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Perquisizioni e accesso nell’abitazione


a) IN GENERALE

La polizia non può perquisire una persona né entrare in una casa privata o locale privato o una macchina, senza un mandato del giudice (cioè senza un documento scritto che dice chiaramente che lo possono fare). Se hanno il mandato, la persona ha comunque diritto:


-prima di iniziare la perquisizione, ad avere una copia del mandato;

-durante la perquisizione, alla presenza di un avvocato o altra persona di fiducia (che siano facilmente reperibili); 

Si possono fare perquisizioni personali e nei locali senza mandato del giudice, nei seguenti casi: 

1) quando si sta commettendo un reato o una evasione (fuga) o quando si deve eseguire un’ordinanza di custodia cautelare o un ordine di carcerazione o un fermo (art. 352 c.p.p.); 

2) la polizia giudiziaria (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale) può perquisire le persone, i locali, le macchine, i bagagli e gli effetti personali per prevenire o reprimere il traffico di droga (art. 103 dpr n. 309/1990) o se ha fondato motivo di credere che ci sono armi, munizioni o esplosivi, qualcuno cercato dalla polizia che si nasconde, un evaso in relazione a determinati delitti di associazione mafiosa, traffico di droga o delitti con finalità di terrorismo (art. 41 tulps e art. 25 d.l. 8.6.1992, n. 306); 

Anche in questi casi ti devono lasciare sempre una copia del verbale di perquisizione, anche se non viene sequestrato nulla, dove si indicano le operazioni fatte, il motivo per cui hanno fatto la perquisizione senza l’autorizzazione del giudice, i nomi e la qualifica degli agenti che hanno fatto la perquisizione. Se sequestrano oggetti, documenti, devono essere specificamente indicati nel verbale di perquisizione. Se non sei in grado di leggere, hai diritto ad un interprete e comunque fai sempre scrivere che non parli l’italiano. 

La perquisizione in una casa o nei luoghi chiusi vicini a essa NON può farsi prima delle ore sette e dopo le ore venti. Puoi farsi fuori da questi orari se c’e’ un’autorizzazione scritta del giudice che ti deve essere mostrata prima (art. 251 c.p.p.)  

NOTA: Il pacchetto sicurezza ha introdotto una nuova disposizione che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione”. 

Non si rischia di essere denunciati per questo reato quando si affitta a casa a una persona straniera anche se clandestina a prezzi contenuti.  

b) CONSIGLI PRATICI 

Chiedi sempre il motivo della perquisizione e ricorda che fuori dai casi scritti sopra, la polizia non ha diritto di entrare nella tua casa: se ad esempio la polizia si presenta a casa tua, senza mandato, perché l’hanno chiamata i vicini perché c’era troppo rumore, non sei obbligato a farla entrare in casa. Se la polizia entra in casa con la scusa di ricercare armi o droga e fa delle espulsioni, queste espulsioni non sono legittime (Trib. Trieste 24.7.2004).  

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