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Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è rinnovabile per la stessa motivazione

Tar Lombardia. Sentenza n°2013000112 del 31 gennaio 2013 – Non si può rinnovare il permesso di soggiorno in attesa occupazione per la stessa motivazione, bensì bisogna dimostrare di essere in possesso dei requisiti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno per lavoro o per motivi familiari. Trattenersi in Italia oltre la sua scadenza e senza regolarizzare la propria situazione implica il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno e l’invito a lasciare il territorio nazionale.

Con la sentenza n°2013000112 del 31 gennaio 2013, il Tar di Brescia ha confermato il provvedimento emesso dalla Questura di Mantova in merito al rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e al contestuale invito a lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento. Lo straniero aveva presentato il ricorso al Tar per chiedere l’annullamento del provvedimento ma questo è stato rigettato.

Nel caso di specie, il cittadino extracomunitario era inizialmente in possesso di un regolare permesso di soggiorno per lavoro, il quale fu rinnovato e rilasciato con scadenza all’1 settembre 2011, per motivi di “attesa occupazione” dopo aver perso il lavoro. Ad ottobre 2012, ben oltre un anno dopo la scadenza dell’ultimo titolo di soggiorno, lo straniero presentò la richiesta di rinnovo del soggiorno ancora una volta per “attesa occupazione”. Sebbene la disoccupazione non implica di per sé la revoca del titolo di soggiorno, visto che la legge prevede la possibilità di iscriversi al Centro per l’Impiego per poter trovare un nuovo posto di lavoro in un lasso di tempo pari ad un anno (art. 22, comma 11 d.lgs. 286/98 e art. 4, comma 30 della Legge 92/2012), nello specifico la Questura in merito ha sottolineato che tale tipologia di permesso non può essere né rinnovata, né prorogata per la stessa motivazione. Lo straniero, dunque, alla scadenza del permesso di soggiorno per “attesa occupazione” è obbligato ad adempiere ai requisiti per il rilascio di un titolo di soggiorno per lavoro o per motivi familiari. La Pubblica Amministrazione, inoltre, ha evidenziato che l’interessato si è trattenuto irregolarmente in Italia per oltre un anno senza alcun titolo di soggiorno valido, circostanza che preclude la possibilità di ottenere un nuovo permesso di soggiorno. Per di più, egli non ha giustificato il ritardo nella presentazione della domanda né tanto meno ha dimostrato di aver conseguito, durante tutto il periodo della disoccupazione, un reddito sufficiente al proprio sostentamento che giustificassi un’eventuale regolarizzazione della sua posizione.

I giudici in merito, quindi, in base a quanto motivato dalla Questura, hanno confermato il provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, rigettando il ricorso presentato dallo straniero.

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