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Asilo: serve controllo giurisdizionale sulla designazione dei Paesi “sicuri”

Roma, 6 agosto 2025 – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la designazione di un Paese terzo come “Paese di origine sicuro” da parte di uno Stato membro è legittima solo se tale atto può essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. È quanto emerge dalla sentenza del 1° agosto 2025 nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, scaturite da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Roma.

Il contesto italiano e il caso dei due cittadini del Bangladesh

In Italia, da ottobre 2024, la lista dei Paesi di origine sicuri è definita tramite atto legislativo. Tra questi figura il Bangladesh, e proprio due cittadini bangladesi — soccorsi in mare e condotti in un centro di permanenza in Albania, in base al Protocollo Italia-Albania — si sono visti respingere la domanda di protezione internazionale attraverso la procedura accelerata di frontiera. Il rigetto è stato motivato dal fatto che il Bangladesh è considerato “sicuro”.

I due ricorrenti hanno contestato la decisione davanti al Tribunale di Roma, il quale ha sollevato dubbi di compatibilità tra la normativa italiana e il diritto UE, in particolare in assenza di fonti documentate e accessibili che giustifichino tale classificazione di sicurezza.

I principi stabiliti dalla Corte

Secondo la Corte di Giustizia, è legittimo che la designazione avvenga mediante atto legislativo, a patto che tale atto sia verificabile dal giudice e fondato su fonti informative accessibili, sia al richiedente sia al giudice nazionale. Le informazioni devono essere attuali, pertinenti, affidabili e complete, e devono essere consultabili per verificare il rispetto dei criteri sostanziali fissati dal diritto dell’Unione, in particolare dall’allegato I della direttiva 2013/32/UE.

La tutela giurisdizionale effettiva deve consentire:

  • al richiedente di difendere efficacemente i propri diritti,
  • al giudice di esercitare pienamente il controllo sulla decisione amministrativa.

Inoltre, il giudice può utilizzare informazioni supplementari, purché verificate e messe a disposizione delle parti.

Limiti e prospettive future

Infine, la Corte ha chiarito che, fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE (prevista per il 12 giugno 2026), non è possibile designare come sicuro un paese che non garantisce protezione a tutta la popolazione, nemmeno a categorie specifiche di persone. Il nuovo regolamento permetterà di introdurre eccezioni per gruppi chiaramente identificabili, ma fino ad allora, valgono i criteri rigidi della direttiva attuale.

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