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Voucher baby-sitting e contributo per servizi all’infanzia

altRoma – 7 maggio 2013 – Con la circolare n.48/13 l’Inps ha fornito la propria lettura delle disposizioni introdotte dalla legge di Riforma del lavoro in merito alla possibilità, per il triennio 2013-2015, per la madre lavoratrice di richiedere voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, oppure un contributo per il pagamento degli oneri della rete dei servizi per l'infanzia, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, in sostituzione di quello facoltativo.

Il contributo è di € 300,00 mensili, ridotti in proporzione per i part-time, per massimo sei mesi (o tre per le iscritte alla Gestione Separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa al congedo parentale cui la lavoratrice deve rinunciare.

Per frazione mensile si intende un mese continuativo da collocarsi a piacere, purché entro undici mesi dal termine del congedo di maternità.

Madri aventi diritto al beneficio

Hanno diritto al beneficio le madri, anche adottive o affidatarie, sia dipendenti che iscritte alla Gestione Separata, purché versino la contribuzione piena, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto sia fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda fissata dall’Inps, anche qualora abbiano già usufruito, ma solo in parte, del congedo facoltativo e anche per più figli.

Madri escluse dal beneficio

Sono escluse dal beneficio:

  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità;
  • le lavoratrici autonome iscritte ad altre gestioni (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne).

Modalità di erogazione dell’agevolazione
Le modalità di erogazione differiscono in relazione all’agevolazione scelta:

  • il contributo per la fruizione della rete dei servizi per l’infanzia sarà erogato mediante pagamento diretto alla struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle disponibili in apposito elenco predisposto dall’Inps;
  • il contributo per il pagamento dei servizi di baby-sitting sarà erogato mediante consegna di voucher cartacei direttamente alla lavoratrice, che poi dovrà provvedere a tutti gli adempimenti connessi all’utilizzo del lavoro occasionale accessorio prima di consegnare gli stessi in pagamento per le prestazioni della baby-sitter.

Presentazione istanze
Per avere il contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all’Inps che, nei limiti delle risorse disponibili, stilerà la graduatoria delle lavoratrici ammesse, definita tenendo conto dell’ISEE, con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda. La graduatoria sarà pubblicata entro 15 giorni dalla scadenza del bando sul sito dell’Inps, che avviserà il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

La domanda potrà essere presentata solo dopo che l’Inps avrà aperto l’apposito bando e fornito le istruzioni riguardo ai tempi e alle modalità. Per l’invio della domanda occorre essere in possesso del PIN dispositivo dell’Inps e accedere al sito www.inps.it attraverso il seguente percorso:

Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

La lavoratrice potrà anche rinunciare al beneficio, ma solo dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito www.inps.it.

Dott. Massimiliano Matteucci
www.studiomatteucci.org

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