Circa 10.000 domande per status rifugiati, nel 2006 accolte 8%
MILANO – Nel 2006, a fronte di una capacità dello Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di 2.428 posti sono state accolte in Italia 5.347 persone, con un aumento di quasi il 20% rispetto alla capacità ricettiva del Sistema nel 2005.
Lo rivela Alessandra Camporota, del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, che è intervenuta al Convegno dell’Ispi "Diritti umani, politiche per i rifugiati e diritto d’asilo" in corso a Palazzo Clerici a Milano.
I beneficiari del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sono stati nel 2006 soprattutto titolari di protezione umanitaria (43 per cento), seguiti da richiedenti asilo (42 per cento) e dai rifugiati (14%). Sono stati erogati nel complesso ai beneficiari 9 tipologie di servizi per un totale di 31.988 interventi, con una media di 6 interventi per beneficiario.Complessivamente i beneficiari del servizio appartengono a 75 nazionalità, due terzi dei quali di origine africana, soprattutto da Eritrea, Etiopia, Somalia, Togo.
Camporota ha illustrato l’attività della Commissione nazionale per il diritto d’asilo, che dall’aprile 2005 sostituisce la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato. A due anni e mezzo dall’entrata in vigore del nuovo sistema, a fronte di circa 154.000 istanze di asilo pervenute nel periodo 1990-2005 con il vecchio sistema, sono state presentate (al 20 settembre) 25.300 domande, delle quali circa l’8 per cento hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato e circa il 40 per cento la richiesta al Questore del rilascio di un permesso per motivi umanitari. Il numero di domande presentate si mantiene costante, circa 10mila l’anno.
Camporota ha inoltre illustrato i due schemi di decreto legislativo predisposti dal ministero dell’Interno per il recepimento di direttive comunitarie sull’argomento e "contribuire alla creazione di un diritto di asilo comune a livello europeo". Il testo relativo alle norme minime sull’attribuzione "della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale" ha ottenuto già il parere favorevole della prima Commissione della Camera e dovrà, comunque, essere licenziato entro il 20 novembre. Anche per l’altro testo, che riguarda le procedure applicate ai fini del riconoscimento dello status, si prevedono tempi rapidi di approvazione ed entrata in vigore. In particolare, la direttiva prevede, se non esistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, quello connesso alla "protezione sussidiaria", in considerazione delle gravi conseguenze del rimpatrio del richiedente.
In ogni caso, la "previsione della protezione sussidiaria – spiega Camporota – non determinerà l’eliminazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che risponde anche ad ulteriori e diverse esigenze". Tra le altre novità, vengono introdotte, per le cause del diniego dello status, anche l’ipotesi in cui il richiedente sia pericoloso per la sicurezza dello Stato essendo stato condannato per un reato grave. Un altro elemento riguarda la durata dei permessi di soggiorno, che per il titolare dello status di rifugiato sarà di cinque anni, rinnovabile, e per il titolare della protezione sussidiaria di tre anni, rinnovabile previa verifica delle condizioni; quest’ultimo consentirà l’accesso alo studio e allo svolgimento di attività di lavorativa".
(10 ottobre 2007)


