell’Unione Europea è garantito il diritto alle cure in tutti gli altri Stati dell’Unione, con copertura dei relativi costi a carico del Paese di appartenenza del cittadino che si fonda su un doppio canale:

  • di assistenza diretta: in questo caso è lo Stato di cittadinanza che paga direttamente le cure garantite dall’altro Paese;
  • di assistenza indiretta: il cittadino anticipa le spese nello Stato in cui riceve le cure e chiede il rimborso alle proprie istituzioni.

Per quanto riguarda l’Italia, la copertura sanitaria, e quindi il soggetto che se ne fa carico, dipendono dalla condizione del cittadino comunitario.

Se il cittadino comunitario decide di risiedere in Italia per più di tre mesi avrà diritto all’iscrizione al servizio sanitario nazionale italiano, altrimenti in caso di soggiorno breve (inferiore a 90 giorni) sono garantite le sole cure necessarie la cui spesa sarà sostenuta dal proprio Paese solo se in possesso:

  • della TEAM (tessera europea di assistenza medica);
  • di uno dei modelli che garantiscono comunque la copertura sanitaria.

In caso di possesso della TEAM il cittadino comunitario non dovrà pagare per le cure necessarie, che sono garantite alle stesse condizioni dei cittadini italiani, con richiesta del solo eventuale ticket. Unica condizione: che le prestazioni vengano effettuate da strutture sanitarie o professionisti convenzionati.

Occorre invece ricordare che le eventuali cure programmate, vale a dire quelle definite nell’ambito di una precisa terapia, devono essere preventivamente autorizzate.

I modelli di assicurazione sanitaria: quando manca la TEAM.

Quando sono privi della TEAM tutti i cittadini comunitari possono ottenere la copertura delle cure necessarie tramite tali modelli (modello E106/S1, E109/S1, E120/S1, E121/S1 (ex E33), SED S072) che attestano la titolarità di un’assicurazione sanitaria a carico del proprio Paese, che come nel caso della TEAM sosterrò la spesa del proprio cittadino.

Contrariamente, se il cittadino comunitario è privo (quindi non ne ha titolarità!) di tale documentazione, non avendo diritto all’iscrizione al servizio sanitario italiano, dovrà pagare personalmente le tariffe per intero delle cure anche necessarie.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 3 Media: 3.7]

Migranti e integrazione lavorativa, Di Berardino presenta il progetto “Prima il lavoro”

Regolarizzazione dei permessi di soggiorno, Radicali Italiani: “Sono ancora 100mila le domande in attesa”