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Tratta. Permesso alle vittime anche senza denuncia. Circolare di Amato

Una circolare di Amato chiarisce l’applicazione dell’art. 18 del Testo Unico per tutelare chi vive situazioni di violenza e sfruttamento. L’importante è che voglia sottrarsi alle organizzazioni criminali

ROMA – Per dare un permesso di soggiorno alle vittime della tratta non è indispensabile che queste denuncino i loro sfruttatori e nemmeno che a chiederlo sia un giudice. I Questori possono muoversi autonomamenre o anche dopo aver ascoltato servizi sociali e associazioni.

In una circolare firmata la scorsa settimana, il ministro dell’Interno Giuliano Amato ha dato un’interpretazione più estensiva rispetto a quanto non abbiano fatto finora molte Questure del concetto di "soggiorno per motivi di protezione sociale", allargando di fatto la possibilità di tutelare migliaia di donne e uomini schiavizzati dalla malavita.

L’articolo 18 del Testo unico prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno alle vittime di "situazioni di violenza o di grave sfruttamento" che tentano di sottrarsi alle organizzazioni criminali o collaborano alle indagini contro di queste e corrono quindi dei "concreti pericoli". Il più delle volte sono ragazze strappate al racket della prostituzione, che possono così rimanere in Italia e partecipare a programmi di reinserimento sociale.

La circolare chiarisce che a proporre il rilascio del permesso possono essere i servizi sociali dei Comuni o anche associazioni, enti e privati impegnati nella realizzazione dei programmi di assistenza e protezione degli stranieri, che "nel corso dei loro interventi abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello stranieri". Naturalmente è il Questore a valutare, anche sulla base degli elementi indicati nella proposta, la "gravità e attualità del pericolo".

Amato sottolinea quindi che il rilascio del permesso non è subordinato alla "presentazione di una denuncia da parte dello straniero che ne beneficia né alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l’autorità giudiziaria", così come non è nemmeno richiesto "il parere del Procuratore della Repubblica". La Procura entra necessariamente in gioco (proponendo il rilascio o dando un parere) solo quando è in corso un procedimento penale per violenza o sfruttamento.

Ma che succede se le forze dell’ordine si imbattono autonomamente nelle vittime delle tratta, ad esempio in occasione di una retata o nel corso di indagini di polizia giudiziaria? In questo caso i Questori devono valutare da soli "la situazione di concreto pericolo" per l’incolumità di chi vuole sottrarsi ai suoi aguzzini e procedere al rilascio del permesso "nel più breve tempo possibile". Senza dimenticare i rischi che correrebbero queste persone e i loro familiari se venissero rispediti in patria.

Scarica
Circolare 28/5/2007: "Art. 18 T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione. Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale"

(4 giugno 2007)

 

Elvio Pasca

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