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Trattenimento dei migranti nei Cpr, stop della Cassazione: “Norma incostituzionale”

Roma, 6 settembre 2025 – Nuovo stop dalla Cassazione alla strategia del governo sul contrasto all’immigrazione irregolare e sull’uso dei Centri in Albania.

Con una recente ordinanza della prima sezione penale, i giudici supremi hanno stabilito che, in caso di mancata convalida del trattenimento in un Cpr, il richiedente asilo deve essere immediatamente liberato. Non può quindi essere trattenuto fino a 48 ore in attesa di un nuovo provvedimento, come invece prevede il decreto legge del 28 marzo 2025 (“Disposizioni urgenti per il contrasto all’immigrazione irregolare”).

Secondo la Suprema corte, tale norma viola sei articoli della Costituzione e dovrà essere vagliata dalla Consulta.

Il caso

L’ordinanza nasce dal ricorso presentato dagli avvocati di un cittadino senegalese trasferito a Gjader lo scorso 9 maggio. Dopo aver formalizzato una domanda di protezione internazionale, respinta il 30 giugno, il suo trattenimento non era stato convalidato dalla Corte d’appello di Roma. Nonostante ciò, lo straniero era stato trasferito a Bari e nuovamente trattenuto per 60 giorni, prorogabili, in un Cpr, su disposizione del questore, che ne aveva sottolineato la “pericolosità sociale” legata a precedenti per tentato omicidio e traffico di droga.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha respinto il ricorso del legale Salvatore Fachile, ma ha giudicato la questione “rilevante e non manifestamente infondata”, sollevando un vero e proprio incidente di costituzionalità.

Nel mirino l’articolo introdotto dal decreto legge 37, che consente la permanenza del migrante nel centro “fino alla decisione sulla convalida” anche dopo che un trattenimento è stato dichiarato illegittimo dal giudice. Per gli ermellini, questa previsione comporta una lesione della libertà personale, perché un provvedimento non convalidato non può produrre ulteriori effetti.

Violazione del principio di uguaglianza

La Corte sottolinea inoltre che si viola il principio di uguaglianza, poiché la libertà personale viene limitata solo per chi si trova già in un centro di rimpatrio, a differenza di chi è libero.

Verso la Consulta

Gli atti saranno ora trasmessi alla Corte costituzionale, oltre che alla Presidenza del Consiglio e ai presidenti di Camera e Senato. “Un tema particolarmente sensibile come quello della (ritenuta) illegittima restrizione della libertà personale – scrivono i giudici – non può che essere immediatamente sottoposto al vaglio della Corte costituzionale”.

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