N. 07528/2010 07528/2010 REG.SEN. N. 02539/2010 02539/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2539 del 2010, proposto da: Rose Wambui, rappresentata e difesa dall'avv. Livio Neri, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita, 30; contro Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lecco, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1; per l'annullamento del provvedimento del prot. N. P-LC/L/N/2009/101433 in data 7.7.2010, mai notificato alla ricorrente e di cui questa ha avuto conoscenza solamente nell'agosto 2010, con il quale il Prefetto della Provincia di Lecco - Sportello Unico per l'Immigrazione ha rigettato la domanda di emersione presentata ai sensi dell'art.1 ter L. 102 del 3 agosto 2009 dal proprio datore di lavoro domestico, la sig. Elisabetta Gabbi; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO La ricorrente impugnava l’archiviazione della sua domanda di emersione ex D.L. 78\2009 motivata sulla base della mancata presenza di entrambi le parti del rapporto di lavoro alla convocazione in Prefettura per perfezionare la procedura. In particolare era il datore di lavoro che non si era presentata poiché dopo aver presentato l’istanza dio regolarizzazione aveva licenziato la ricorrente nel dicembre del 2009. Il ricorso presenta un unico motivo che, dopo aver ricostruito le finalità della sanatoria ed averne evidenziato le condizioni, sottolineava come l’archiviazione era prevista dal comma settimo dell’art. 1 ter D.L. 78\09 in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo di entrambe le parti. Diversamente il perfezionamento della regolarizzazione sarebbe soggetto al mero arbitrio del datore di lavoro che potrebbe vanificare la domanda da lui stesso presentata, disertando l’appuntamento in Prefettura. Una diversa interpretazione solleverebbe seri problemi di legittimità costituzionale. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è fondato. L’accoglimento della sanatoria è legato alla sussistenza dei presupposti positivi, quali l’esistenza di un rapporto di collaborazione domestica in essere da almeno tre mesi alla data del 30.6.2009 e che non si era interrotto alla data di presentazione della domanda prevista nel mesi di settembre del 2009, e alla mancanza di elementi ostativi indicati al comma 13 dell’art. 1 ter D.L. 78\09. Quando tutti gli elementi soprindicati sono presenti, la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura potrebbe essere successo qualcosa che rende inutile o comunque non più proficuo il rapporto di lavoro. In un caso del genere la procedura di regolarizzazione deve andare in porto dovendosi intendere l’archiviazione come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti. Diversamente si darà atto del perfezionarsi della procedura di regolarizzazione e del tempo di durata del contratto di lavoro ed al lavoratore extracomunitario verrà concesso un permesso per attesa occupazione ex art. 22,comma 11, T.U.Imm. Il provvedimento impugnato va, pertanto annullato, affinché l’amministrazione approfondisca a livello istruttoria il reale andamento del rapporto di lavoro per poi determinarsi in senso positivo o negativo rispetto alla sanatoria a seconda che siano stati integrati o meno i presupposti positivi e negativi cui la stessa è subordinata. Vista la particolarità della vicenda appare equo compensare le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati: Adriano Leo, Presidente Concetta Plantamura, Referendario Ugo De Carlo, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/12/2010 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)